Art. 72
Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: ", o di una sentenza
passata in giudicato per violazione del presente codice" sono
soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi
di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
c) al comma 3, le parole: "Quando il" sono sostituite dalla
seguente: "Il" e la parola: "accerta" e' sostituita dalle seguenti:
"quando accerta".
Note all'art. 72:
- Si riporta l'art. 108 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 108 (Risoluzione). - 1. Fatto salvo quanto
previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante
il periodo di sua efficacia, se una o piu' delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale
che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state
superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,
lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento
dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i
settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile
dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi', la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalita' di cui al presente codice. Con il verbale e'
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e
quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore e' determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.".