Art. 73
Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "in qualunque tempo" sono sostituite
dalle seguenti: "in qualunque momento";
b) al comma 4, le parole: "del direttore dell'esecuzione" sono
sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'esecuzione" e le
parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".
Note all'art. 73:
- Si riporta l'articolo 109 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 109 (Recesso). - 1. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione
appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonche' del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso
di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture,
oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e'
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture
eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da
una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la
regolarita' dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore e' riconosciuto dalla
stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto
quelli gia' accettati dal direttore dei lavori o dal
direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue
spese.".