Art. 74
Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "del completamento dei lavori" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, servizi o forniture";
b) all'alinea del comma 3, le parole: "sentita l'ANAC," sono
soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: ", sentita l'ANAC"
sono soppresse.
Note all'art. 74:
- Si riporta l'articolo 110 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e
misure straordinarie di gestione). - 1. Le stazioni
appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato
all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del
giudice delegato, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di
concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa
fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuita'
aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di
altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con
cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato
a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, puo' eseguire i contratti gia'
stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo'
subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti
e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita'
che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di
un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica,
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa
concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non
sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti
casi:
a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti
delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non e' in possesso dei requisiti
aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.".