Art. 75
Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici" sono inserite le seguenti: "e la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il
decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresi', le
modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di
esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il
direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata,
nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti
scelti con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di progettazione.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui al comma 1, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono
individuati i criteri per la determinazione di tali costi.";
c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e provvede" sono
inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o piu' direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla
complessita' dell'appalto,".
Note all'art. 75:
- Si riporta l'articolo 111 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo). - 1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, sono approvate le linee guida che individuano le
modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso
i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne
trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico,
con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di
contabilita'. Con il decreto di cui al primo periodo, sono
disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della
verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la
relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore
dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni
pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al
comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a
ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la
determinazione di tali costi.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di
servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico
del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o
piu' direttori operativi individuati dalla stazione
appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai
documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al
comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano compiutamente le modalita' di effettuazione
dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente,
secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si
applica l'articolo 216, comma 17.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 30
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.".