Art. 76
Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli
lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di
lavori, servizi e forniture";
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto,
dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti
di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica
agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente segno: ".".
Note all'art. 76:
- Si riporta l'articolo 113 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.".