Art. 77
Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
1. Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti). - 1. Il termine per l'emissione dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non puo' superare i quarantacinque giorni decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione
all'entita' delle conseguenze legate al ritardo e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita'
il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e' rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.".
Note all'art. 77:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 4
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):
"Art. 4. (Termini di pagamento). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al
rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.".