Art. 78
Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare o amministrativa"
sono inserite le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati";
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6, e' sostituito, in fine, il segno: ";" con il
seguente: ".".
Note all'art. 78:
- Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo). - 1.
Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano
le norme che seguono e, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione
delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49
si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle
note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della
AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione
europea e' vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano
agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle
attivita' previste dagli articoli da 115 a 121; si
applicano altresi' ai tutti i soggetti che pur non essendo
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra
quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in
virtu' di diritti speciali o esclusivi.
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali
o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o
dagli enti locali mediante disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i
Trattati, avente l'effetto di riservare a uno o piu' enti
l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da 115
a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di
altri enti di esercitare tale attivita'.
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai
sensi del comma 3, i diritti concessi in virtu' di una
procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi.
A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente
codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la
sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le
procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire
un'adeguata trasparenza.
5. (abrogato).
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 158.
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine
«alimentazione» comprende la generazione, produzione
nonche' la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia,
la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra
nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.
8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori
speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100,
105, 106, 108 e 112.".