Art. 8 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al  punto  1.1)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)". 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'articolo 17 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  17  (Esclusioni  specifiche  per  contratti   di
          appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del
          presente codice  non  si  applicano  agli  appalti  e  alle
          concessioni di servizi: 
                a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali
          che siano le relative modalita'  finanziarie,  di  terreni,
          fabbricati esistenti o altri beni  immobili  o  riguardanti
          diritti su tali beni; 
                b) aventi ad  oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la
          produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi
          di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati  da
          fornitori di servizi di media  audiovisivi  o  radiofonici,
          ovvero gli  appalti,  anche  nei  settori  speciali,  e  le
          concessioni concernenti  il  tempo  di  trasmissione  o  la
          fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di  servizi
          di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della  presente
          disposizione il termine «materiale associato ai  programmi»
          ha lo stesso significato di «programma»; 
                c)   concernenti   i   servizi   d'arbitrato   e   di
          conciliazione; 
                d) concernenti uno  qualsiasi  dei  seguenti  servizi
          legali: 
                  1) rappresentanza legale di un cliente da parte  di
          un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
          1982, n. 31, e successive modificazioni: 
                    1.1) in  un  arbitrato  o  in  una  conciliazione
          tenuti in uno Stato membro dell'Unione  europea,  un  Paese
          terzo o  dinanzi  a  un'istanza  arbitrale  o  conciliativa
          internazionale; 
                    1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a  organi
          giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno  Stato  membro
          dell'Unione europea o un Paese terzo  o  dinanzi  a  organi
          giurisdizionali o istituzioni internazionali; 
                  2) consulenza legale fornita in preparazione di uno
          dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora  vi  sia  un
          indizio  concreto  e  una  probabilita'  elevata   che   la
          questione su cui verte la consulenza  divenga  oggetto  del
          procedimento, sempre che la consulenza sia  fornita  da  un
          avvocato ai sensi dell'articolo 1 della  legge  9  febbraio
          1982, n. 31, e successive modificazioni; 
                  3) servizi di certificazione  e  autenticazione  di
          documenti che devono essere prestati da notai; 
                  4) servizi legali prestati da  fiduciari  o  tutori
          designati o altri  servizi  legali  i  cui  fornitori  sono
          designati da un organo giurisdizionale dello Stato  o  sono
          designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
          vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
                  5) altri servizi legali che  sono  connessi,  anche
          occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; 
                e)   concernenti    servizi    finanziari    relativi
          all'emissione,   all'acquisto,   alla    vendita    e    al
          trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari  ai
          sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  servizi   forniti   da   banche
          centrali e operazioni concluse  con  il  Fondo  europeo  di
          stabilita'  finanziaria  e   il   meccanismo   europeo   di
          stabilita'; 
                f) concernenti i prestiti, a  prescindere  dal  fatto
          che   siano   correlati   all'emissione,   alla    vendita,
          all'acquisto o  al  trasferimento  di  titoli  o  di  altri
          strumenti finanziari; 
                g) concernenti i contratti di lavoro; 
                h)  concernenti  servizi   di   difesa   civile,   di
          protezione  civile  e  di  prevenzione  contro  i  pericoli
          forniti da organizzazioni e  associazioni  senza  scopo  di
          lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
          75251100-1,   75251110-    4,    75251120-7,    75252000-7,
          75222000-8;  98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione   dei
          servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
                i) concernenti i servizi  di  trasporto  pubblico  di
          passeggeri per ferrovia o metropolitana; 
                l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,
          identificati con i  codici  CPV  79341400-0,  92111230-3  e
          92111240-6, se  aggiudicati  da  un  partito  politico  nel
          contesto  di  una  campagna  elettorale  per  gli   appalti
          relativi ai settori ordinari e alle concessioni.".