Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al punto 1.1)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)".
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di
appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali
che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi
di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,
ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le
concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la
fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi
di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente
disposizione il termine «materiale associato ai programmi»
ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di
un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione
tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno
dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un
indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, servizi forniti da banche
centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di
stabilita';
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto
che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di
protezione civile e di prevenzione contro i pericoli
forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,
identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e
92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel
contesto di una campagna elettorale per gli appalti
relativi ai settori ordinari e alle concessioni.".