Art. 80
Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la parola: "regolarmente" e' soppressa.
Note all'art. 80:
- Si riporta l'articolo 126 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 126 (Comunicazione delle specifiche tecniche). -
1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla
concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a
disposizione le specifiche tecniche previste nei loro
appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli
appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali
specifiche sono rese disponibili per via elettronica in
maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via
diversa da quella elettronica qualora non sia possibile
offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via
elettronica a determinati documenti di gara per uno dei
motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o qualora
gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono
ai sensi dell'articolo 52, comma 7.
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su
documenti ai quali gli operatori economici interessati
hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via
elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del
riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni relative alle prove e ai documenti presentati
conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e
2.".