Art. 81
Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la parola: "validita'" e' sostituita dalla seguente:
"efficacia".
Note all'art. 81:
- Si riporta l'articolo 128 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 128 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione
degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico
con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H,
indicando le finalita' del sistema di qualificazione e le
modalita' per conoscere le norme relative al suo
funzionamento.
2. Se viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati
qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso
sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del
sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari
o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi
informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia
utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia viene modificato senza
porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente
per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di
qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 129.".