Art. 82
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "indizione di gara" e' inserito il
seguente segno: ",".
Note all'art. 82:
- Si riporta l'articolo 131 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 131 (Inviti ai candidati). - 1. Nelle procedure
ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per
l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa
indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo
o a negoziare. Con le stesse modalita' gli enti
aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara
tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori
economici che gia' hanno espresso interesse a confermare
nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo,
nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure
competitive con negoziazione, gli inviti menzionano
l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi
direttamente disponibili per via elettronica i documenti di
gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato
XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di
accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo
74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli
inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato
digitale ovvero, quando cio' non sia possibile, in formato
cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando di gara, gli operatori economici selezionati
vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o
strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando
cio' non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono
gli elementi essenziali della prestazione richiesta.".