Art. 82 
 
 
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 131, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo le parole:  "indizione  di  gara"  e'  inserito  il
seguente segno: ",". 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta l'articolo 131 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 131 (Inviti ai candidati). - 1.  Nelle  procedure
          ristrette, nei dialoghi competitivi, nei  partenariati  per
          l'innovazione,  nelle  procedure   negoziate   con   previa
          indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa
          indizione  di  gara,  gli   enti   aggiudicatori   invitano
          simultaneamente e per iscritto i  candidati  selezionati  a
          presentare le rispettive offerte, a partecipare al  dialogo
          o  a  negoziare.  Con  le   stesse   modalita'   gli   enti
          aggiudicatori invitano,  nel  caso  di  indizione  di  gara
          tramite  un  avviso  periodico  indicativo,  gli  operatori
          economici che gia' hanno espresso  interesse  a  confermare
          nuovamente interesse. 
              2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo  competitivo,
          nei  partenariati  per  l'innovazione  e  nelle   procedure
          competitive  con  negoziazione,   gli   inviti   menzionano
          l'indirizzo  elettronico   al   quale   sono   stati   resi
          direttamente disponibili per via elettronica i documenti di
          gara e comprendono le informazioni  indicate  nell'allegato
          XV, parte II. Se tali documenti non sono stati  oggetto  di
          accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo
          74 e non sono stati resi disponibili con altri  mezzi,  gli
          inviti sono corredati dei documenti  di  gara,  in  formato
          digitale ovvero, quando cio' non sia possibile, in  formato
          cartaceo. 
              3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, gli  operatori  economici  selezionati
          vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o
          strumento analogo negli altri Stati membri  ovvero,  quando
          cio' non sia possibile, con lettera. Gli inviti  contengono
          gli elementi essenziali della prestazione richiesta.".