Art. 83
Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale
facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista nel bando
di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.".
Note all'art. 83:
- Si riporta l'articolo 133 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 133 (Principi generali per la selezione dei
partecipanti). - 1. Per la selezione dei partecipanti e
delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei
settori speciali si applicano, per quanto compatibili con
le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di
cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle
procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti
regole:
a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e
criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai
sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli
operatori economici individuati in base a dette norme e che
soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati
secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base
agli articoli 135 e 136;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e
nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del
caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il
numero dei candidati selezionati in conformita' delle
lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di
selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione
degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente
all'articolo 134;
b) applicano a tali operatori economici qualificati
le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di
procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi
oppure di partenariati per l'innovazione.
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura
ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un
partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla
qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme,
gli enti aggiudicatori:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche
o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad
altri;
b) non esigono prove o giustificativi gia' presenti
nella documentazione valida gia' disponibile.
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni
dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori
utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero
accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni
con le modalita' di cui all'articolo 85, comma 5.
6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita'
delle offerte presentate dagli offerenti cosi' selezionati
alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e
aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli
articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non
aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta
migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli
obblighi applicabili di cui all'articolo 30.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori
possono decidere che le offerte saranno esaminate prima
della verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale
facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista
nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
Se si avvalgono di tale possibilita', le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione sia effettuata in maniera imparziale e
trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a
un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.".