Art. 85
Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "Europea" e' sostituita dalla seguente:
"europea";
b) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente
comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della
scelta e trasmette all'Autorita' la relativa documentazione.".
Note all'art. 85:
- Si riporta l'articolo 137 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 137 (Offerte contenenti prodotti originari di
Paesi terzi). - 1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei
confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica
a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con
cui l'Unione europea non ha concluso, in un contesto
multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione
ai mercati di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di
un appalto di forniture puo' essere respinta se la parte
dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei
prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato
respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la
stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della
scelta e trasmette all'Autorita' la relativa
documentazione. Ai fini del presente articolo, i software
impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione
sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo,
se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di
aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita
l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2
del presente articolo. Il valore delle offerte e'
considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se
la differenza di prezzo non supera il 3 per cento.
Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu'
del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola,
e' tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche
tecniche diverse da quelle del materiale gia' esistente,
con conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche di
uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la
parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al
comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, e'
stato esteso il beneficio del presente codice.".