Art. 86
Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai
servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali";
b) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si
applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei
settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35, comma 2, lettera c).";
c) al comma 4, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la
seguente: "europea".
Note all'art. 86:
- Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad
altri servizi specifici dei settori speciali). - 1. Gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di
cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli
articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente
articolo. Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma
5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142,
comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per
quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli
avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono
procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di
cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una
delle seguenti modalita':
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico
indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi
che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso
indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione che viene pubblicato in maniera
continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorche' una procedura
negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un
appalto per i servizi di cui al presente articolo ne
rendono noto il risultato mediante un avviso di
aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente
articolo contengono le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di
esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono
pubblicati conformemente all'articolo 130.".