Art. 87
Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite
le seguenti: "e di idee";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di
progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo,
secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e
5, 155 e 156.";
c) al comma 3, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la
seguente: "europea";
d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".".
Note all'art. 87:
- Si riporta l'articolo 141 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 141 (Norme applicabili ai concorsi di
progettazione e di idee nei settori speciali). - 1. Ai
concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi
1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153,
comma 1,154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso
di progettazione inviano un avviso sui risultati del
concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni
indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un
concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX
nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali
modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione
europea mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di un concorso di
progettazione e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del
medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo
periodo.
5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli
avvisi relativi ai concorsi di progettazione.".