Art. 89
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "allegato XIV" sono sostituite dalle
seguenti: "allegato IX".
Note all'art. 89:
- Si riporta l'articolo 143 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 143 (Appalti riservati per determinati servizi).
- 1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle
organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare
alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici
esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali
di cui all'allegato IX, identificati con i codici CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il
perseguimento di una missione di servizio pubblico legata
alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al
fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i
profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio' dovrebbe
basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta'
dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su
principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi,
ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti,
utenti o soggetti interessati;
d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non
ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi
in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre
anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre
anni.
4. Il bando e' predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.".