Art. 9
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Altri appalti esclusi). - 1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto
l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non
superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese
agricole singole o associate situati in comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.".