Art. 90
Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il
ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non
superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;".
Note all'art. 90:
- Si riporta l'articolo 144 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi di
ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati
secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in
particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento
a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di
quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli
provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni
ambientali in materia di green economy, dei criteri
ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del
presente codice e della qualita' della formazione degli
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonche' di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.
141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette
linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente
nell'attivita' finalizzata a rendere per il tramite di
esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa
aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali
con capitale sociale versato non inferiore a
settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve
essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui
al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3
possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto
previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo
economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi
presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo
di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche
dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra
le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli
esercizi convenzionabili.
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in
misura comunque non superiore allo sconto incondizionato
verso gli esercenti;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione
fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza
dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati
consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva
attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria
pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero
valore facciale.".