Art. 91 
 
 
Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 147, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo  le  parole:  "sono  appaltati"  sono  inserite  le
seguenti: ", di regola,". 
 
          Note all'art. 91: 
              - Si riporta l'articolo 147 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione).  -
          1. Con il decreto di cui all'articolo 146,  comma  4,  sono
          altresi'  stabiliti  i  livelli   e   i   contenuti   della
          progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
          al presente  capo,  ivi  inclusi  gli  scavi  archeologici,
          nonche' i ruoli e le  competenze  dei  soggetti  incaricati
          delle attivita' di progettazione, direzione  dei  lavori  e
          collaudo in relazione alle specifiche  caratteristiche  del
          bene  su  cui  si  interviene,  nonche'   i   principi   di
          organizzazione degli uffici di direzione lavori. 
              2. Per i lavori aventi ad  oggetto  beni  culturali  e'
          richiesta,  in  sede  di  progetto  di   fattibilita',   la
          redazione    di    una    scheda    tecnica     finalizzata
          all'individuazione delle caratteristiche del  bene  oggetto
          di intervento, redatta da  professionisti  in  possesso  di
          specifica  competenza  tecnica  in  relazione   all'oggetto
          dell'intervento. Con il decreto di  cui  all'articolo  146,
          comma 4, sono  definiti  gli  interventi  relativi  a  beni
          culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici
          e materiali storicizzati  di  beni  immobili  di  interesse
          storico artistico o archeologico, per  i  quali  la  scheda
          deve essere redatta  da  restauratori  di  beni  culturali,
          qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 
              3.  Per  i  lavori  di  monitoraggio,  manutenzione   o
          restauro di beni culturali mobili,  superfici  decorate  di
          beni  architettonici  e  materiali  storicizzati  di   beni
          immobili di interesse storico artistico o archeologico,  il
          progetto  di  fattibilita'  comprende  oltre  alla   scheda
          tecnica di cui al comma  2,  le  ricerche  preliminari,  le
          relazioni illustrative e il calcolo sommario di  spesa.  Il
          progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il
          progetto di fattibilita',  individuando,  anche  attraverso
          indagini diagnostiche e  conoscitive  multidisciplinari,  i
          fattori di degrado e i metodi di  intervento.  Il  progetto
          esecutivo indica,  nel  dettaglio,  le  esatte  metodologie
          operative,  i  materiali  da  utilizzare  e  le   modalita'
          tecnico-esecutive degli interventi ed  e'  elaborato  sulla
          base  di  indagini  dirette  ed  adeguate  campionature  di
          intervento,  giustificate   dall'unicita'   dell'intervento
          conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano
          di monitoraggio e manutenzione. 
              4. I lavori di  cui  al  comma  3  e  quelli  di  scavo
          archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli  relativi  al
          verde storico di cui all'articolo 10, comma 4,  lettera  f)
          del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio   sono
          appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo. 
              5.  Qualora  il  responsabile  unico  del  procedimento
          accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero
          il suo stato di conservazione, sono tali da non  consentire
          l'esecuzione di analisi  e  rilievi  esaustivi  o  comunque
          presentino soluzioni determinabili solo in  corso  d'opera,
          puo' prevedere l'integrazione della progettazione in  corso
          d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
          copertura nel quadro economico. 
              6. La direzione dei lavori, il  supporto  tecnico  alle
          attivita' del responsabile unico  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente   alla   formazione   del   programma
          triennale, nonche' l'organo  di  collaudo,  comprendono  un
          restauratore di beni culturali qualificato ai  sensi  della
          normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
          altri professionisti di cui all'articolo 9-bis  del  codice
          dei beni culturali e del paesaggio  con  esperienza  almeno
          quinquennale  e  in  possesso  di   specifiche   competenze
          coerenti con l'intervento.".