Art. 91
Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "sono appaltati" sono inserite le
seguenti: ", di regola,".
Note all'art. 91:
- Si riporta l'articolo 147 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono
altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della
progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici,
nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati
delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del
bene su cui si interviene, nonche' i principi di
organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e'
richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la
redazione di una scheda tecnica finalizzata
all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
di intervento, redatta da professionisti in possesso di
specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto
dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146,
comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici
e materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, per i quali la scheda
deve essere redatta da restauratori di beni culturali,
qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o
restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, il
progetto di fattibilita' comprende oltre alla scheda
tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le
relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il
progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il
progetto di fattibilita', individuando, anche attraverso
indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i
fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto
esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie
operative, i materiali da utilizzare e le modalita'
tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla
base di indagini dirette ed adeguate campionature di
intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento
conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano
di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo
archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli relativi al
verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f)
del codice dei beni culturali e del paesaggio sono
appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento
accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero
il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire
l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque
presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera,
puo' prevedere l'integrazione della progettazione in corso
d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale, nonche' l'organo di collaudo, comprendono un
restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della
normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice
dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno
quinquennale e in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.".