Art. 92 
 
 
Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 148, comma 6, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:  "Per  i
lavori di cui al presente Capo, in deroga al  disposto  dell'articolo
95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo  per
i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.". 
 
          Note all'art. 92: 
              - Si riporta l'articolo 148 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 148 (Affidamento dei contratti). -  1.  I  lavori
          concernenti  beni  mobili,  superfici  decorate   di   beni
          architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
          interesse  storico  artistico  o  archeologico,  gli  scavi
          archeologici, anche subacquei, nonche'  quelli  relativi  a
          ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10,  comma  4,
          lettera f) del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
          non sono affidati  congiuntamente  a  lavori  afferenti  ad
          altre categorie di opere generali  e  speciali,  salvo  che
          motivate  ed  eccezionali  esigenze  di  coordinamento  dei
          lavori,  accertate  dal  responsabile  del  procedimento  e
          comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di
          cui al decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  non
          rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto  salvo
          quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti
          di qualificazione stabiliti nel presente capo. 
              2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di  cui
          al comma 1 possono essere assorbite in  altra  categoria  o
          essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui  si
          compone  l'intervento,   indipendentemente   dall'incidenza
          percentuale  che  il  valore  degli  interventi   di   tipo
          specialistico assume rispetto  all'importo  complessivo.  A
          tal fine la stazione appaltante indica  separatamente,  nei
          documenti   di   gara,   le   attivita'   riguardanti    il
          monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di  cui
          al comma 1, rispetto a  quelle  di  carattere  strutturale,
          impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
          beni  immobili  tutelati  ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio. 
              3. Per gli appalti aventi ad oggetto  gli  allestimenti
          di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101
          del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  e  per  la
          manutenzione e il restauro di ville, parchi e  giardini  di
          cui all'articolo 10, comma 4, lettera  f)  del  codice  dei
          beni culturali e  del  paesaggio  la  stazione  appaltante,
          previo  provvedimento   motivato   del   responsabile   del
          procedimento, puo'  applicare  la  disciplina  relativa  ai
          servizi o alle forniture, laddove i servizi o le  forniture
          assumano rilevanza qualitativamente preponderante  ai  fini
          dell'oggetto del contratto, indipendentemente  dall'importo
          dei lavori. 
              4. I soggetti esecutori dei lavori di cui  al  comma  1
          devono in ogni caso essere in  possesso  dei  requisiti  di
          qualificazione stabiliti dal presente capo. 
              5. Per quanto non diversamente disciplinato  dai  commi
          1, 2 e 3, si applica l'articolo 28. 
              6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a
          misura,  indipendentemente  dal  relativo  importo.  Per  i
          lavori di cui al  presente  Capo,  in  deroga  al  disposto
          dell'articolo  95,  comma  4,  puo'  essere  utilizzato  il
          criterio del minor prezzo per i lavori di  importo  pari  o
          inferiore a 500.000 euro. 
              7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente  capo  e'
          consentita nei  casi  di  somma  urgenza,  nei  quali  ogni
          ritardo sia pregiudizievole  alla  pubblica  incolumita'  o
          alla tutela del  bene,  fino  all'importo  di  trecentomila
          euro, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  163  del
          presente  codice.  Entro  i  medesimi  limiti  di  importo,
          l'esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  e'  altresi'
          consentita in relazione a particolari  tipi  di  intervento
          individuati con il decreto di cui all'articolo  146,  comma
          4.".