Art. 92
Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per i
lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo
95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per
i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.".
Note all'art. 92:
- Si riporta l'articolo 148 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 148 (Affidamento dei contratti). - 1. I lavori
concernenti beni mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o archeologico, gli scavi
archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a
ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4,
lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio,
non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che
motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei
lavori, accertate dal responsabile del procedimento e
comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non
rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo
quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti
di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui
al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o
essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si
compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi di tipo
specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A
tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei
documenti di gara, le attivita' riguardanti il
monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui
al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale,
impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti
di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la
manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di
cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei
beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante,
previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento, puo' applicare la disciplina relativa ai
servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture
assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini
dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo
dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1
devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti dal presente capo.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi
1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.
6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a
misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i
lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto
dell'articolo 95, comma 4, puo' essere utilizzato il
criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o
inferiore a 500.000 euro.
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e'
consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni
ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o
alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila
euro, secondo le modalita' di cui all'articolo 163 del
presente codice. Entro i medesimi limiti di importo,
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi'
consentita in relazione a particolari tipi di intervento
individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma
4.".