Art. 93
Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive, il
concorrente sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione
sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di
cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi
sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria,
perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.";
b) al comma 5:
1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i
successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la
procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori
speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai
vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi, ai fini
del computo della soglia di cui all'articolo 35, e' calcolato il
valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato
al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma
4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l).";
2) il terzo periodo e' soppresso;
3) al quarto periodo, le parole: "dell'articolo 24" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 46".
Note all'art. 93:
- Si riporta l'articolo 152 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi
degli articoli 14, 15, 16 e 161;
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in
merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 8 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione, o il
suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del
medesimo articolo.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei
casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154,
comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il
raggiungimento del livello del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente
sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;
l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo
giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il
vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni
dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da affidare in concessione, la
proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio
interno i successivi livelli di progettazione, questi sono
affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di
progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi,
ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i
settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore
del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46,
indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti.".