Art. 93 
 
 
Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Nei casi in cui viene previsto il  raggiungimento  del  livello  del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive,  il
concorrente sviluppa il documento di fattibilita'  delle  alternative
progettuali, di  cui  all'articolo  23,  comma  5;  l'amministrazione
sceglie la proposta migliore, previo giudizio  della  commissione  di
cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro  i  successivi
sessanta  giorni  dalla  data  di  approvazione  della   graduatoria,
perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti  gli  elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita' tecnica  ed
economica."; 
    b) al comma 5: 
      1)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:   "Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non  affidi  al  proprio  interno  i
successivi livelli di progettazione,  questi  sono  affidati  con  la
procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori
speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al  vincitore  o  ai
vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando e qualora l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,  ai  fini
del computo della soglia di cui  all'articolo  35,  e'  calcolato  il
valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore  stimato
al netto dell'IVA  dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo  63,  comma
4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo  125,  comma  1,
lettera l)."; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
      3) al  quarto  periodo,  le  parole:  "dell'articolo  24"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 46". 
 
          Note all'art. 93: 
              - Si riporta l'articolo 152 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 152 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          capo si applica: 
                a)  ai  concorsi  di  progettazione  organizzati  nel
          contesto di una  procedura  di  aggiudicazione  di  appalti
          pubblici di servizi; 
                b) ai concorsi di progettazione che  prevedono  premi
          di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 
              2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari  al  valore  stimato  al  netto
          dell'IVA dell'appalto pubblico  di  servizi,  compresi  gli
          eventuali  premi  di   partecipazione   o   versamenti   ai
          partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
          e pagamenti, compreso il valore stimato al  netto  dell'IVA
          dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe   essere
          successivamente  aggiudicato  ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, qualora la stazione appaltante  non  escluda  tale
          aggiudicazione nel bando di concorso. 
              3. Il presente capo non si applica: 
                a) ai concorsi di  progettazione  affidati  ai  sensi
          degli articoli 14, 15, 16 e 161; 
                b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in
          merito alla  quale  l'applicabilita'  dell'articolo  8  sia
          stata stabilita da una decisione della  Commissione,  o  il
          suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
          alle disposizioni di  cui  al  comma  7,  lettera  b),  del
          medesimo articolo. 
              4. Nel concorso di progettazione  relativo  al  settore
          dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente  progetti
          o piani con livello di approfondimento pari a quello di  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,  salvo  nei
          casi di concorsi in due fasi  di  cui  agli  articoli  154,
          comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto  il
          raggiungimento del livello  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica in  fasi  successive,  il  concorrente
          sviluppa il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
          progettuali,   di   cui   all'articolo   23,    comma    5;
          l'amministrazione  sceglie  la  proposta  migliore,  previo
          giudizio della commissione  di  cui  all'articolo  155;  il
          vincitore del concorso, entro i successivi sessanta  giorni
          dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
          proposta  presentata,  dotandola  di  tutti  gli  elaborati
          previsti per la seconda fase del progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica. Qualora il concorso di  progettazione
          riguardi un  intervento  da  affidare  in  concessione,  la
          proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
          economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
              5. Con il pagamento del premio le  stazioni  appaltanti
          acquistano  la  proprieta'  del  progetto  vincitore.   Ove
          l'amministrazione  aggiudicatrice  non  affidi  al  proprio
          interno i successivi livelli di progettazione, questi  sono
          affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
          comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
          1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso  di
          progettazione, se in possesso dei  requisiti  previsti  dal
          bando  e  qualora  l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia
          previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,
          ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
          calcolato il valore  complessivo  dei  premi  e  pagamenti,
          compreso il valore stimato al netto  dell'IVA  dell'appalto
          pubblico di servizi  che  potrebbe  essere  successivamente
          aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4,  o,  per  i
          settori speciali, ai  sensi  dell'articolo  125,  comma  1,
          lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti  per
          l'affidamento della progettazione esecutiva,  il  vincitore
          del concorso puo' costituire un  raggruppamento  temporaneo
          tra  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  46,
          indicando le parti del servizio che  saranno  eseguite  dai
          singoli soggetti riuniti.".