Art. 94
Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono sostituite
dalle seguenti: "71, 72 e 73".
Note all'art. 94:
- Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 153 (Bandi e avvisi). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto
relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto
un concorso di progettazione inviano un avviso sui
risultati del concorso conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori
di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo
contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e
XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione europea in atti di esecuzione, e sono
pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e
73.".