Art. 94 
 
 
Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono  sostituite
dalle seguenti: "71, 72 e 73". 
 
          Note all'art. 94: 
              - Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 153 (Bandi e avvisi).  -  1.  Le  amministrazioni
          aggiudicatrici  che  intendono  indire   un   concorso   di
          progettazione rendono  nota  tale  intenzione  mediante  un
          bando di concorso.  Se  intendono  aggiudicare  un  appalto
          relativo a servizi successivi ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. 
              2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno  indetto
          un  concorso  di  progettazione  inviano  un   avviso   sui
          risultati del concorso conformemente alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 72 e devono essere in grado di  comprovare
          la   data    di    invio.    Le    informazioni    relative
          all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
          essere pubblicate qualora  la  loro  divulgazione  ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          una particolare impresa, pubblica o privata,  oppure  possa
          recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i  prestatori
          di servizi. 
              3. I bandi e gli avvisi di  cui  al  presente  articolo
          contengono le informazioni indicate negli  allegati  XIX  e
          XX, conformemente ai modelli di formulari  stabiliti  dalla
          Commissione  europea  in  atti  di   esecuzione,   e   sono
          pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72  e
          73.".