Art. 95
Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "24, comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "24, comma 2";
b) al comma 4, le parole: "Il secondo grado, avente ad oggetto la
presentazione del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado,
avente ad oggetto l'acquisizione del".
Note all'art. 95:
- Si riporta l'articolo 154 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione
e selezione dei partecipanti). - 1. Per organizzare i
concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano
procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III
e IV della Parte II e del presente capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di
progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di
esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere
persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di
progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24,
comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque
consentire condizioni di accesso e partecipazione per i
piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per
i giovani professionisti.
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto
l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano
previsti nel bando.
5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
possono procedere all'esperimento di un concorso in due
fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un
progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per
la parte strutturale ed impiantistica. Il bando puo'
altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto definitivo.".