Art. 96
Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "del progetto
definitivo" sono soppresse.
Note all'art. 96:
- Si riporta l'articolo 156 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano anche ai concorsi di idee
finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i
soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in
relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo'
essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del
bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai
soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in
proprieta' dalla stazione appaltante, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere
poste a base di un concorso di progettazione o di un
appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la
presentazione del progetto di fattibilita', ovvero di un
progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed
impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate nella prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla
seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento
di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con
meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto
requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e'
corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli
importi previsti per le spese come determinati dal decreto
per i corrispettivi professionali di cui al comma 8
dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in
forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari al
25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.".