Art. 97
Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le
parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di
direzione dell'esecuzione,";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori,"
sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati
secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del
presente codice.";
c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono
inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,".
Note all'art. 97:
- Si riporta l'articolo 157 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e
connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai
lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2,
primo periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia
pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori, della direzione dell'esecuzione e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e'
consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e
ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.".