Art. 98
Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: ", limitatamente agli
appalti pubblici di lavori," sono soppresse.
Note all'art. 98:
- Si riporta l'articolo 159 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le disposizioni
del presente codice non si applicano agli appalti pubblici
e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal
suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma
6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
di sicurezza dello Stato non possa essere garantita
mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni
aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di
aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della
difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente
codice fatta eccezione per le concessioni relative alle
ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo.
3. In deroga all'articolo 31 l'amministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile
del procedimento, puo' nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in
materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, sono definite le
direttive generali per la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle
concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli
interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali,
nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali
non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo
36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.".