Art. 99
Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica" sono
inserite le seguenti: "e privata";
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato
la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine non
superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro
il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "legge n. 225 del
1992 e in tali circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n.
225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino
le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste
dal presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze di
protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2,
lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la
tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti
di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale
importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione
aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la
gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione
aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto
successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi
presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento,
anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un
operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni
aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese
eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente,
nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni
alle competenti autorita'.";
d) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite
le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le
parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le seguenti:
"laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza
non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,".
Note all'art. 99:
- Si riporta l'art. 163 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente
verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine
stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di
emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono
procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture con le procedure previste nel presente
articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in
ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche
parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del
1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a
40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali
di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita'
del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al
pagamento del 50% (percento) del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.".