Art. 2
Tariffe relative all'istruttoria
1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle
attivita' istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di
autorizzazione:
a) l'elenco delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte
nell'installazione (nel seguito indicate come attivita' IPPC) e, nel
caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato
XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se
alcune di tali attivita' IPPC sono gestite da diversi soggetti;
b) la presenza di ulteriori attivita' o impianti soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e
funzionalmente connessi ad una o piu' attivita' di cui alla lettera
a) (nel seguito indicati come attivita' non IPPC connesse),
specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o
da diversi soggetti;
c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non)
di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto
della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali
fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b);
d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di
sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto
della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali
fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b);
e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera
significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in
maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di
autorizzazione;
g) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la
cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
h) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi
la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o
certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione,
segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la
norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
l) se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa
in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto
legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata
concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
m) se l'installazione e' collocata in un sito dichiarato di
interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche, nonche' se e' soggetto alla presentazione della relazione
di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
n) se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al
rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma
9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in
tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati
dalla richiesta;
o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili
i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7
dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti
generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente
indicate.
3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7
dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti
generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente
indicate.
4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7
dell'allegato I, con riferimento alle sole attivita' di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di
riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di
cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le riduzioni indicate.
5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), e' determinata in conformita' all'allegato III.
6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorita' competente,
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche
impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del
piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui
al comma 4 fa riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai
sensi delle lettere c) e d) ai punti di emissione per cui si
prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi.
7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le
installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato
XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del
presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle
stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui
al citato allegato XII alla Parte II.
8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come previsto dall'articolo
33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al
presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura
dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie,
attraverso la revisione degli allegati I , II e III.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al testo dell'allegato VIII alla
Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009,
n. L 342.
- Il decreto legislativo decreto legislativo n. 105 del
2015, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 29-quater, comma 9-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 29-octies, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.