Art. 5 
 
      Modalita' di versamento per le tariffe delle istruttorie 
 
  1. All'istanza di  AIA,  alle  comunicazioni  di  cui  all'articolo
29-nonies del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'
all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il  riesame
ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto, e' allegata la
quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario  dovuto  ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una  corrispondente
attestazione nel caso di pagamenti  effettuati  per  via  telematica,
entro  il   medesimo   anno   fiscale   dell'istanza,   a   pena   di
irricevibilita' delle stesse. 
  2. Al fine di garantire l'espletamento  delle  istruttorie  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le somme di cui  al
comma 1 del presente articolo  sono  versate  in  conto  entrata  del
bilancio delle  autorita'  competenti  individuate  dalle  regioni  o
province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti  di
cui all'allegato XII, Parte II,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, indicato nell'allegato VIII al presente  decreto,  per  essere
integralmente riassegnate con decreti del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attivita'
di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato  presso  la
Sezione  di  Tesoreria  provinciale  dello   Stato   territorialmente
competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della  causale
del  versamento,  che  specifichi   l'installazione   interessata   e
l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al
bilancio dello Stato di  cui  all'allegato  VIII  e'  aggiornata  dal
Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. 
  3. In caso di istanze presentate prima dell'entrata in  vigore  del
presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo  33,  comma
3-ter, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  anche  in
relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  del  24  aprile  2008  e,  negli  ambiti   di   rispettiva
applicazione, anche  ai  provvedimenti  regionali  emanati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti  o  variazione
          del  gestore).  -  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'
          competente  le  modifiche  progettate  dell'impianto,  come
          definite dall'art. 5,  comma  1,  lettera  l).  L'autorita'
          competente,   ove   lo   ritenga    necessario,    aggiorna
          l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
          condizioni, ovvero, se rileva che le  modifiche  progettate
          sono sostanziali ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera
          l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
          ricevimento della comunicazione ai fini  degli  adempimenti
          di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Decorso  tale
          termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
          modifiche comunicate. 
              2. Nel caso in cui le modifiche progettate,  ad  avviso
          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'
          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle
          informazioni di cui  all'art.  29-ter,  commi  1  e  2.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater
          in quanto compatibile. 
              3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e
          2,  informa  l'autorita'  competente   e   l'autorita'   di
          controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, in merito  ad
          ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai  sensi
          della normativa in materia di  prevenzione  dai  rischi  di
          incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di
          valutazione  di  impatto  ambientale  o  ai   sensi   della
          normativa in  materia  urbanistica.  La  comunicazione,  da
          effettuare prima di realizzare  gli  interventi,  specifica
          gli elementi in base ai quali il gestore  ritiene  che  gli
          interventi   previsti   non    comportino    ne'    effetti
          sull'ambiente,   ne'   contrasto   con   le    prescrizioni
          esplicitamente gia' fissate  nell'autorizzazione  integrata
          ambientale. 
              4.  Nel  caso  in  cui  intervengano  variazioni  nella
          titolarita'  della  gestione  dell'impianto,   il   vecchio
          gestore e il nuovo gestore  ne  danno  comunicazione  entro
          trenta giorni all'autorita' competente, anche  nelle  forme
          dell'autocertificazione   ai   fini   della    volturazione
          dell'autorizzazione integrata ambientale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-octies,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). -  1.  L'autorita'
          competente   riesamina   periodicamente    l'autorizzazione
          integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
          condizioni. 
              2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
          BAT, nuove o aggiornate,  applicabili  all'installazione  e
          adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o  da
          ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
          possano condizionare  l'esercizio  dell'installazione.  Nel
          caso di installazioni complesse, in cui  siano  applicabili
          piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento  va  fatto,  per
          ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni  sulle
          BAT pertinenti al relativo settore industriale. 
              3. Il riesame con valenza, anche in termini  tariffari,
          di     rinnovo     dell'autorizzazione     e'      disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
              a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  delle  decisioni
          relative alle conclusioni sulle BAT riferite  all'attivita'
          principale di un'installazione; 
              b)  quando  sono  trascorsi  10   anni   dal   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
              4.  Il  riesame  e'   inoltre   disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
              a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
          di  installazioni  di  competenza   statale,   a   giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
              b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno   subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
              c) a giudizio  di  una  amministrazione  competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
              d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o  nuove
          disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
          lo esigono; 
              e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis,
          lettera  b),  ha  dato  esito  negativo  senza  evidenziare
          violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,   indicando
          conseguentemente    la     necessita'     di     aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
              5. A seguito della comunicazione di avvio  del  riesame
          da parte dell'autorita' competente,  il  gestore  presenta,
          entro il termine determinato dall'autorita'  competente  in
          base alla prevista  complessita'  della  documentazione,  e
          compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso  in  cui  la
          necessita'  di  avviare  il  riesame   interessi   numerose
          autorizzazioni, in base ad un apposito calendario  annuale,
          tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame  delle
          condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
          i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
          consentano    un    confronto    tra    il    funzionamento
          dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
          sulle BAT applicabili e i livelli  di  emissione  associati
          alle migliori tecniche disponibili  nonche',  nel  caso  di
          riesami relativi all'intera installazione,  l'aggiornamento
          di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter,  comma  1.
          Nei casi di cui al comma  3,  lettera  b),  la  domanda  di
          riesame  e'  comunque  presentata  entro  il  termine   ivi
          indicato. Nel caso di  inosservanza  del  predetto  termine
          l'autorizzazione   si   intende   scaduta.    La    mancata
          presentazione nei tempi indicati  di  tale  documentazione,
          completa dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa,
          comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
          euro, con l'obbligo di provvedere  entro  i  successivi  90
          giorni.  Al  permanere  dell'inadempimento   la   validita'
          dell'autorizzazione,  previa  diffida,   e'   sospesa.   In
          occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
          tutte le informazioni provenienti  dai  controlli  o  dalle
          ispezioni. 
              6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della  Unione  europea  delle  decisioni
          sulle  conclusioni   sulle   BAT   riferite   all'attivita'
          principale  di  un'installazione,  l'autorita'   competente
          verifica che: 
              a)  tutte   le   condizioni   di   autorizzazione   per
          l'installazione  interessata  siano   riesaminate   e,   se
          necessario,  aggiornate  per  assicurare  il  rispetto  del
          presente decreto in particolare, se applicabile,  dell'art.
          29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
              b) l'installazione sia conforme a  tali  condizioni  di
          autorizzazione.». 
              7. Il ritardo  nella  presentazione  della  istanza  di
          riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non
          puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
          tempi  fissati  per  l'adeguamento   dell'esercizio   delle
          installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 
              8. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  29-quater,
          risulti  registrata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          1221/2009, il termine di cui al comma  3,  lettera  b),  e'
          esteso a sedici anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
          predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
          cui all'art. 29-quater, il riesame di detta  autorizzazione
          e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal  primo
          successivo riesame. 
              9. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  29-quater,
          risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO  14001,  il
          termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso  a  dodici
          anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
          successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il
          riesame di detta autorizzazione e' effettuato  almeno  ogni
          dodici anni, a partire dal primo successivo riesame. 
              10. Il procedimento  di  riesame  e'  condotto  con  le
          modalita'  di  cui  agli  articoli  29-ter,  comma   4,   e
          29-quater. In alternativa alle modalita'  di  cui  all'art.
          29-quater, comma 3, la  partecipazione  del  pubblico  alle
          decisioni   puo'   essere    assicurata    attraverso    la
          pubblicazione nel  sito  web  istituzionale  dell'autorita'
          competente. 
              11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in
          merito al riesame, il gestore  continua  l'attivita'  sulla
          base dell'autorizzazione in suo possesso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 33,  comma  3-ter,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 33 (Oneri istruttori). - (omissis). 
              3-ter. Nelle more del decreto di cui  al  comma  3-bis,
          resta fermo quanto stabilito dal decreto  24  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. 
              (omissis).». 
              - Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.