Art. 2
Tutela della dignita' del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del
sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 167 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di
protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n. 174
del 29 luglio 2003, S.O.:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129,
e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a
tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 143 (Procedimento per i reclami). - 1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera
b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera
c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di
cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalita' del
trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi
e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di
dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti
che si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i
relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
il numero o per la complessita' degli accertamenti.».
«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. I provvedimenti di cui
all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito
delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se e' avviata un'istruttoria preliminare e
anche prima della definizione del procedimento.».