Art. 3
Piano di azione integrato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella
promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle
tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo
non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato
per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto
delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e
realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio
dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della
collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con
altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei
minori.
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine
previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e'
istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il
compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di
cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal
tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia
dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza
secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo
comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative
di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo
rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi
socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi
di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui
al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e'
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma
comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che
usano internet e altre tecnologie di comunicazione (testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. n.
L 348/118 del 24 dicembre 2008.