Art. 3 
 
                      Piano di azione integrato 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, e' istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno,  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della
giustizia, del Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  dell'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  del   Garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza,  del  Comitato   di   applicazione   del   codice   di
autoregolamentazione media e minori, del Garante  per  la  protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata  esperienza  nella
promozione dei  diritti  dei  minori  e  degli  adolescenti  e  nelle
tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking  e  degli  altri  operatori  della  rete   internet,   una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori  e  una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori  del  tavolo
non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone  di  presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato. 
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,  coordinato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  redige,  entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano  di  azione  integrato
per il contrasto e la prevenzione  del  cyberbullismo,  nel  rispetto
delle direttive  europee  in  materia  e  nell'ambito  del  programma
pluriennale dell'Unione europea di cui  alla  decisione  1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  e
realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato  al  monitoraggio
dell'evoluzione   dei   fenomeni   e,   anche    avvalendosi    della
collaborazione con la Polizia postale e  delle  comunicazioni  e  con
altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela  dei
minori. 
  3. Il piano di cui al  comma  2  e'  integrato,  entro  il  termine
previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione  per
la prevenzione  e  il  contrasto  del  cyberbullismo,  a  cui  devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. Con il  predetto  codice  e'
istituito un comitato  di  monitoraggio  al  quale  e'  assegnato  il
compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di
cui all'articolo 2, comma 1, nonche'  di  aggiornare  periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche  e  dei  dati  raccolti  dal
tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la  tipologia
dei soggetti ai quali e'  possibile  inoltrare  la  medesima  istanza
secondo modalita' disciplinate con il  decreto  di  cui  al  medesimo
comma 1. Ai soggetti  che  partecipano  ai  lavori  del  comitato  di
monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso,  indennita',  gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 
  4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi',  le  iniziative
di informazione e  di  prevenzione  del  fenomeno  del  cyberbullismo
rivolte  ai   cittadini,   coinvolgendo   primariamente   i   servizi
socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. 
  5. Nell'ambito del piano di  cui  al  comma  2  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  in   collaborazione   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni,  predispone,  nei  limiti  delle
risorse di  cui  al  comma  7,  primo  periodo,  periodiche  campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione  sul  fenomeno  del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi
di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 
  6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca trasmette alle Camere, entro il  31  dicembre  di  ogni
anno, una relazione sugli esiti delle  attivita'  svolte  dal  tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,  di  cui
al comma 1. 
  7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e'
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,  per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - La decisione 1351/2008/CE del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008   (Decisione   del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un  programma
          comunitario pluriennale per la protezione dei  bambini  che
          usano internet e altre tecnologie di  comunicazione  (testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. n.
          L 348/118 del 24 dicembre 2008.