Art. 5
Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti
di sostegno e di recupero
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il
dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo
ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita'
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il
patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e
5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio
1998:
«Art. 4. (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
(omissis).».
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). -
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le
procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio
delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune
attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto
educativo di corresponsabilita'.».