Art. 6
Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12
della legge 18 marzo 2008, n. 48
1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza
annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti
delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione
e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68,
comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di
formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla
sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del
fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 18
marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica,
fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.:
«Art. 12 (Fondo per il contrasto della pedopornografia
su internet e per la protezione delle infrastrutture
informatiche di interesse nazionale). - 1. Per le esigenze
connesse al funzionamento del Centro nazionale per il
contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui
all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione per le
esigenze relative alla protezione informatica delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:
«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni).
(omissis).
3. Agli effetti del presente Codice si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di
dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una
licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque,
anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di
cui al medesimo articolo.».