Art. 7 
 
                             Ammonimento 
 
  1. Fino a quando non  e'  proposta  querela  o  non  e'  presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice  per  la  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di  eta'  superiore
agli  anni  quattordici  nei  confronti  di   altro   minorenne,   e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  aprile  2009,  n.  38,  e  successive
modificazioni. 
  2.  Ai  fini  dell'ammonimento,  il  questore  convoca  il  minore,
unitamente ad almeno un genitore o  ad  altra  persona  esercente  la
responsabilita' genitoriale. 
  3. Gli effetti dell'ammonimento  di  cui  al  comma  1  cessano  al
compimento della maggiore eta'. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                    Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                      Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del
          codice penale: 
              «Art. 594 (abrogato).». 
              «Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque,  fuori  dei  casi
          indicati nell'articolo  precedente,  comunicando  con  piu'
          persone, offende l'altrui reputazione,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. 
              Se l'offesa  consiste  nell'attribuzione  di  un  fatto
          determinato, la pena e' della reclusione fino a  due  anni,
          ovvero della multa fino a euro 2.065. 
              Se l'offesa e' recata col  mezzo  della  stampa  o  con
          qualsiasi  altro  mezzo  di  pubblicita',  ovvero  in  atto
          pubblico, la pena e' della reclusione da  sei  mesi  a  tre
          anni o della multa non inferiore a euro 516. 
              Se  l'offesa   e'   recata   a   un   Corpo   politico,
          amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o
          ad una autorita'  costituita  in  collegio,  le  pene  sono
          aumentate.». 
              «Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad  altri  un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'articolo 339, la  pena  e'  della  reclusione
          fino a un anno e si procede d'ufficio.». 
              - Per il testo dell'articolo  167  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          23 febbraio 2009, n.  11  (Misure  urgenti  in  materia  di
          sicurezza pubblica e di contrasto alla  violenza  sessuale,
          nonche' in tema  di  atti  persecutori),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2009,  n.  38,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  24  aprile
          2009: 
              «Art. 8. (Ammonimento). -  1.  Fino  a  quando  non  e'
          proposta querela per il reato di cui  all'articolo  612-bis
          del codice penale, introdotto dall'articolo 7,  la  persona
          offesa puo'  esporre  i  fatti  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza avanzando richiesta al  questore  di  ammonimento
          nei confronti dell'autore della condotta. La  richiesta  e'
          trasmessa senza ritardo al questore. 
              2. Il  questore,  assunte  se  necessario  informazioni
          dagli organi investigativi e sentite le  persone  informate
          dei  fatti,  ove  ritenga  fondata   l'istanza,   ammonisce
          oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato  richiesto
          il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere   una   condotta
          conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
          processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
          e al soggetto ammonito. Il questore adotta i  provvedimenti
          in materia di armi e munizioni. 
              3. La pena per il delitto di cui  all'articolo  612-bis
          del codice penale e' aumentata se il fatto e'  commesso  da
          soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo. 
              4.  Si  procede  d'ufficio  per  il  delitto   previsto
          dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto  e'
          commesso  da  soggetto  ammonito  ai  sensi  del   presente
          articolo.».