Art. 7
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale:
«Art. 594 (abrogato).».
«Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu'
persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con
qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto
pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre
anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o
ad una autorita' costituita in collegio, le pene sono
aumentate.».
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione
fino a un anno e si procede d'ufficio.».
- Per il testo dell'articolo 167 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
2009:
«Art. 8. (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e'
proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona
offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento
nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e'
trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni
dagli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto
il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti
in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis
del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da
soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto
dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e'
commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente
articolo.».