IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia e, in particolare, l'articolo 1,  comma  5,  secondo
periodo, il quale prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo puo'
adottare, con le medesime procedure  di  cui  al  comma  3  ulteriori
disposizioni  integrative,  al  fine  di  assicurare  la  sostanziale
equiordinazione, all'interno del comparto  sicurezza  e  difesa,  nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma  3,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'
articolo 8, comma 1, lettera a), numero  1),  della  legge  7  agosto
2015, n. 124; 
  Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155,  ultimo
periodo; 
  Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe  al  Governo  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1,
comma 395, lettera c); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017; 
  Visto il  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni; 
  Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni comuni a piu' categorie 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 627 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. Il personale
militare  e'  inquadrato  nelle  seguenti  categorie  gerarchicamente
ordinate: 
        a) ufficiali; 
        b) sottufficiali; 
        c) graduati; 
        d) militari di truppa. 
  2. La categoria degli ufficiali comprende: 
    a) ufficiali generali e  ammiragli,  che  rivestono  i  gradi  di
generale  di  brigata,  generale  di  divisione,  generale  di  corpo
d'armata, generale e gradi corrispondenti; 
    b) ufficiali  superiori,  che  rivestono  i  gradi  di  maggiore,
tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti; 
    c) ufficiali inferiori, che rivestono i  gradi  di  sottotenente,
tenente, capitano e gradi corrispondenti. 
  3. La carriera degli  ufficiali,  preposti  all'espletamento  delle
funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e  controllo
sulle unita' poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale. 
  4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti
ai ruoli dei marescialli,  dal  grado  di  maresciallo  a  quello  di
luogotenente e gradi corrispondenti, e  al  ruolo  dei  sergenti  dal
grado di  sergente  a  quello  di  sergente  maggiore  capo  e  gradi
corrispondenti. 
  5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti  a  funzioni  di
comando, coordinamento e  controllo  sulle  unita'  poste  alle  loro
dipendenze, e' caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai  militari
che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli puo'  essere
attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b),
che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare  rilievo  in
relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 
  6. La carriera del ruolo  dei  sergenti,  preposti  a  funzioni  di
controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, nonche' al comando
di unita' di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che
rivestono il  grado  apicale  del  ruolo  dei  sergenti  puo'  essere
attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a),
che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare  rilievo  in
relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 
  7. La categoria dei graduati comprende i militari  appartenenti  al
ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi  da
primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo  scelto  e  gradi
corrispondenti. La carriera  del  ruolo  dei  volontari  in  servizio
permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado
apicale del ruolo dei volontari in servizio  permanente  puo'  essere
attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306,  comma  1-bis,  che
comporta l'assunzione  di  attribuzioni  di  particolare  rilievo  in
relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 
  8. La categoria dei militari di  truppa  comprende  i  militari  di
leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi  carabinieri,  gli
allievi finanzieri, gli allievi delle scuole  militari,  gli  allievi
marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli
allievi ufficiali delle accademie militari. 
  9.  Le  carriere   del   personale   militare   sono   disciplinate
esclusivamente dal codice.»; 
    b) l'articolo 632 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le  qualifiche
degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). -  1.
L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle  Forze  di
polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata: 
        a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale
di pubblica sicurezza e corrispondenti; 
        b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente  superiore
e corrispondenti; 
        c)   colonnello   e   corrispondenti:   primo   dirigente   e
corrispondenti; 
        d) tenente  colonnello  e  corrispondenti:  vice  questore  e
corrispondenti; 
        e)  maggiore  e  corrispondenti:  vice  questore  aggiunto  e
corrispondenti; 
        f)   capitano   e   corrispondenti:   commissario   capo    e
corrispondenti; 
        g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti; 
        h)  sottotenente  e  corrispondenti:   vice   commissario   e
corrispondenti; 
        i) luogotenente e  corrispondenti:  sostituto  commissario  e
corrispondenti; 
        l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore  e
corrispondenti; 
        m)  maresciallo  capo  e  corrispondenti:  ispettore  capo  e
corrispondenti; 
        n)  maresciallo  ordinario  e  corrispondenti:  ispettore   e
corrispondenti; 
        o)   maresciallo   e   corrispondenti:   vice   ispettore   e
corrispondenti; 
        p) sergente maggiore capo  e  corrispondenti:  sovrintendente
capo e corrispondenti; 
        q)  sergente  maggiore  e  corrispondenti:  sovrintendente  e
corrispondenti; 
        r)  sergente  e   corrispondenti:   vice   sovrintendente   e
corrispondenti; 
        s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti:  assistente
capo e corrispondenti; 
        t) caporal  maggiore  capo  e  corrispondenti:  assistente  e
corrispondenti; 
        u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto  e
corrispondenti; 
        v)  primo  caporal  maggiore  e  corrispondenti:   agente   e
corrispondenti.»; 
    c) all'articolo 635, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Il requisito  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  non  e'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa a concorsi delle Forze armate.»; 
    d) all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera b-ter), e' inserita
la seguente: 
      «b-quater) un eventuale  contingente  aggiuntivo  di  personale
appartenente  alla  categoria  dei  militari  di  truppa   in   ferma
prefissata, da reclutare in caso di  specifiche  esigenze  funzionali
delle Forze armate connesse alle  emergenze  operative  derivanti  da
attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale
e all'estero, specificamente nelle aree di  crisi  a  garanzia  della
pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al
contrasto alla pirateria.»; 
    e) all'articolo 811, comma 2, lettera b), le parole «categorie  e
specialita'», sono sostituite dalle seguenti: «categorie, specialita'
o qualificazioni»; 
    f) all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo
sul  grado,  ha  effetto  anche  sulla  decorrenza  della   qualifica
posseduta. 
      3-ter. I periodi di congedo straordinario di  cui  all'articolo
42, comma 5, del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono
computati nell'anzianita' richiesta ai  fini  della  progressione  di
carriera.»; 
    g) all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica,  a
decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche  ai  volontari  in
ferma prefissata quadriennale in  posizione  di  rafferma,  risultati
idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione  nei
ruoli dei volontari in servizio permanente di cui  all'articolo  704,
nel  caso  di   sopravvenuta   inidoneita'   al   servizio   militare
incondizionato.   Il   predetto   personale   transita   secondo   la
corrispondenza prevista  per  il  grado  iniziale  dei  volontari  in
servizio permanente. 
      1-ter. La procedura di transito di cui al comma  1  e'  sospesa
nei seguenti casi: 
        a) procedimento disciplinare da  cui  potrebbe  derivare  una
sanzione di stato; 
        b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 
      1-quater. All'esito sfavorevole  dei  procedimenti  di  cui  al
comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito. 
      1-quinquies.Il personale non dirigente delle Forze  armate  che
transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del
comma 1, o di  amministrazioni  pubbliche  nei  casi  previsti  dalla
legislazione vigente  e'  inquadrato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  2209-quinquies,  secondo  tabelle  di  corrispondenza,
ispirate a criteri di equiordinazione  con  le  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile e militare, approvate con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  informati  il  Consiglio
centrale di rappresentanza militare e  le  organizzazioni  sindacali.
Nelle more dell'adozione del decreto,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2018, al personale delle Forze armate, per le finalita' indicate  nel
presente comma, si applica la tabella di  corrispondenza  prevista  a
legislazione vigente  per  il  personale  dei  Corpi  di  polizia  ad
ordinamento militare.»; 
    h) all'articolo 992, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il personale militare permane in ausiliaria per un  periodo
di 5 anni.»; 
    i) all'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi  marescialli,
e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado
di  sottotenente  e  corrispondenti,   dei   ruoli   speciali   degli
ufficiali.» e' sostituito dal seguente:  «Ai  luogotenenti,  e  gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita  la  promozione  al  grado  di
sottotenente e corrispondenti, dei  ruoli  speciali  degli  ufficiali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale  per
il personale dell'Arma dei carabinieri.»; 
    l) dopo l'articolo 1084 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il  personale
militare che cessa dal servizio). - 1. A  decorrere  dal  1°  gennaio
2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo  quinquennio
hanno prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione ad
anzianita' al grado superiore a decorrere dal giorno successivo  alla
cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento  del  limite  di
eta', al collocamento a domanda in  ausiliaria  o  riserva  nei  casi
previsti  dalla  legislazione  vigente,  a  infermita'  o  a  decesso
dipendenti da causa di  servizio,  ovvero  in  caso  di  rinuncia  al
transito per infermita' nell'impiego civile, di cui all'articolo 923,
comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' risulta dipendente da  causa
di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma  non  producono
effetti sul  trattamento  economico,  previdenziale  e  pensionistico
nonche' sul trattamento di ausiliaria del personale interessato. 
      2. La promozione di cui al comma 1 e' esclusa  per  i  militari
destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli
ufficiali che rivestono il grado di  generale  di  corpo  d'armata  e
gradi corrispondenti e per i marescialli,  sergenti  e  graduati  che
rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.»; 
    m) all'articolo 2229, comma 1, il numero «2020» e' sostituito dal
seguente: «2024»; 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 1, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre  2012,
          n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello  strumento
          militare  nazionale  e  norme  sulla   medesima   materia),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          13 del 16 gennaio 2013, reca: 
              «Art.  1  (Oggetto  e  modalita'  di  esercizio   della
          delega). - 1. - 4. (Omissis). 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte  non
          superiore al 50 per cento dei risparmi di  spesa  di  parte
          corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma  1,
          lettere c) e d), della presente legge, anche  tenuto  conto
          di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo  periodo,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni, e' utilizzata  per  adottare,  entro  il  1°
          luglio 2017, ulteriori  disposizioni  integrative,  con  le
          medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,
          al fine di assicurare la  sostanziale  equiordinazione  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
          comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216,  e  dei  criteri
          direttivi di cui all'art. 8, comma 1,  lettera  a),  numero
          1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
              6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
          dei decreti legislativi di cui al  presente  articolo  sono
          effettuati  introducendo  le  necessarie  modificazioni  al
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  di  seguito  denominato
          «codice dell'ordinamento militare».». 
              - L'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2004),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 27  dicembre  2003,
          reca: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1. - 154. (Omissis). 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei  carabinieri
          inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art.  46
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
          autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
          118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
          del personale non direttivo e  non  dirigente  delle  Forze
          armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la
          spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro  per
          l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno
          2018,  da  destinare  a  provvedimenti  normativi   diretti
          all'equiparazione,  nell'articolazione  delle   qualifiche,
          nella progressione di carriera e nel trattamento  giuridico
          ed economico, del personale direttivo del Corpo di  polizia
          penitenziaria  ai  corrispondenti  ruoli  direttivi   della
          Polizia di Stato di cui al decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme  le  disposizioni
          di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.». 
              - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
          generale - n. 187 del 13 agosto 2015. 
              - La legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2017-2019)   e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106
          dell'8 maggio 2010. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246)  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
          generale - n. 140 del 18 giugno 2010. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 635 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 635 (Requisiti generali per  il  reclutamento). -
          1. Per il  reclutamento  nelle  Forze  armate  occorrono  i
          seguenti requisiti generali: 
              a) essere cittadino italiano; 
              b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; 
              c) essere  in  possesso  dell'idoneita'  psicofisica  e
          attitudinale al servizio militare incondizionato; 
              d)  rientrare  nei  parametri  fisici  correlati   alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          regolamento); e) godere dei diritti civili e politici; 
              f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a  seguito  di  procedimento  disciplinare,
          ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,  da  precedente
          arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a  esclusione
          dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
              g) non essere stati condannati per delitti non colposi,
          anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
          a pena condizionalmente sospesa o  con  decreto  penale  di
          condanna,  ovvero  non   essere   in   atto   imputati   in
          procedimenti penali per delitti non colposi; 
              h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
              i) avere tenuto condotta incensurabile; 
              l) non aver tenuto comportamenti  nei  confronti  delle
          istituzioni democratiche che non diano  sicuro  affidamento
          di scrupolosa fedelta'  alla  Costituzione  repubblicana  e
          alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
              m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando: 
              1) quanto previsto dall'art. 711; 
              2)  la  possibilita'  di  presentare  la   domanda   di
          partecipazione al concorso  da  parte  del  minore  che  ha
          compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di  chi
          esercita la potesta'; 
                n) esito negativo agli accertamenti  diagnostici  per
          l'abuso  di  alcool,  per   l'uso,   anche   saltuario   od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
              2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c),  d),  i),
          l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.  Il
          requisito di cui al comma 1, lettera d), non e'  nuovamente
          accertato nei confronti del personale militare in  servizio
          in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al   servizio
          militare che partecipa a concorsi delle Forze armate. 
              3. Requisiti ulteriori sono previsti  dalle  norme  del
          presente codice  o  dai  singoli  bandi,  in  relazione  al
          reclutamento delle varie categorie  di  militari,  fra  cui
          quelli previsti per il personale dell'Arma dei  carabinieri
          dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15
          luglio 1988, n. 574.». 
              - Si riporta l'art. 803 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
          1. E' determinato annualmente con la legge di  approvazione
          del bilancio di previsione dello Stato: 
              a)  il  numero  massimo  delle  singole  categorie   di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
              b) la  consistenza  organica  degli  allievi  ufficiali
          delle accademie delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri; 
              b-bis) la  consistenza  organica  degli  allievi  delle
          scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
          carabinieri; 
              b-ter) la  consistenza  organica  degli  allievi  delle
          scuole militari; 
              b-quater)  un  eventuale  contingente   aggiuntivo   di
          personale  appartenente  alla  categoria  dei  militari  di
          truppa  in  ferma  prefissata,  da  reclutare  in  caso  di
          specifiche esigenze funzionali delle Forze armate  connesse
          alle  emergenze  operative  derivanti   da   attivita'   di
          concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale  e
          all'estero, specificamente nelle aree di crisi  a  garanzia
          della pace e  della  sicurezza,  ovvero  al  controllo  dei
          flussi migratori e al contrasto alla pirateria.». 
              - Si riporta l'art. 811 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  811  (Militari  della  Marina  militare).  -  1.
          Appartengono alla Marina militare i militari  inseriti  nei
          ruoli previsti dagli articoli seguenti. 
              2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: 
              a)  gli   ufficiali   possono   essere   ripartiti   in
          specialita'  ai  fini  dell'impiego  e  in  relazione  alle
          esigenze di servizio; 
              b) i sottufficiali, i graduati e i militari  di  truppa
          del Corpo degli equipaggi militari  marittimi  (CEMM)  sono
          distinti per categorie, specialita' o qualificazioni  e  le
          relative procedure per l'avanzamento al grado superiore  si
          effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna  categoria
          e specialita'. 
              3. Per il personale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto  la  ripartizione  in  specialita'   e'   determinata
          d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.». 
              - Si riporta l'art. 858 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 858 (Detrazioni di anzianita'). - 1. Il  militare
          in  servizio   permanente   subisce   una   detrazione   di
          anzianita', in base alle seguenti cause: 
              a) detenzione per condanna  a  pena  restrittiva  della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              b) detenzione in stato di custodia cautelare per  reato
          che  ha  comportato  condanna  a  pena  restrittiva   della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              c) sospensione disciplinare dall'impiego; 
              d) aspettativa per motivi privati. 
              2. Il militare delle categorie in congedo  subisce  una
          detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: 
              a) detenzione per condanna  a  pena  restrittiva  della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              b) detenzione in stato di custodia cautelare per  reato
          che  ha  comportato  condanna  a  pena  restrittiva   della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 
              3.  La  detrazione  d'anzianita'  e'  pari   al   tempo
          trascorso in una delle anzidette situazioni,  salvo  quanto
          disposto dall'art. 859. 
              3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi
          titolo sul grado, ha effetto anche sulla  decorrenza  della
          qualifica posseduta. 
              3-ter.  I  periodi  di  congedo  straordinario  di  cui
          all'art. 42, comma 5,  del  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, sono computati nell'anzianita'  richiesta  ai
          fini della progressione di carriera.». 
              - Si riporta l'art. 930 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 930  (Transito  nell'impiego  civile).  -  1.  Il
          personale  delle  Forze  armate  giudicato  non  idoneo  al
          servizio militare incondizionato per lesioni  dipendenti  o
          meno  da  causa  di  servizio,  transita  nelle  qualifiche
          funzionali del personale civile del Ministero della difesa,
          secondo modalita' e  procedure  definite  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze   e   della    pubblica
          amministrazione e innovazione. 
              1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica,  a
          decorrere dall'entrata  in  vigore  del  codice,  anche  ai
          volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione  di
          rafferma, risultati idonei  ma  non  vincitori  al  termine
          delle procedure di immissione nei ruoli  dei  volontari  in
          servizio permanente  di  cui  all'art.  704,  nel  caso  di
          sopravvenuta    inidoneita'    al     servizio     militare
          incondizionato. Il predetto personale transita  secondo  la
          corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari
          in servizio permanente. 
              1-ter. La procedura di transito di cui al  comma  1  e'
          sospesa nei seguenti casi: 
              a) procedimento disciplinare da cui  potrebbe  derivare
          una sanzione di stato; 
              b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 
              1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui
          al comma 1-ter consegue l'annullamento della  procedura  di
          transito. 
              1-quinquies. Il personale  non  dirigente  delle  Forze
          armate che transita nei ruoli del  personale  civile  della
          Difesa, per effetto  del  comma  1,  o  di  amministrazioni
          pubbliche nei casi previsti dalla legislazione  vigente  e'
          inquadrato,   fatto   salvo   quanto   previsto   dall'art.
          2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate
          a criteri di equiordinazione con  le  Forze  di  polizia  a
          ordinamento civile e militare, approvate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  informati  il  Consiglio  centrale   di
          rappresentanza  militare  e  le  organizzazioni  sindacali.
          Nelle more dell'adozione del decreto, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2018, al  personale  delle  Forze  armate,  per  le
          finalita'  indicate  nel  presente  comma,  si  applica  la
          tabella di corrispondenza prevista a  legislazione  vigente
          per il  personale  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento
          militare.». 
              - Si riporta l'art. 992 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  992  (Collocamento  in  ausiliaria).  -  1.   Il
          collocamento in ausiliaria del personale  militare  avviene
          esclusivamente a seguito di  cessazione  dal  servizio  per
          raggiungimento del limite di eta'  previsto  per  il  grado
          rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 909, comma 4. 
              2. Il personale militare permane in ausiliaria  per  un
          periodo di 5 anni. 
              3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale
          e'  iscritto  in   appositi   ruoli   dell'ausiliaria,   da
          pubblicare  annualmente  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana con indicazione  della  categoria,  del
          ruolo di appartenenza,  nonche'  del  grado  rivestito.  Le
          pubbliche   amministrazioni   statali    e    territoriali,
          limitatamente  alla  copertura  delle  forze  in  organico,
          possono avanzare formale richiesta al competente  Ministero
          per l'utilizzo del suddetto  personale,  nell'ambito  della
          provincia di residenza e in incarichi adeguati al  ruolo  e
          al grado rivestito. 
              4. Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di
          ausiliaria, il personale,  all'atto  della  cessazione  dal
          servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la
          propria disponibilita' all'impiego presso l'amministrazione
          di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.». 
              - Si riporta l'art. 1084 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1084 (Personale militare che cessa  dal  servizio
          per infermita'). -  1.  Ai  militari  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni  o
          malattie riportate in servizio  e  per  causa  di  servizio
          durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e'
          attribuita la  promozione  al  grado  superiore  il  giorno
          precedente  la  cessazione  dal  servizio,  previo   parere
          favorevole della competente commissione d'avanzamento,  che
          tiene conto delle circostanze nelle quali si e'  verificato
          l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il  grado
          massimo previsto per il ruolo.  Ai  luogotenenti,  e  gradi
          corrispondenti, puo' essere  attribuita  la  promozione  al
          grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli  speciali
          degli ufficiali dell'Esercito,  della  Marina  militare,  e
          dell'aeronautica militare  per  il  personale  delle  Forze
          armate e nel ruolo normale per il personale  dell'Arma  dei
          Carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di
          un trattamento economico inferiore a quello  in  godimento,
          all'interessato  e'   attribuito   un   assegno   personale
          pensionabile  pari  alla  differenza  tra  il   trattamento
          economico  in  godimento  e  quello  spettante  nel   nuovo
          grado.». 
              - Si riporta l'art. 2229 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2229  (Regime  transitorio  del  collocamento  in
          ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre  2024,  ai  fini  del
          progressivo conseguimento  dei  volumi  organici  stabiliti
          dall'art. 2206-bis, il Ministro della difesa ha facolta' di
          disporre il collocamento in ausiliaria  degli  ufficiali  e
          dei  sottufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare  e  dell'Aeronautica  militare  che  ne   facciano
          domanda e che si trovino a non  piu'  di  cinque  anni  dal
          limite di eta'. 
              2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
          entro i limiti del contingente annuo massimo  di  personale
          di ciascuna categoria indicata dall'art.  2230  e  comunque
          nel   limite   delle   risorse   disponibili    nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui  agli  articoli  582  e
          583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero
          delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo  di
          cui all'art. 2230,  le  residue  posizioni  possono  essere
          portate    in    aumento     nell'altra,     nei     limiti
          dell'autorizzazione   di   spesa   prevista   dal   periodo
          precedente. 
              3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma  1  e'
          equiparato  a  tutti  gli   effetti   a   quello   per   il
          raggiungimento dei limiti di eta'.  Al  predetto  personale
          compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto  spettante,
          il trattamento pensionistico e l'indennita'  di  buonuscita
          che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse  rimasto  in
          servizio fino al limite di  eta',  compresi  gli  eventuali
          aumenti periodici e i passaggi di classe di  stipendio.  Al
          medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli  precedenti,  per  il  reimpiego  nell'ambito  del
          comune   o   della   provincia    di    residenza    presso
          l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 
              4. Le domande di cessazione dal servizio ai  sensi  del
          comma 1 devono  essere  presentate  all'amministrazione  di
          appartenenza, da parte del personale interessato, entro  il
          1° marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno
          in  corso.  In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il
          personale e' collocato in ausiliaria a partire  dalla  data
          del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il
          personale, la cui  domanda  non  sia  stata  accolta  entro
          l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita',  negli
          anni successivi. 
              5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di  personale,
          il numero di domande e' superiore al contingente di cui  al
          comma 2, viene collocato in  ausiliaria  l'ufficiale  o  il
          sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita'  di
          eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 
              6.  Fino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso   termine
          stabilito ai sensi dell'art. 5, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, il collocamento in  ausiliaria  puo'
          avvenire, altresi', a domanda  dell'interessato  che  abbia
          prestato non meno di 40  anni  di  servizio  effettivo.  Il
          periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.».