Art. 10 
 
Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1791: 
      1) al comma 1, le parole «percentuale del 60  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «percentuale del 64 per cento»; 
      2) al comma 2, le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al 74 per cento»; 
    b) all'articolo 1810, comma 1, dopo le parole «corrispondere ai»,
sono inserite le seguenti: «maggiori, tenenti colonnelli e»; 
    c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli  stipendi  iniziali  degli
ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo  l'attribuzione
dell'indennita'  integrativa  speciale  e  delle   altre   competenze
previste dalle vigenti disposizioni per il personale  militare,  sono
determinati nei seguenti importi annui lordi: 
        a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; 
        b) generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti,  euro
48.381,53; 
        c)  generale  di  divisione  e  gradi  corrispondenti,   euro
39.587,41; 
        d)  generale  di  brigata  e   gradi   corrispondenti,   euro
33.837,38; 
        e) colonnello e gradi corrispondenti con  ventitre'  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 33.837,38; 
        f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; 
        g) tenente colonnello e gradi  corrispondenti  con  ventitre'
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale  o  della
qualifica di aspirante, euro 33.837,38; 
        h) tenente colonnello e  gradi  corrispondenti  con  diciotto
anni di servizio al conseguimento della nomina a  ufficiale  o  della
qualifica di aspirante euro 26.100,00; 
        i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni
di servizio  al  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o  della
qualifica di aspirante euro 23.290,00; 
        l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00; 
        m) maggiore e gradi  corrispondenti  con  ventitre'  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 33.837,38; 
        n) maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  tredici  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 23.290,00; 
        o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00. 
  2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1811-bis,
comma 1, e' attribuito un incremento dell'importo stipendiale di  cui
al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni  di  permanenza  nel  grado.
Tale incremento e' attribuito  fino  al  raggiungimento  del  livello
stipendiale successivo. 
  3. Le misure degli importi stipendiali di cui  al  comma  1,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  1811-bis,  comma  1,  hanno
effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita',
sulla  indennita'  di  buonuscita,  sulla  determinazione   dell'equo
indennizzo e sull'assegno alimentare  e  negli  altri  casi  previsti
dalla normativa vigente. 
      Art.  1810-ter  (Indennita'   integrativa   speciale).   -   1.
L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale militare
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare nei valori annui lordi di seguito indicati: 
        a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; 
        b) generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti,  euro
12.022,44; 
        c)  generale  di  divisione  e  gradi  corrispondenti,   euro
11.402,88; 
        d)  generale  di  brigata  e   gradi   corrispondenti,   euro
10.997,76; 
        e) colonnello e gradi corrispondenti con  ventitre'  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o  qualifica  di
aspirante, euro 10.997,76; 
        f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; 
        g) tenente colonnello e gradi  corrispondenti  con  ventitre'
anni di servizio  dal  conseguimento  della  nomina  ad  ufficiale  o
qualifica di aspirante, euro 10.997,76; 
        h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni
di servizio dal  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o  della
qualifica di aspirante euro 10.439,64; 
        i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 
        l) maggiore e gradi  corrispondenti  con  ventitre'  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o  qualifica  di
aspirante, euro 10.997,76; 
        m) maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  tredici  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o  qualifica  di
aspirante, euro 10.439,64; 
        n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 
  2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al  comma  1
hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici,  sulla  tredicesima
mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno  alimentare
e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.»; 
    d) l'articolo 1811 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1811 (Attribuzione  stipendiale).  -  1.  Agli  ufficiali
generali e  agli  ufficiali  superiori,  nel  caso  di  promozione  o
maturazione  dell'anzianita'  di  servizio  dal  conseguimento  della
nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella
nuova posizione e' determinato considerando  la  differenza  tra  gli
anni di servizio computabili  e  il  numero  degli  anni  di  seguito
indicati per ciascun grado: 
        a) Esercito italiano e Marina militare: 
          1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti,  anni
ventotto; 
          2) generale  di  divisione  e  gradi  corrispondenti,  anni
ventisei; 
          3)  generale  di  brigata  e  gradi  corrispondenti,   anni
ventiquattro; 
          4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, anni ventiquattro; 
          5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 
          6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con  ventitre'
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale  o  della
qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
          7)  tenente  colonnello  e   gradi   corrispondenti,   anni
diciannove; 
          8) maggiore e gradi corrispondenti con  ventitre'  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, anni ventiquattro; 
          9) maggiore e gradi  corrispondenti  con  tredici  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, anni quindici; 
        b) Aeronautica militare: 
          1) generale di squadra aerea e gradi  corrispondenti,  anni
ventisei; 
          2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni
venticinque; 
          3) generale di brigata aerea e gradi  corrispondenti,  anni
ventiquattro; 
          4)  colonnello  con  ventitre'   anni   di   servizio   dal
conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o  della   qualifica   di
aspirante, anni ventiquattro; 
          5) colonnello, anni diciannove; 
          6) tenente colonnello, con ventitre' anni di  servizio  dal
conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o  della   qualifica   di
aspirante, anni ventiquattro; 
          7) tenente colonnello, anni diciannove; 
          8)  maggiore   con   ventitre'   anni   di   servizio   dal
conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o  della   qualifica   di
aspirante, anni ventiquattro; 
          9) maggiore con tredici anni di servizio dal  conseguimento
della nomina  a  ufficiale  o  della  qualifica  di  aspirante,  anni
quindici; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  grado  di
generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1,  lettera  l),
per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982,  n.  681,  convertito
con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. 
  3. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di  servizio
dal conseguimento della nomina  a  ufficiale  o  della  qualifica  di
aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio  e'  effettuata
alla  maturazione  del   venticinquesimo   anno   di   servizio   dal
conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.»; 
    e) dopo l'articolo 1811, e' inserito il seguente: 
      «Art. 1811-bis  (Progressione  economica).  -  1.  Gli  importi
stipendiali  iniziali  annui  lordi  di  ciascun   livello   di   cui
all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore  e  gradi
corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento
della  nomina  a  Ufficiale   o   della   qualifica   di   aspirante,
progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento  computate  sul
valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali  del  2,50
per cento computati sul valore della ottava classe. 
  2. Agli ufficiali  che  rivestono  i  gradi  di  maggiore  e  gradi
corrispondenti, di tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  di
colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei  ventitre'  anni
di servizio dal  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o  della
qualifica  di  aspirante,  e'  attribuito   lo   stipendio   indicato
all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione
degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e  la
relativa progressione economica sono determinate  al  compimento  del
venticinquesimo anno di servizio dal  conseguimento  della  nomina  a
ufficiale o qualifica di aspirante. 
  3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi  al  grado  superiore
prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina
a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di  aspirante,  ferma
restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per
il  grado  rivestito,  mantengono  il  trattamento   stipendiale   in
godimento e le  classi  maturate  antecedentemente  alla  promozione,
continuando la progressione economica del grado di  provenienza  fino
all'inquadramento  nel  grado  di  tenente  colonnello  con  piu'  di
diciotto anni dal conseguimento della nomina  ad  ufficiale  o  della
qualifica di aspirante.»; 
    f) all'articolo 1813: 
      1) alla  rubrica,  le  parole  «al  personale  dirigente»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali generali e agli  ufficiali
superiori»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Agli ufficiali generali e  agli  ufficiali  superiori  si
applicano  le  norme  previste  per  il  personale  militare  di  cui
all'articolo 1801.»; 
    g)  all'articolo  1814,  comma  1,  le   parole   «Al   personale
dirigente», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali  generali
e agli ufficiali superiori»; 
    h) all'articolo 1815: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Incentivi  agli
ufficiali generali e agli  ufficiali  superiori  piloti  in  servizio
permanente effettivo»; 
      2) al comma  1,  la  parola  «dirigenti»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «generali e agli ufficiali superiori»; 
    i) all'articolo 1816: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Incentivi  agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori  addetti  al  controllo
del traffico aereo»; 
      2) al comma 1, le parole «Al personale dirigente  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto»,
sono sostituite dalle  seguenti:  «Agli  ufficiali  generali  e  agli
ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare addetti»; 
    l) l'articolo 1817 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1817 (Assegno pensionabile).  -  1.  E'  attribuito  agli
ufficiali  generali   e   agli   ufficiali   superiori   appartenenti
all'Esercito  italiano,  alla  Marina  militare   e   all'Aeronautica
militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili  lorde,
per tredici mensilita': 
        a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94; 
        b) generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti,  euro
345,94; 
        c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93; 
        d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26; 
        e) colonnello e gradi corrispondenti con  ventitre'  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 259,26; 
        f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36; 
        g) tenente colonnello e gradi  corrispondenti  con  ventitre'
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale  o  della
qualifica di aspirante, euro 259,26; 
        h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni
di servizio dal  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o  della
qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36; 
        i) tenente colonnello, euro 199,81; 
        l) maggiore e gradi  corrispondenti  con  ventitre'  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 259,26; 
        m) maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  tredici  anni  di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica
di aspirante, euro 211,36; 
        n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.»; 
    m) all'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Gli importi dell'indennita' di  cui  al  comma  1  sono
aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  su
proposta del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
      1-ter. Le  modalita'  e  i  criteri  per  l'attribuzione  della
indennita' di cui al comma 1 sono fissati con  decreto  del  Ministro
della difesa. 
      1-quater. Fino all'emanazione del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1-bis  e  del   decreto
ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e'  attribuita  nella
misura e secondo i principi fissati dall'articolo  1  della  legge  2
ottobre 1997 n. 334.»; 
    n) l'articolo 1820 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.1820  (Indennita'  dirigenziale).  -  1.  Ai  generali  di
brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e  gradi
corrispondenti, in aggiunta al trattamento  economico  in  godimento,
fondamentale e accessorio, e'  corrisposta,  in  relazione  al  grado
rivestito, una indennita' dirigenziale nelle  seguenti  misure  annue
lorde per tredici mensilita': 
        a)  generale  di  brigata  e   gradi   corrispondenti,   euro
21.658,21; 
        b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; 
        c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84; 
        d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 
  2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto
sulla indennita' di buonuscita.»; 
    o) l'articolo 1822 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1822 (Indennita' operative). - 1. L'indennita' di impiego
operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23  marzo
1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella  misura
mensile lorda di: 
        a) euro 685,65 per  generale,  generale  di  corpo  d'armata,
generale di divisione e gradi corrispondenti; 
        b)  euro   640,44   per   generale   di   brigata   e   gradi
corrispondenti; 
        c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e  maggiore
e  gradi  corrispondenti  con  ventitre'   anni   di   servizio   dal
conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; 
        d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e  maggiore
e gradi corrispondenti con  piu'  di  venticinque  anni  di  servizio
complessivamente prestato; 
        e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e  maggiore
e gradi corrispondenti con piu'  di  tredici  anni  di  servizio  dal
conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; 
        f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; 
        g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. 
  2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento  annuale
di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. 
  3.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  competono  le  indennita'
fondamentali  e  supplementari  calcolate  sulle  misure  di  cui  al
medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78,
e successive modificazioni. 
  4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6  e  7  della
stessa legge n. 78  del  1983,  sono  interamente  computabili  nella
tredicesima mensilita', secondo le  misure  stabilite  dalle  vigenti
disposizioni. 
  5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis,  del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 
  6. Ai generali di  corpo  d'armata  e  di  divisione  dell'Esercito
italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di
brevetto  militare  di  pilota  l'indennita'  di  aeronavigazione  e'
corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a  comandi  di
unita' aeree.»; 
    p) l'articolo 1823 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1823 (Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e
degli ufficiali superiori). -  1.  Agli  ufficiali  generali  e  agli
ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare si applicano  le  disposizioni  vigenti  in
materia di missioni e di trasferimento. Il  trattamento  di  missione
all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV,  sezione  II,  del
presente  libro.  Allo  stesso  personale   si   applica,   altresi',
l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»; 
    q) l'articolo 1824 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1824 (Assegni per  il  nucleo  familiare  agli  ufficiali
generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali  e
agli  ufficiali  superiori  competono  gli  assegni  per  il   nucleo
familiare secondo la disciplina vigente.»; 
    r) all'articolo 1825: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Compenso  per
lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori»; 
      2) al  comma  1,  le  parole  «del  personale  dirigente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «degli  ufficiali  generali   e   degli
ufficiali superiori»; 
    s) all'articolo 1826: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori istituti
economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori»; 
      2) al comma  1,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ove
previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali
e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:»; 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al medesimo  personale  sono  altresi'  attribuiti  i
compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487.»; 
    t) dopo l'articolo 1826 e' inserito il seguente: 
      «Art.1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare  specifiche
esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di
specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli
ufficiali superiori e gli ufficiali generali  e'  istituito  apposito
fondo per  attribuire  misure  alternative  al  compenso  per  lavoro
straordinario nonche' per riconoscere,  solo  a  maggiori  e  tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri  per
l'attribuzione, le modalita' applicative e  le  misure  dei  compensi
introdotti ai sensi del comma 1. 
  3. In fase di prima applicazione il fondo di  cui  al  comma  1  e'
alimentato con le risorse derivanti da: 
    a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo
2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018; 
    b) quota  parte  dei  risparmi  derivanti  dalle  misure  di  cui
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per  l'anno  2018,  euro  10,5
milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020,  euro  9,9
milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2
milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024,  euro  9,5
milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026. 
  4. Le disponibilita' del fondo possono  essere  altresi'  integrate
con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti  annuali
di adeguamento  economico  per  il  personale  non  contrattualizzato
nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del
personale di quote di risparmio o economie di gestione.»; 
    u) all'articolo 1870, comma 3: 
      1) alla lettera i) le parole «e  perequativa»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e dirigenziale»; 
      2) la lettera l) e' soppressa; 
    v) a decorrere dal 1°gennaio 2018, l'articolo 1802 e' abrogato; 
    z) al libro sesto: 
      1) al titolo IV, le  parole  «non  dirigente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «militare fino al grado di capitano»; 
      2) al titolo  V,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Ufficiali generali e ufficiali superiori»; 
    aa) all'articolo 1865: 
      1)  alla  rubrica  le  parole  «escluso  dall'ausiliaria»  sono
sostituite dalle seguenti «alternativo all'istituto dell'ausiliaria»; 
      2) al comma 1, le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria
di cui all'articolo 992,» sono soppresse. 
  2. All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo
30 aprile  1997,  n.  165,  dopo  le  parole  «Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale
delle Forze armate». 
  3. All'articolo 4, del decreto-legge 27  settembre  1982,  n.  681,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.  869,
il comma terzo e' sostituito dal seguente: 
    «Per il personale militare, in caso di promozione a  maggiore,  o
grado  corrispondente,  o  grado  superiore   o   maturazione   delle
anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a  ufficiale  o
della qualifica di  aspirante  previste  dall'articolo  1810-bis  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive  modificazioni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  1811  del  medesimo
decreto legislativo». 
  4. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  meccanismo  di
adeguamento retributivo di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
maggiori e tenenti colonnelli  e  gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate e del personale con  qualifica  corrispondente  dei  Corpi  di
polizia civili e militari.». 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 5  della  legge  8
agosto 1990, n. 231: 
    a) al comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse; 
    b) al comma 2: 
      1) le parole «maggiore e tenente colonnello,» sono soppresse; 
      2) le lettere c) e d) sono soppresse. 
  6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.  193,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di  cui  al
comma  1  e'  sostituita  dalla  seguente.   I   relativi   parametri
stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica  o  nel  grado,
sono attribuiti dopo gli anni di effettivo  servizio  prestati  nella
stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre 2017. 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                             TABELLA 2                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|                       (ART. 2, COMMA 1-bis)                       |
+-------------------------------------------------------------------+
|     PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE     |
| DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12  |
|                        MAGGIO 1995, N. 195                        |
+-------------------------------------------------------------------+
|                         FORZE ARMATE                       |      |
+------------------------------------------------------------|      |
|      ESERCITO       |      MARINA      |   AERONAUTICA     |PARA- |
+------------------------------------------------------------|METRI |
|     UFFICIALI       |     UFFICIALI    |    UFFICIALI      |      |
+-------------------------------------------------------------------+
|                     |    TENENTE DI    |                   |      |
|      CAPITANO       |     VASCELLO     |     CAPITANO      |150,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|                     | SOTTOTENENTE DI  |                   |      |
|       TENENTE       |     VASCELLO     |     TENENTE       |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|    SOTTOTENENTE     |  GUARDIAMARINA   |   SOTTOTENENTE    |136,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|  RUOLO MARESCIALLI  |RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI  |      |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO LUOGOTENENTE  |PRIMO LUOGOTENENTE|PRIMO LUOGOTENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|    LUOGOTENENTE     |   LUOGOTENENTE   |   LUOGOTENENTE    |143,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|                     |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO  |      |
|PRIMO MARESCIALLO CON|  CON 8 ANNI NEL  |  CON 8 ANNI NEL   |      |
|  8 ANNI NEL GRADO   |      GRADO       |      GRADO        |140,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|  PRIMO MARESCIALLO  |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO  |137,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|                     |                  |  MARESCIALLO 1^   |      |
|  MARESCIALLO CAPO   |  CAPO 1^ CLASSE  |      CLASSE       |133,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|                     |                  |  MARESCIALLO 2^   |      |
|MARESCIALLO ORDINARIO|  CAPO 2^ CLASSE  |      CLASSE       |131,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|                     |                  |  MARESCIALLO 3^   |      |
|     MARESCIALLO     |  CAPO 3^ CLASSE  |      CLASSE       |124,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|   RUOLO SERGENTI    |  RUOLO SERGENTI  |  RUOLO SERGENTI   |      |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
|                     |                  |  SERGENTE MAGG.   |      |
| SERGENTE MAGG. CAPO |  2^ CAPO SCELTO  |  CAPO QUALIFICA   |      |
| QUALIFICA SPECIALE  |QUALIFICA SPECIALE|     SPECIALE      |131,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|                    |                   |SERGENTE MAGG. CAPO|      |
|SERGENTE MAGG. CAPO |2^ CAPO SCELTO CON |  CON 4 ANNI NEL   |      |
|CON 4 ANNI NEL GRADO| 4 ANNI NEL GRADO  |       GRADO       |125,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|SERGENTE MAGG. CAPO |  2^ CAPO SCELTO   |SERGENTE MAGG. CAPO|124,25|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE MAGGIORE  |      2^ CAPO      | SERGENTE MAGGIORE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|      SERGENTE      |     SERGENTE      |     SERGENTE      |116,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN |      |
|  SERVIZIO PERMA-   |  SERVIZIO PERMA-  |  SERVIZIO PERMA-  |      |
|       NENTE        |       NENTE       |       NENTE       |      |
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL |  1^ AVIERE CAPO   |      |
|  SCELTO QUALIFICA  | SCELTO QUALIFICA  | SCELTO QUALIFICA  |      |
|      SPECIALE      |     SPECIALE      |     SPECIALE      |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL |  1^ AVIERE CAPO   |      |
| SCELTO CON 5 ANNI  | SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI |      |
|       GRADO        |       GRADO       |       GRADO       |117,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL |  1^ AVIERE CAPO   |      |
|       SCELTO       |      SCELTO       |      SCELTO       |116,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL |  1^ AVIERE CAPO   |112,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|CAPORAL MAGG. SCELTO|SOTTOCAPO DI 2^ CL | 1^ AVIERE SCELTO  |108,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|  1 CAPORAL MAGG.   |SOTTOCAPO DI 3^ CL |    AVIERE CAPO    |105,25|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+

    
    1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado
di luogotenente antecedentemente al  1°  ottobre  2017,  a  decorrere
dalla  data  della  promozione  e  fino  al  30  settembre  2017,  e'
attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo  maresciallo
con qualifica di luogotenente. 
    1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al  31  dicembre
2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi  corrispondenti  con
un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a  ufficiale
o  della  qualifica  di  aspirante,  inferiore  a  tredici  anni   e'
attribuito il parametro stipendiale 154,00.». 
  7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2017,   l'importo   aggiuntivo
pensionabile  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato
nelle seguenti misure mensili lorde, per  i  gradi  e  le  qualifiche
affianco di ciascuna indicati: 
    a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; 
    b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica  speciale
e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado; 
    c) euro 244,46 per caporal maggiore  capo  scelto  con  qualifica
speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita'
nel grado. 
  8. A  decorrere  dal  1°  ottobre  2017,  il  compenso  per  lavoro
straordinario per i seguenti gradi e qualifiche e' determinato  nelle
misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate: 
    a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con  cinque
anni di anzianita' di  grado:  feriale  diurno  euro  11,59;  feriale
notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11; 
    b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni
di anzianita' di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o
festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42; 
    c)  primo  luogotenente:  feriale  diurno  euro  14,83;   feriale
notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35. 
  9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato
una anzianita' di tredici anni  dal  conseguimento  della  nomina  ad
ufficiale o della qualifica  di  aspirante  e  riveste  il  grado  di
capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti,
fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello
e gradi corrispondenti con piu' di diciotto  anni  dal  conseguimento
della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso
per  lavoro  straordinario  continua  ad  essere  corrisposto   nelle
seguenti misure orarie lorde:  feriale  diurno  euro  24,20;  feriale
notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56. 
  10.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  l'importo  dell'assegno
funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di  luogotenente
e' fissato nelle seguenti misure annue lorde: 
    a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio; 
    b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio; 
    c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio. 
  11.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  ai  capitani  e   gradi
corrispondenti con piu' di dieci anni dal conseguimento della  nomina
ad ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito un assegno
funzionale  nella  misura  annua  lorda  di  euro  1.707,69  fino  al
conseguimento del grado di maggiore e  gradi  corrispondenti  ed  e',
cumulabile con l'importo previsto per  il  grado  di  capitano  dalla
tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52  e  con  gli  assegni  di  cui
all'articolo 2262-bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. 
  12. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  la  misura  mensile  lorda
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,
n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 343,44, per  i
gradi  di  maresciallo   e   di   maresciallo   ordinario   e   gradi
corrispondenti con piu' di  venticinque  anni  di  servizio  in  euro
299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con piu'
di quindici anni di servizio in euro 258,23. 
  13. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  la  misura  mensile  lorda
dell'indennita' di impiego  operativo  aggiuntiva  per  il  personale
militare destinato presso gli stabilimenti militari di  pena  di  cui
all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 52, per il grado di  luogotenente  e'  fissata  in
euro 308,84. 
  14. A decorrere dal 1°  gennaio  2017,  l'importo  giornaliero  del
compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il
grado di luogotenente, ricompreso nella fascia  III,  e'  fissato  in
euro 46,00. 
  15. A decorrere dal 1°  gennaio  2017,  l'importo  giornaliero  del
compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  171,
per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato
nelle seguenti misure: 
    a) euro 72,00 per i giorni dal lunedi' al venerdi'; 
    b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica. 
  16. A decorrere dal 1° gennaio  2018  l'assegno  di  valorizzazione
dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, e' soppresso. 
  17. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1,  comma  972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa
di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017.  Ai  volontari
in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonche'
agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento
della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, in servizio
al 30 settembre 2017, e' corrisposto un assegno lordo una tantum pari
ad euro 350,00. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  23/6/2017,  n.  144
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.