Art. 11 
 
         Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2  e  3,  di  cui
agli articoli 1099-bis,  1136-bis  e  1185-bis,  allegate  al  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle  1,  2  e  3  allegate  al
presente decreto. 
  2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10,
comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p),  q),  r),
s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3.  La  modificazione  apportata  all'articolo  1791   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1,  lettera  a),  ha  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27  settembre  1982,
n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  1982,
n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3
e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  5.  A  decorrere  dall'anno  2017,  le  consistenze  del  personale
militare dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica  militare,  come
determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  dalla  tabella  2
annessa al decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato  alla  Corte  dei
conti in data 22 agosto 2016, foglio n.  1588,  sono  ridotte  di  un
contingente complessivo di personale non  inferiore  a  1.498  unita'
come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi,  valutati
in euro  145  milioni  in  termini  di  saldo  netto  da  finanziare,
determinati dalla riduzione delle  consistenze  di  cui  al  presente
comma: 
    a) nel limite del 50 per cento,  sono  destinati  alla  copertura
finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli
del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo  1,  comma
5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; 
    b) per il rimanente 50 per cento sono  iscritti  sullo  stato  di
previsione del Ministero della difesa, per un importo  corrispondente
alla valutazione in termini di  indebitamento  netto  della  pubblica
amministrazione su  appositi  fondi  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della
difesa. 
  6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  dopo  l'articolo
2262, e' inserito il seguente: 
    «Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e  di  coordinamento  in
tema  di  riordino  -  1.  Al  personale  militare  che   a   seguito
dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di
cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012,  n.  244,  percepisce  un  trattamento  fisso  e   continuativo
inferiore a quello precedentemente in  godimento,  e'  attribuito  un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi  incrementi  della
componente di retribuzione fissa e continuativa, non  cumulabile  con
l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali,
l'assegno ad personam di cui al presente comma non e' cumulabile  con
l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma  e'  cumulabile
con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto
legislativo di cui al primo periodo. 
  2. Ai fini  del  comma  1  si  intende  per  «trattamento  fisso  e
continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli  di  appartenenza,
da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile,
indennita' di impiego operativo  di  base,  indennita'  dirigenziale,
importo  aggiuntivo  pensionabile,  assegno  funzionale,  assegno  di
valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa. 
  3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018  e  che
non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di
servizio  dal  conseguimento  della  nomina  ad  ufficiale  o   dalla
qualifica di  aspirante,  e'  corrisposto  un  assegno  personale  di
riordino, di importo lordo mensile pari a euro  650,00,  per  tredici
mensilita' dal compimento del  tredicesimo  anno  di  servizio  dalla
nomina  ad  ufficiale  o  dalla  qualifica  di  aspirante   fino   al
conseguimento del  grado  di  maggiore  e  gradi  corrispondenti.  Il
predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno  funzionale  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica.
n. 52 del 2009, ma e' cumulabile  con  l'assegno  funzionale  di  cui
all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma  1,
primo periodo. 
  4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non
abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a  quindici  anni  di
servizio  dal  conseguimento  della  nomina  ad  ufficiale  o   dalla
qualifica di  aspirante,  e'  corrisposto  un  assegno  personale  di
riordino  pari  a  euro  180,00  mensili  lordi  dal  compimento  del
quindicesimo anno di servizio  dalla  nomina  ad  ufficiale  o  dalla
qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e
gradi corrispondenti. 
  5. Gli assegni di cui ai  commi  1,  3  e  4  hanno  effetto  sulla
tredicesima mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,  sull'assegno
alimentare, sull'equo indennizzo,  sulle  ritenute  previdenziali  ed
assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. 
  6. Per il personale di cui al comma  4  del  presente  articolo  le
maggiorazioni dell'indennita' di  impiego  operativo  fondamentali  e
supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo  di
base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6
e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all'articolo  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate  su
tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma  4  del
presente articolo. 
  7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che  alla  data
del 31 dicembre 2017 abbia maturato  un'anzianita'  pari  a  15  anni
dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del  relativo  trattamento
economico, mantiene l'indennita' di  impiego  operativo  di  base  in
godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore. 
  8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per
i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di  tenente  o
corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono  il  grado
di  maggiore  e  gradi  corrispondenti,   o   gradi   superiori,   la
determinazione dello stipendio, in deroga al  comma  3  dell'articolo
1811, e' effettuata  alla  maturazione  del  ventitreesimo  anno  dal
conseguimento della nomina diretta a tenente.». 
  7. In fase di prima applicazione del presente decreto  legislativo,
gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche,
tenendo  in  considerazione  gli  anni  di  servizio   effettivamente
prestato, aumentati degli altri periodi giuridicamente computabili ai
fini stipendiali ai sensi  della  normativa  vigente  e  ridotti  dei
periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi  di
aspettativa per motivi di studio nei casi  previsti  dalla  normativa
vigente. 
  8. Al personale in servizio al 31  dicembre  2016  che  secondo  la
legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 1° gennaio
2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo
e  primo  maresciallo  con  qualifica   di   luogotenente   e   gradi
corrispondenti,  e'  corrisposto,  entro  il  31  dicembre  2017,  in
relazione alla diversa anzianita' nel grado e qualifica,  un  assegno
lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: 
    a) per caporal maggiore capo scelto e  gradi  corrispondenti  con
almeno otto anni di anzianita' nel grado: euro 800,00; 
    b) per caporal maggiore capo scelto e  gradi  corrispondenti  con
almeno dodici anni di anzianita' nel grado: euro 1000,00; 
    c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti  con  almeno
otto anni di anzianita' nel grado: euro 1.200,00; 
    d) per il primo maresciallo con qualifica  di  luogotenente,  con
almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica: euro 1.300,00. 
    e) per il primo maresciallo con qualifica  di  luogotenente,  con
almeno otto anni di anzianita' nella qualifica: euro 1.500,00. 
  9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,
le parole  «e  militari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  gli
ufficiali generali, gli ufficiali superiori». 
  10. L'indennita' perequativa e quella di  posizione,  limitatamente
alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data  di
conseguimento  della  qualifica  o  grado  previsti  dalla  normativa
vigente,  indipendentemente  dalla  data  di   effettiva   assunzione
dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. 
  11.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e  d),
la  parola  «subalterni»,  ovunque  ricorre,  e'   sostituita   dalle
seguenti: «sottotenenti e tenenti»; 
    b) agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere b)  e  c),
1259, comma 1, lettere b) e c), 1260, comma 1,  lettera  b)  e  1262,
comma 1, lettera c), la parola «subalterni» e' soppressa; 
    c) all'articolo 1698, comma 2, le  parole  «ufficiali  subalterni
(sottotenenti  o   tenenti)»,   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«sottotenenti e tenenti»; 
    d) all'articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo  sono
soppressi. 
  12. In relazione alle disposizioni di  cui  all'articolo  1072-ter,
comma  4,  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
introdotte  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  r),  del  presente
decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari  di
cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto  2007,
n.  124,  secondo  le  procedure  stabilite  dall'articolo  43  della
medesima legge. 
  13. A decorrere dal 1°  ottobre  2017,  ai  caporal  maggiori  capi
scelti con anzianita' giuridica anteriore  al  1°  gennaio  2017,  al
raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, e' attribuito
il parametro stipendiale del caporal maggiore capo scelto con 5  anni
nel grado, di cui alla tabella  2,  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193. 
  14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate  agli  ufficiali
generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le
seguenti disposizioni: 
    a) articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
novembre 2004, n. 302; 
    b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto  del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171; 
    c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16,  comma
1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52. L'indennita' di cui all'articolo 9, comma 12, del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli
ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08. 
  15. A decorrere  dal  2018,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua
un  monitoraggio  delle  spese  di  personale  delle  amministrazioni
interessate  dal  presente  riordino  delle  carriere.  Qualora   dal
predetto monitoraggio risulta uno  scostamento  dell'andamento  degli
oneri rispetto agli oneri previsti dal presente  provvedimento,  alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio si provvede, su proposta del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  mediante  riduzione
degli stanziamenti iscritti negli stati  di  previsione  della  spesa
delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21,  comma  5,  lettera  a),
della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione  delle
facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riportano  gli  articoli  1099-bis,  1136-bis  e
          1185-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art.  1099-bis  (Dotazioni  organiche  e  profili   di
          carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano). -  1.  Le
          dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali
          dei ruoli normali e speciali  dell'Esercito  italiano  sono
          stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.». 
              «Art.  1136-bis  (Dotazioni  organiche  e  profili   di
          carriera degli ufficiali della Marina  militare).  -  .  Le
          dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali
          dei ruoli normali e speciali  della  Marina  militare  sono
          stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.». 
              «Art.  1185-bis  (Dotazioni  organiche  e  profili   di
          carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare) - 1. Le
          dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali
          dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono
          stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.». 
              - Per i  riferimenti  del  decreto-legge  27  settembre
          1982, n. 681 convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          novembre 1982, n. 869, e per la legge  8  agosto  1990,  n.
          231, si vedano le note all'art. 10. 
              - Si riporta l'art. 2207 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010: 
              «Art. 2207 (Adeguamento  degli  organici).  -  1.  Sino
          all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai  sensi
          dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
          le   dotazioni   organiche   del    personale    ufficiali,
          sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari
          in ferma prefissata e in rafferma  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare,  sono
          annualmente  determinate,  secondo   un   andamento   delle
          consistenze  del  personale  in   servizio   coerente   con
          l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli  582,  583  e
          584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui
          all'art. 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma  5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 8, comma 3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  16  aprile  2009,  n.  52,  si
          vedano le note all'art. 10. 
              - Per il testo dell'art.  1811,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 66  del  2010,  si  vedano  le  note
          all'art. 10. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  858  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note all'art. 1. 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della l. 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di  procedure  per  disciplinare   i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia e delle Forze armate) pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122
          del 27 maggio 1995, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle  Forze  di  polizia  anche  ad  ordinamento
          militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i   rispettivi
          dirigenti civili, gli  ufficiali  generali,  gli  ufficiali
          superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
          di leva, sono stabilite dal presente  decreto  legislativo.
          Il rapporto di impiego del personale civile e militare  con
          qualifica dirigenziale resta  disciplinato  dai  rispettivi
          ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4,  e  delle  altre
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione  di   separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente il personale delle Forze di  polizia  anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». 
              - Si riporta l'art. 1000, comma 1, lettere  a),  numeri
          1) e 2), e d), del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.    1000    (Cessazione    dell'appartenenza    al
          complemento). - 1. L'ufficiale cessa  di  appartenere  alla
          categoria di complemento ed e' collocato nella  riserva  di
          complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 
                a) Esercito italiano: 
              1) Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieri,  genio,
          trasmissioni: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 47
          anni; ufficiali superiori: 52 anni; 
              2)  Arma  dei  trasporti  e  dei  materiali   e   corpi
          logistici: sottotenenti e tenenti: 45  anni;  capitani:  48
          anni; ufficiali superiori: 54 anni; 
              b) - c) omissis; 
              d) Arma dei carabinieri:  sottotenenti  e  tenenti:  45
          anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. 
              2. - 5. (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1257 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1257  (Promozione  degli  ufficiali)  -   1.   I
          sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo  il
          servizio di prima nomina hanno prestato almeno un  anno  di
          servizio  continuativo,   possono   essere   valutati   per
          l'avanzamento  prescindendo  dalla   determinazione   delle
          aliquote di cui all'art. 1247. 
              2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli
          ufficiali di grado corrispondente di complemento che  hanno
          prestato nel grado rivestito almeno due anni  di  servizio,
          di  cui  sei  mesi  al  comando  di  reparto  se  ufficiali
          dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di  fanteria,
          cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni  e  dell'Arma
          dei carabinieri. 
              3. Gli ufficiali  di  cui  al  comma  2,  se  giudicati
          idonei, sono promossi, sotto la data del relativo  decreto,
          indipendentemente dal disposto  dell'art.  1250,  comma  1,
          solo dopo la promozione degli ufficiali  di  pari  grado  e
          anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli  normali  e
          speciali  del  servizio  permanente   effettivo.   4.   Non
          costituisce  ostacolo  alla  promozione   l'esistenza   nel
          servizio permanente effettivo  di  pari  grado  non  idonei
          all'avanzamento  o  per  i  quali  e'  stata   sospesa   la
          valutazione  o  la  promozione.   5.   Gli   ufficiali   di
          complemento di cui al presente articolo, se  giudicati  non
          idonei,  non  sono  piu'  valutati  per  l'avanzamento   in
          servizio, ferma restando  la  possibilita'  di  avanzamento
          nella posizione di congedo.». 
              - Si riporta l'art. 1258 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1258  (Ufficiali   delle   Armi   di   fanteria,
          cavalleria, artiglieria, genio  e  trasmissioni).  -  1.  I
          corsi di istruzione, gli esperimenti e i  titoli  richiesti
          ai fini dell'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento
          delle Armi di fanteria, cavalleria,  artiglieria,  genio  e
          trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti: 
              a) maggiore e  capitano:  corso  di  aggiornamento  per
          comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi  di  esperimento
          pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo  il
          corso in periodo di esercitazioni; 
              b) tenente: corso di  aggiornamento  per  ufficiali;  3
          mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia,
          squadrone  o  batteria,  dopo  il  corso,  in  periodo   di
          esercitazioni; 
              c) sottotenente: corso di aggiornamento  per  ufficiali
          ovvero compimento del 4° anno dalla data di  ammissione  al
          corso allievi ufficiali di complemento. 
              2. I periodi di comando e di servizio  validi  ai  fini
          dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle  Armi
          di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni,
          in sostituzione delle condizioni di cui al  comma  1  e  in
          relazione al grado sono i seguenti: 
              a) maggiore: 1 anno  di  servizio  di  cui  6  mesi  di
          comando di battaglione o gruppo o comando equipollente; 
              b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone
          o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un  anno
          di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. 
              3. Per  gli  incarichi  equipollenti,  in  cui  possono
          essere validamente compiuti i periodi  minimi  di  comando,
          valgono quelli determinati per gli  ufficiali  in  servizio
          permanente.». 
              - Si riporta l'art. 1259 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1259 (Ufficiali dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i
          titoli richiesti ai fini dell'avanzamento  degli  ufficiali
          di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali,  in
          relazione al grado sono i seguenti: 
              a) maggiore e  capitano:  corso  di  aggiornamento  per
          ufficiali  superiori  dell'Arma;  3  mesi  di   esperimento
          pratico presso un reparto; 
              b)  tenente:  corso  di  aggiornamento  per   ufficiali
          dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; 
              c) sottotenente: corso di aggiornamento  per  ufficiali
          dell'Arma ovvero compimento  del  4°  anno  dalla  data  di
          ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 
              2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma  1,
          gli ufficiali  dei  vari  gradi  ai  fini  dell'avanzamento
          devono svolgere un anno di servizio.». 
              - Si riporta l'art. 1260 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1260  (Ufficiali  del  Corpo   degli   ingegneri
          dell'Esercito italiano). - 1. I corsi  di  istruzione,  gli
          esperimenti e i titoli richiesti ai  fini  dell'avanzamento
          degli ufficiali di complemento del corpo  degli  ingegneri,
          in relazione al grado sono i seguenti: 
              a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di  esperimento
          pratico; 
              b) sottotenente: corso di aggiornamento  per  ufficiali
          ovvero compimento del 4° anno dalla data di  ammissione  al
          corso allievi ufficiali di complemento. 
              2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma  1,
          gli ufficiali  dei  vari  gradi  ai  fini  dell'avanzamento
          devono svolgere un anno di servizio.». 
              - Si riporta l'art. 1262 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1262  (Ufficiali  del  Corpo  di   commissariato
          dell'Esercito italiano). - 1. I corsi  di  istruzione,  gli
          esperimenti e i titoli richiesti ai  fini  dell'avanzamento
          degli ufficiali di complemento del corpo di  commissariato,
          in relazione al grado sono i seguenti: 
              a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico  presso  una
          direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo; 
              b) capitano e tenente: corso di aggiornamento; 
              c) sottotenente: corso di aggiornamento  per  ufficiali
          ovvero compimento del 4 anno dalla data  di  ammissione  al
          corso allievi ufficiali di complemento. 
              2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma  1,
          gli ufficiali  dei  vari  gradi  ai  fini  dell'avanzamento
          devono svolgere un anno di servizio.». 
              - Si riporta l'art. 1698 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1698  (Ruolo  speciale).  -  1.  Gli   ufficiali
          iscritti nel ruolo speciale, di cui all'art. 1627,  possono
          essere promossi, con analoga procedura a  quella  stabilita
          per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti  di
          seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i  pari
          grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale,  non
          tenendosi  conto   dei   dichiarati   non   prescelti   per
          l'avanzamento. 
              2. Il numero delle vacanze utili per le  promozioni  di
          cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che  per  ogni
          cento ufficiali di ciascuna categoria del  ruolo  speciale,
          sessanta  devono  essere  sottotenenti  e  tenenti,  trenta
          capitani e dieci  ufficiali  superiori  (maggiori,  tenenti
          colonnelli e colonnelli).». 
              - Si riporta l'art. 691 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 691 (Alimentazione dei ruoli dei sergenti). -  1.
          In ogni centro di mobilitazione, il comandante  convoca  la
          commissione per il personale, la quale e' cosi' composta: 
              a)   presidente:   il   comandante   del   centro    di
          mobilitazione; 
              b) membri: due ufficiali superiori  della  Croce  rossa
          italiana, uno medico e uno amministrativo. 
              2. Il Ministero della difesa definisce  annualmente  le
          effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi.». 
              - Si riportano gli articoli  21  e  43  della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del  segreto)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          187 del 13 agosto 2007: 
              «Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con
          apposito regolamento e' determinato il contingente speciale
          del personale addetto al DIS e ai servizi  di  informazione
          per  la  sicurezza,  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresi',
          anche in deroga alle vigenti disposizioni di  legge  e  nel
          rispetto  dei  criteri  di   cui   alla   presente   legge,
          l'ordinamento e il reclutamento del personale  garantendone
          l'unitarieta'  della  gestione,  il  relativo   trattamento
          economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita'
          del regolamento stesso. 
              2. Il regolamento determina, in particolare: 
              a) l'istituzione di un ruolo unico  del  personale  dei
          servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  e  del  DIS,
          prevedendo le distinzioni per le  funzioni  amministrative,
          operative e tecniche; 
              b) la definizione di adeguate modalita'  concorsuali  e
          selettive, aperte anche a cittadini esterni  alla  pubblica
          amministrazione, per la scelta del personale; 
              c)  i  limiti  temporali  per  le  assunzioni  a  tempo
          determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
          che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
          concorso; 
              d) l'individuazione di una quota di personale  chiamato
          a  svolgere  funzioni  di  diretta  collaborazione  con  il
          direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di
          informazione per la sicurezza, la cui permanenza  presso  i
          rispettivi organismi e' legata alla  permanenza  in  carica
          dei medesimi direttori; 
              e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta
          e particolare specializzazione debitamente documentata, per
          attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS
          e dei servizi di informazione per la sicurezza; 
              f)  le  ipotesi  di  incompatibilita',  collegate  alla
          presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
          affinita' entro il secondo  grado  o  di  convivenza  o  di
          comprovata  cointeressenza  economica  con  dipendenti  dei
          servizi di informazione per la sicurezza o del  DIS,  salvo
          che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il  rapporto
          di  parentela  o  di  affinita'  o  di  convivenza   o   di
          cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
          DIS o i  direttori  dei  servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta; 
              g)  il  divieto   di   affidare   incarichi   a   tempo
          indeterminato a chi e' cessato per  qualunque  ragione  dal
          rapporto  di  dipendenza  dal  DIS   e   dai   servizi   di
          informazione per la sicurezza; 
              h) i criteri per la progressione di carriera; 
              i) la determinazione per il DIS e per ciascun  servizio
          della percentuale minima dei dipendenti del  ruolo  di  cui
          alla lettera a); 
              l) i casi eccezionali di conferimento di  incarichi  ad
          esperti esterni, nei limiti e in  relazione  a  particolari
          profili professionali, competenze o specializzazioni; 
              m) i criteri e le  modalita'  relativi  al  trattamento
          giuridico  ed   economico   del   personale   che   rientra
          nell'amministrazione   di   provenienza   al    fine    del
          riconoscimento delle  professionalita'  acquisite  e  degli
          avanzamenti di carriera conseguiti; 
              n) i criteri e le modalita' per  il  trasferimento  del
          personale del  ruolo  di  cui  alla  lettera  a)  ad  altra
          amministrazione. 
              4. Le assunzioni effettuate in violazione  dei  divieti
          previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
          ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
          disciplinare di chi le ha disposte. 
              5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le
          condizioni e le modalita' del passaggio del personale della
          Segreteria generale del CESIS, del SISMI e  del  SISDE  nel
          ruolo di cui al comma 2, lettera a). 
              6. Il regolamento definisce, nei limiti  delle  risorse
          finanziarie  previste  a  legislazione  vigente   e   fermo
          restando quanto stabilito dal comma 6  dell'art.  29  della
          presente legge, il  trattamento  economico  onnicomprensivo
          del personale appartenente al  DIS,  all'AISE  e  all'AISI,
          costituito  dallo  stipendio,  dall'indennita'  integrativa
          speciale, dagli assegni familiari e da  una  indennita'  di
          funzione,  da  attribuire  in  relazione  al  grado,   alla
          qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 
              7.   E'   vietato   qualsiasi   trattamento   economico
          accessorio diverso da quelli previsti dal  regolamento.  In
          caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza  o  di
          trasferimento presso  altra  pubblica  amministrazione,  e'
          escluso   il   mantenimento   del   trattamento   economico
          principale  e  accessorio  maturato  alle  dipendenze   dei
          servizi di informazione per la sicurezza,  fatte  salve  le
          misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
          comma 2. 
              8. Il regolamento disciplina i casi di  cessazione  dei
          rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 
              9.  Il  regolamento  stabilisce   le   incompatibilita'
          preclusive del rapporto con il  DIS  e  con  i  servizi  di
          informazione per la sicurezza, in relazione  a  determinate
          condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad  attivita'
          svolte, prevedendo specifici obblighi di  dichiarazione  e,
          in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 
              10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma,
          alle  dipendenze  del  Sistema  di  informazione   per   la
          sicurezza persone che, per comportamenti o azioni  eversive
          nei confronti delle  istituzioni  democratiche,  non  diano
          sicuro   affidamento   di    scrupolosa    fedelta'    alla
          Costituzione. 
              11. In nessun caso il DIS e i servizi  di  informazione
          per la sicurezza  possono,  nemmeno  saltuariamente,  avere
          alle  loro  dipendenze   o   impiegare   in   qualita'   di
          collaboratori  o  di  consulenti  membri   del   Parlamento
          europeo,  del   Parlamento   o   del   Governo   nazionali,
          consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
          rispettive giunte, dipendenti degli organi  costituzionali,
          magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
          professionisti o pubblicisti. 
              12. Tutto il personale che presta comunque  la  propria
          opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza  e'  tenuto,  anche  dopo  la
          cessazione di tale attivita', al rispetto  del  segreto  su
          tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio  o
          a causa delle proprie funzioni.». 
              «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).  -
          1.  Salvo  che   non   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni regolamentari previste  dalla  presente  legge
          sono emanate entro centottanta giorni dalla data della  sua
          entrata in vigore, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottati  anche  in   deroga
          all'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive  modificazioni,  previo  parere   del   Comitato
          parlamentare di cui all'art. 30 e sentito il CISR. 
              2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
          pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  30  maggio
          2003, n. 193, si vedano le note all'art. 10. 
              - Si riporta l'art. 2 del citato  decreto  n.  193  del
          2003: 
              «Art. 2 (Sistema dei parametri  stipendiali).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art.
          1 sono attribuiti i parametri  stipendiali  indicati  nelle
          tabelle 1 e  2,  che  costituiscono  parte  integrante  del
          presente  decreto,   con   contestuale   soppressione   dei
          previgenti livelli stipendiali. 
              2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
          o nel grado sono attribuiti dopo  otto  anni  di  effettivo
          servizio nella stessa qualifica o grado. 
              3. A decorrere  dal  1°  gennaio  2005  il  trattamento
          stipendiale e' determinato dal prodotto tra il  valore  del
          punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle  1
          e 2. 
              4. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
          il valore del punto di parametro e' fissato in euro  149,15
          annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al  comma
          1 avviene in base alle qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,
          nonche' alle posizioni di provenienza al 1°  gennaio  2005,
          individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
          integrante del presente  decreto.  Nelle  medesime  tabelle
          sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
          data  in  applicazione  del  sistema  di  cui  al  presente
          articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 
              5. Fermi restando i parametri  stabiliti  dal  presente
          decreto, la determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali
          derivanti dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e  dalle
          procedure  di  concertazione,  a  decorrere   dal   biennio
          2004-2005, si effettua aumentando il valore  del  punto  di
          parametro.». 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 5  novembre  2004,  n.  302  (Recepimento  dello
          schema di provvedimento per le  Forze  armate  relativo  al
          biennio economico  2004-2005)  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 298
          del 21 dicembre 2004: 
              «Art. 6  (Indennita'  di  presenza  festiva).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio  2004,  al  personale  che  presta
          servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'art.
          7, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          febbraio  2001,  n.  139,  e'  rideterminata  nella  misura
          giornaliera lorda di € 12,00.». 
              - Si riportano gli articoli 6, 7, 8, 10,  11,  12,  13,
          14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica  11
          settembre 2007, n. 171 (Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate  -  quadriennio  normativo   2006-2009   e   biennio
          economico 2006-2007) pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n.  243  del  18
          ottobre 2007: 
              «Art. 6 (Indennita' operative). - 1. Con determinazione
          del Capo di Stato Maggiore della Difesa,  su  proposta  dei
          Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del  Segretario
          generale della Difesa,  sono  annualmente  determinati  gli
          incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1  e
          2  dell'art.  10  della  legge  23  marzo  1983,   n.   78,
          nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti,  per  l'anno
          2007,  con  il  decreto  ministeriale  emanato   ai   sensi
          dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 
              2. L'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  10  maggio  1996,  n.  360  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2. Al personale di cui all'art. 1 che presta  servizio
          presso i comandi,  i  reparti  e  le  unita'  di  campagna,
          impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
          nazionali   ed   internazionali   indicati   con   apposita
          determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,  e'
          attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma
          1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi'  come  rivalutata
          dall'art. 5, comma 12  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita'  non  e'
          cumulabile  con  l'indennita'  supplementare  di  prontezza
          operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta  legge
          23 marzo 1983,  n.  78.  Con  decreto  del  Ministro  della
          Difesa, su  proposta  del  Capo  di  Stato  Maggiore  della
          Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle
          Finanze sono annualmente determinati i contingenti  massimi
          del personale destinatario della misura sopra prevista.». 
              3. A  decorrere  dal  1°  settembre  2007  l'indennita'
          operativa di cui all'art. 3, comma 1 della legge  23  marzo
          1983, n. 78, e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di
          impiego operativo di base. 
              4. A  decorrere  dal  1°  settembre  2007  l'indennita'
          mensile di impiego operativo di cui all'art.  5,  comma  7,
          del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
          n. 163 e' elevata al 120 per cento. 
              5.  Al  personale   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica  in  possesso  del  brevetto  militare  di
          incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture  di
          comando e le  posizioni  organiche  delle  Forze  speciali,
          individuati con apposite determinazioni del Capo  di  Stato
          Maggiore della Difesa, oltre  all'indennita'  supplementare
          mensile di cui all'art. 9, comma 2, della  legge  23  marzo
          1983, n. 78, compete  un'indennita'  supplementare  mensile
          per operatore di Forze Speciali nella misura mensile  lorda
          di euro 120,00. 
              6.  Il  personale   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica, in possesso del  brevetto  di  incursore,
          mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma  2,  della
          legge  23  marzo  1983,  n.  78  anche  se  impiegato,  per
          finalita'     delle     Forze      Speciali      ed      in
          operazioni/esercitazioni  che   richiedano   l'espletamento
          delle attivita' tipiche  del  personale  incursore,  presso
          altri  comandi  ed  unita'  operative  delle  Forze  armate
          nonche' presso altre amministrazioni. 
              7. L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con  le
          indennita'   di   impiego    operativo    fondamentali    e
          supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78,  e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 7 (Trattamento di missione). -  1.  Al  personale
          impegnato  nella  frequenza   di   corsi   addestrativi   e
          formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione
          continuativa nella medesima localita',  previsto  dall'art.
          1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e'  elevato
          a trecentosessantacinque giorni. 
              2.  Al   personale   sottoposto,   anche   su   propria
          dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il  quale  sia
          stato redatto il previsto  modello  di  lesione  traumatica
          ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
          le quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato  d'ufficio  il
          procedimento di riconoscimento  della  causa  di  servizio,
          compete il trattamento economico di missione previsto dalle
          vigenti disposizioni in materia. 
              3.  L'amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,
          puo' preventivamente autorizzare, oltre al  rimborso  delle
          spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di
          una somma forfettaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore
          compiute  di  missione,  in  alternativa   al   trattamento
          economico di missione vigente,  nell'ambito  delle  risorse
          allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli  di  bilancio.
          Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
          personale  fruisca   di   vitto   o   alloggio   a   carico
          dell'amministrazione. A richiesta  e'  concesso  l'anticipo
          delle spese di viaggio e  del  90  per  cento  della  somma
          forfettaria. In caso di  prosecuzione  della  missione  per
          periodi  non  inferiori  alle  12   ore   continuative   e'
          corrisposto, a titolo  di  rimborso,  una  ulteriore  somma
          forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto  previsto  in
          tema di esclusione del beneficio in caso  di  fruizione  di
          vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e  circa  la
          concessione delle spese di viaggio. 
              4. Le disposizioni di cui  all'art.  6,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
          quindici giorni ed anche in caso di invio in  missione  non
          connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
          operativo e che  coinvolga  anche  una  singola  unita'  di
          personale. 
              5. Al personale in trasferta che dichiari di  non  aver
          potuto consumare i pasti per  ragioni  di  servizio  o  per
          mancanza di strutture che consentano  la  consumazione  dei
          pasti pur  avendone  il  diritto  ai  sensi  della  vigente
          normativa, compete nell'ambito degli ordinari  stanziamenti
          di bilancio un rimborso pari al 100 per  cento  del  limite
          vigente, ferma restando la misura del 40  per  cento  della
          diaria di trasferta. 
              6. Al personale inviato in missione ed  accasermato  in
          strutture militari o civili  convenzionate,  con  vitto  ed
          alloggio a carico dell'amministrazione, oltre  al  rimborso
          delle spese di viaggio,  compete  una  maggiorazione  della
          quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.  La
          presente  disposizione  non   si   applica   al   personale
          frequentatore  di  corsi.   In   caso   di   impossibilita'
          dell'amministrazione  a  fornire  gratuitamente  il   pasto
          meridiano o serale e' corrisposto il rimborso del  predetto
          pasto  nei  limiti  economici  previsti   dalla   normativa
          vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere
          la sistemazione in camera singola, rispondente  ai  normali
          standard alloggiativi.». 
              «Art. 8 (Trattamento economico di trasferimento). -  1.
          L'amministrazione, ove non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
          effettuare il trasporto dei mobili e delle  masserizie  dei
          dipendenti trasferiti d'ufficio,  come  previsto  dall'art.
          19, comma 8, della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e
          successive  modificazioni  e   integrazioni,   provvede   a
          stipulare apposite convenzioni con  trasportatori  privati.
          Gli  oneri   del   predetto   trasporto   sono   a   carico
          dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.». 
              «Art. 10 (Premio di disattivazione per artificieri).  -
          1. Il premio di disattivazione  di  cui  all'art.  1  della
          legge  29  maggio  1985,  n.  294,  nell'importo  stabilito
          dall'art. 4, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  maggio  1996,  n.  360,  compete  anche  al
          personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita'
          prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica  sicurezza
          per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
          caso  di   ritrovamento   di   artifizi   pirotecnici   non
          riconosciuti, per  ogni  giornata  in  cui  esplicano  tali
          effettive operazioni in presenza di un reale rischio.». 
              «Art.   11   (Licenza   ordinaria).   -   1.    Qualora
          indifferibili  esigenze  di  servizio  non   abbiano   reso
          possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel
          corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita  entro
          l'anno  successivo.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di
          servizio,  in  caso  di  motivate  esigenze  di   carattere
          personale, il dipendente deve fruire della licenza  residua
          entro l'anno successivo a quello di spettanza. 
              2. Per il personale inviato in  missione  all'estero  a
          far data dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
          termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere  dalla  data
          di effettivo rientro nella sede di servizio. 
              3. Al personale a cui, per  indifferibili  esigenze  di
          servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa
          compete,  sulla  base  della  documentazione  fornita,   il
          rimborso  delle  spese   sostenute   successivamente   alla
          concessione della licenza  stessa  e  connesse  al  mancato
          viaggio e soggiorno. 
              4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  si
          procede, oltre che nei casi previsti dall'art. 11, commi  1
          e 2, del decreto del Presidente della Repubblica  16  marzo
          1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'art.
          14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non
          sia  prevista  nell'Amministrazione  di   destinazione   la
          fruizione della licenza maturata e non fruita. 
              5. Ai fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio
          utile per la maturazione della  licenza  ordinaria  di  cui
          all'art. 12, comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si considera il servizio
          prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.». 
              «Art. 12 (Licenza straordinaria e aspettativa). - 1. La
          riduzione di un terzo di tutti gli  assegni,  spettanti  al
          pubblico dipendente per il primo  giorno  di  ogni  periodo
          ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle
          indennita' per servizi e funzioni di carattere  speciale  e
          per prestazioni di lavoro straordinario prevista  dall'art.
          3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  legge
          finanziaria 1994, non si applica al personale  delle  Forze
          armate. 
              2. Il personale militare, giudicato permanentemente non
          idoneo al servizio in  modo  parziale,  permane  ovvero  e'
          collocato  in   aspettativa   fino   alla   pronuncia   sul
          riconoscimento della dipendenza da causa di servizio  della
          lesione  o  infermita'  che  ha  causato  la  predetta  non
          idoneita', anche oltre  i  limiti  massimi  previsti  dalla
          normativa  vigente.  Fatte  salve   le   disposizioni   che
          prevedono   un   trattamento   piu'   favorevole,   durante
          l'aspettativa  per  infermita'  sino  alla  pronuncia   sul
          riconoscimento della dipendenza da causa di servizio  della
          lesione subita o dell'infermita' contratta,  competono  gli
          emolumenti di carattere  fisso  e  continuativo  in  misura
          intera.  Nel  caso  in  cui  non  venga   riconosciuta   la
          dipendenza da causa di servizio e non vengano  attivate  le
          procedure  di  transito  in  altri   ruoli   della   stessa
          amministrazione  o  in  altre   amministrazioni,   previste
          dall'art. 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999,  n.  266,
          sono  ripetibili  la  meta'  delle  somme  corrisposte  dal
          tredicesimo   al   diciottesimo   mese   continuativo    di
          aspettativa  e  tutte  le  somme   corrisposte   oltre   il
          diciottesimo mese continuativo di aspettativa. 
              Non si da' luogo alla ripetizione qualora la  pronuncia
          sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre
          il ventiquattresimo mese dalla  data  del  collocamento  in
          aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula  con
          gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo  ai
          fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 
              3. Il personale che non completa il turno per ferite  o
          lesioni verificatesi durante il servizio  ha  diritto  alla
          corresponsione delle indennita' previste  per  la  giornata
          lavorativa.». 
              «Art. 13 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie
          gravi che richiedano terapie salvavita  ed  altre  ad  esse
          assimilabili secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
          legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
          fini del presente articolo, sono esclusi  dal  computo  dei
          giorni  di  licenza  straordinaria  i  relativi  giorni  di
          ricovero ospedaliero o di  day  hospital  ed  i  giorni  di
          assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
          dalla  competente  Azienda  sanitaria  locale  o  struttura
          convenzionata  o   da   equivalente   struttura   sanitaria
          militare. I giorni di assenza di cui al  presente  articolo
          sono a tutti gli effetti equiparati  al  servizio  prestato
          nell'Amministrazione  e  sono  retribuiti,  con  esclusione
          delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
          e  di  quelli  collegati  all'effettivo  svolgimento  delle
          prestazioni. 
              2. Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari
          esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
          al  comma  1,  le  amministrazioni  favoriscono   un'idonea
          articolazione  dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  dei
          soggetti interessati.». 
              «Art. 14 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al  personale  delle  Forze  armate  si  applicano  le
          seguenti disposizioni: 
              a) esonero dalla sovrapposizione  completa  dell'orario
          di servizio, a richiesta  degli  interessati,  tra  coniugi
          dipendenti dalla stessa Amministrazione con  figli  fino  a
          sei anni di eta'; 
              b)   esonero,   a   domanda,   per    la    madre    o,
          alternativamente, per il padre, dal servizio notturno  sino
          al compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
              c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
          monoparentali dal servizio notturno o da turni continuativi
          articolati sulle 24 ore sino al compimento del  terzo  anno
          di eta' del figlio; 
              d) divieto di inviare  in  missione  fuori  sede  o  in
          servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
          il consenso dell'interessato, il  personale  con  figli  di
          eta' inferiore a tre  anni  che  ha  proposto  istanza  per
          essere esonerato dai  servizi  continuativi  e  notturni  e
          dalla sovrapposizione dei servizi; 
              e)  esonero,  a  domanda,  dal  turno  notturno  per  i
          dipendenti  che  abbiano  a  proprio  carico  un   soggetto
          disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici  di
          concorso interno, con figli  fino  al  dodicesimo  anno  di
          eta', di frequentare  il  corso  di  formazione  presso  la
          scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
          il corso stesso si svolge; 
              g) divieto  di  impiegare  la  madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  in
          servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 
              2. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al comma  1  si  applicano  dalla  data  di
          effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». 
              «Art. 15 (Licenza straordinaria per congedo parentale).
          - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale  con  figli
          minori di  tre  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo
          parentale  previsto  dall'art.  32  del  medesimo   decreto
          legislativo, e' concessa la licenza  straordinaria  di  cui
          all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          luglio 1995,  n.  394,  sino  alla  misura  complessiva  di
          quarantacinque  giorni,  anche  frazionati,  nell'arco  del
          triennio  e  comunque  entro  il  limite  massimo   annuale
          previsto per il  medesimo  istituto.  Le  disposizioni  del
          presente comma si applicano anche ai fini della definizione
          dei procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di   oggettiva
          impossibilita', a  preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza
          almeno quindici giorni prima della  data  di  inizio  della
          licenza. 
              3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
          a tre anni i periodi di congedo  di  cui  all'art.  47  del
          decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151,  non  comportano
          riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo  di
          cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun  anno,  oltre
          il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 
              4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa  tra
          i tre e gli  otto  anni  ciascun  genitore  ha  diritto  ad
          astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di  cinque
          giorni lavorativi annui per i quali non  viene  corrisposta
          alcuna retribuzione. 
              5. In caso di parto prematuro  alle  lavoratrici  madri
          spettano i periodi di  congedo  di  maternita'  non  goduti
          prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
          periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
          prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza  presso
          strutture ospedaliere pubbliche  o  private,  la  madre  ha
          facolta'  di  riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
          previa presentazione di un certificato medico attestante la
          sua  idoneita'  al  servizio,  la  fruizione  del  restante
          periodo di congedo obbligatorio post-partum e  del  periodo
          ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data  di
          effettivo rientro a casa del bambino. 
              6. Nei casi di adozione o  di  affidamento  preadottivo
          nazionale ed internazionale di cui agli articoli  36  e  37
          del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e'  concesso
          un corrispondente periodo di  licenza  straordinaria  senza
          assegni  non  computabile  nel  limite  dei  quarantacinque
          giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
          la tredicesima mensilita' ed e'  computato  nell'anzianita'
          di servizio. 
              7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
          paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
          nella misura intera. 
              8. I riposi giornalieri  di  cui  agli  articoli  39  e
          seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non
          incidono  sul  periodo  di  licenza   ordinaria   e   sulla
          tredicesima mensilita'. 
              9. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data
          di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». 
              «Art.  16  (Diritto  allo  studio).   -   1.   Per   la
          preparazione all'esame per  il  conseguimento  del  diploma
          della scuola secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli
          esami universitari o post  universitari  nell'ambito  delle
          150 ore per il diritto allo studio di cui all'art.  78  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
          782, possono essere attribuite  e  conteggiate  le  quattro
          giornate lavorative immediatamente  precedenti  agli  esami
          sostenuti in  ragione  di  sei  ore  per  ogni  giorno.  Il
          personale  in  tali  giornate  non  puo'  comunque   essere
          impiegato in servizio.». 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16  aprile  2009,  n.  52,  si  vedano  le  note
          all'art. 10. 
              - Si riportano gli articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8  e
          9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18, del citato decreto n.  52
          del 2009: 
              «Art. 9  (Indennita'  di  impiego  operativo  ed  altre
          indennita').  -  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2009,
          l'indennita' operativa di cui all'art. 3,  comma  1,  della
          legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata  al  125  per  cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'
          mensile di impiego operativo di cui all'art.  6,  comma  4,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento. 
              3. A decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  la  tabella  1
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
          giugno  2002,   n.   163,   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni, e' sostituita dalla  tabella  1  allegata  al
          presente decreto. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai
          Sottufficiali e Volontari di  truppa  dell'Esercito,  della
          Marina e dell'Aeronautica in possesso di  abilitazione  per
          il controllo dello spazio marittimo, in servizio  presso  i
          Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel  Traffic
          Services) di cui all'art. 5, della legge 7 marzo  2001,  n.
          51, l'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23
          marzo  1983,  n.  78,  e'  elevata   al   155   per   cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              5. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  al  personale
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su
          unita'  navali  dipendenti  dal  Comando  delle  Forze   di
          Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita'  operativa  di
          imbarco di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
          e' elevata al 190  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo di  cui  alla  tabella  1  allegata  al  presente
          decreto. 
              6. A decorrere dal 1°  gennaio  2009,  agli  Ufficiali,
          Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio  permanente
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso
          delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o  di  «ranger»
          rispettivamente  in  servizio  presso  il  185°  reggimento
          paracadutisti ed il  4°  reggimento  alpini  paracadutisti,
          compete un'indennita' supplementare  mensile  nella  misura
          del 20 per cento dell'indennita' di  impiego  operativo  di
          base di cui alla tabella 1 allegata  al  presente  decreto,
          cumulabile   con   le   indennita'    supplementari    gia'
          eventualmente in godimento. 
              7.  L'indennita'  supplementare   di   cui   al   comma
          precedente compete, con la stessa  decorrenza,  anche  agli
          Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in  servizio
          permanente dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica
          in servizio presso i suddetti reparti, ma non  in  possesso
          delle  citate  qualifiche,  limitatamente  ai   giorni   di
          effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 
              8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di
          cui all'art. 1 del presente decreto,  l'indennita'  di  cui
          all'art. 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.  78,  e'
          cosi' disciplinata: 
                "Al   personale   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria  con
          capacita' anfibia o unita' da  sbarco  o  anfibie,  non  in
          possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni
          di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni,
          spetta una indennita' supplementare  nella  misura  mensile
          del 60 per cento della indennita' di impiego  operativo  di
          cui  alla  tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  In
          alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale
          in possesso di abilitazione anfibia, spetta una  indennita'
          supplementare mensile  in  misura  pari  al  40  per  cento
          dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella  1
          allegata al presente decreto". 
              9.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,   le   misure
          percentuali di cui alla tabella IV allegata alla  legge  23
          marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel  155,
          165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
          base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 
              10. L'ultimo periodo del  comma  2,  dell'art.  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,  n.
          360, cosi' come modificato dal comma 2,  dell'art.  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  171,   e'   cosi'   modificato:   «Con   determinazione
          interministeriale  del  Ministero  della   Difesa   e   del
          Ministero dell'Economia e delle  Finanze  sono  annualmente
          determinati   i   contingenti   massimi    del    personale
          destinatario della misura sopra prevista.». 
              11.  Agli  operatori  subacquei  dell'Esercito,   della
          Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza  dal  1°  gennaio
          2009, le indennita' previste dalla tabella  C,  annessa  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,  n.
          146, e  successive  modificazioni,  sono  rivalutate  nelle
          misure  indicate  nella  tabella  2  allegata  al  presente
          decreto. 
              12. A decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  per  il  solo
          personale  militare  destinato  presso   gli   stabilimenti
          militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto  legge
          16 settembre 1987, n. 379, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  14  novembre  1987,  n.  468,  e   successive
          integrazioni, non si applica. A  decorrere  dalla  medesima
          data,  allo   stesso   personale   compete,   per   tredici
          mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a
          quelle in godimento  pari  agli  importi  mensili  indicati
          nella tabella 3 allegata al presente decreto. 
              13. Al personale di cui al comma precedente, che  abbia
          prestato servizio negli stabilimenti militari di  pena  con
          percezione delle relative indennita', compete, all'atto del
          passaggio ad altra condizione  d'impiego  che  comporti  la
          cessazione dell'indennita' di impiego operativo  aggiuntiva
          di cui al  comma  precedente,  un'indennita'  supplementare
          pari a un ventesimo  dell'indennita'  operativa  aggiuntiva
          stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato  presso
          gli stabilimenti militari di pena, fino  a  un  massimo  di
          venti anni. 
              14. Per il personale di cui  all'art.  1  del  presente
          decreto, a decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto, il limite dei 60  giorni  previsto  dall'art.  10,
          comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78,
          non si applica. 
              15. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, l'art. 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983,  n.
          78, non si applica  nel  caso  di  assenza  per  infermita'
          dipendente da causa di servizio.». 
              «Art. 10 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A  decorrere
          dal 1°  gennaio  2009,  l'indennita'  speciale  di  seconda
          lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1,  della  legge  23
          ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato   dal   decreto
          legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale  di  cui
          all'art.  1  del  presente  decreto,  in   servizio   nella
          provincia di Bolzano o  in  uffici  collocati  a  Trento  e
          aventi competenza  regionale,  rideterminata  dall'art.  8,
          comma 1, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          febbraio 2001,  n.  139,  e'  incrementata  nelle  seguenti
          misure mensili lorde: 
 
            Attestato di conoscenza della lingua 
                                                     euro 
          Attestato A                                17,20 
          Attestato B                                14,34 
          Attestato C                                11,49 
          Attestato D                                10,32 
 
              2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'
          speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi  dell'art.
          3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          maggio 1988, n. 287, al personale di  cui  all'art.  1  del
          presente decreto, in servizio presso uffici o enti  ubicati
          nella regione autonoma a statuto  speciale  Valle  d'Aosta,
          rideterminata  dall'art.  8,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 febbraio  2001,  n.  139,  e'
          incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: 
 
                                                     euro 
          Prima fascia                               17,20 
          Seconda fascia                             14,34 
          Terza fascia                               11,49 
          Quarta fascia                              10,32 
 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui
          ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde
          previste dalle seguenti tabelle: 
 
            Attestato di conoscenza della lingua 
                                                     euro 
          Attestato A                                227,91 
          Attestato B                                189,94 
          Attestato C                                151,97 
          Attestato D                                136,85 
 
            Indennita' speciale di seconda lingua    euro 
          Prima fascia                               227,91 
          Seconda fascia                             189,94 
          Terza fascia                               151,97 
          Quarta fascia                              136,85 
 
               «Art.  11  (Trattamento  di  missione).  -  1.  -   5.
          (Omissis). 
              6. Al personale in trasferta che dichiari di  non  aver
          potuto consumare i  pasti  per  ragioni  di  servizio,  pur
          avendone il  diritto  ai  sensi  della  vigente  normativa,
          compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
          un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma
          restando la  misura  del  40  per  cento  della  diaria  di
          trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura
          di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo  dodici  ore,
          nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore  di
          servizio in missione, a prescindere dagli  orari  destinati
          alla consumazione degli stessi. 
              7. Fermo restando quanto previsto al  comma  6,  ultimo
          periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha  diritto  al
          rimborso  del  pasto,  solo  dietro   presentazione   della
          relativa documentazione, nel giorno in cui si  conclude  la
          missione, a condizione che siano state effettuate almeno  5
          ore di servizio  fuori  sede,  purche'  quest'ultimo  pasto
          ricada  negli  orari  destinati  alla  consumazione   dello
          stesso. Il presente comma non si applica nei casi  previsti
          dal comma 14 del presente articolo. 
              8.  L'Amministrazione  e'  tenuta  ad   anticipare   al
          personale inviato in missione  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel  limite
          del costo medio della categoria  consentita,  nonche'  l'85
          per cento delle presumibili spese di vitto. 
              9. La localita' di abituale dimora  o  altra  localita'
          puo' essere considerata la sede di partenza  e  di  rientro
          dalla  missione,  ove  richiesto  dal  personale   e   piu'
          conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di  missione
          coincida  con  la  localita'   di   abituale   dimora   del
          dipendente, al personale compete  il  rimborso  documentato
          delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la  diaria
          di  missione  qualora  sia  richiesto,  per   esigenze   di
          servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio. 
              10. - 17. (Omissis).». 
              «Art. 14 (Orario di lavoro). - 1. - 7. (Omissis). 
              8.  Al  personale  impiegato  in  turni   continuativi,
          qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno  libero
          coincida con una festivita' infrasettimanale,  e'  concesso
          un ulteriore giorno di riposo da fruire  entro  le  quattro
          settimane successive. 
              9. (Omissis).». 
              «Art.  16  (Terapie  salvavita).  -  1.   A   decorrere
          dall'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in caso di  patologie
          gravi che richiedano terapie salvavita  ed  altre  ad  esse
          assimilabili secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
          legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
          fini del presente articolo, sono esclusi  dal  computo  dei
          giorni  di  congedo  straordinario  o  di  aspettativa  per
          infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero  o  di
          day-hospital ed i giorni  di  assenza  dovuti  alle  citate
          terapie, debitamente certificati dalla  competente  Azienda
          sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
          struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al
          presente articolo sono a tutti gli  effetti  equiparati  al
          servizio prestato nell'Amministrazione e  sono  retribuiti,
          con esclusione delle  indennita'  e  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario e di  quelli  collegati  all'effettivo
          svolgimento delle prestazioni. 
              2. (Omissis).». 
              «Art.  18  (Diritto  allo  studio).   -   1.   Per   la
          preparazione all'esame per  il  conseguimento  del  diploma
          della scuola secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli
          esami universitari o post-universitari,  nell'ambito  delle
          150 ore per il diritto allo studio di cui all'art.  78  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
          782, possono essere attribuite  e  conteggiate  le  quattro
          giornate lavorative immediatamente  precedenti  agli  esami
          sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di
          sovrapposizione di  esami,  al  dipendente  possono  essere
          attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per  ciascun
          esame. Il personale, in tali giornate,  non  puo'  comunque
          essere impiegato in servizio. 
              2. Le disposizioni di cui all'art.  13,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          255, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
          le Aziende sanitarie locali. 
              3. Non si applicano i commi 1  e  2  dell'art.  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          255 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del
          diploma di scuola secondaria  di  secondo  grado,  a  corsi
          universitari  o  post-universitari  fuori  dalla  sede   di
          servizio laddove nella sede di appartenenza siano  attivati
          analoghi  corsi.  In  tal  caso  i   giorni   eventualmente
          necessari per il raggiungimento di  tali  localita'  ed  il
          rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.». 
              - Si riporta l'art. 21,  comma  5,  lettera  a),  della
          legge 31 dicembre 2009, n  196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica) pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  303  del  31
          dicembre 2009: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 4. (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) oneri inderogabili,  in  quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
              b) - c) (Omissis). 
              8. - 18 (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 155, della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  365,  lettera  c),
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  veda  nelle  note
          all'art. 10. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma  5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 7, della citata legge  n.
          196 del 2009: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          6-bis. (Omissis). 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
              8. - 14. Omissis.».