Art. 2 
 
            Disposizioni a regime in materia di ufficiali 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 540, comma 1, le parole  «e  i  colonnelli  delle
Forze armate e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle  seguenti:
«e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate»; 
    b) all'articolo 628, i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    c) all'articolo 652: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  la  parola  «giovani»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«cittadini»; 
        1.2) il numero «32°» e' sostituito dal seguente: «35°»; 
      2) al comma 2 le parole «capitano di lungo corso o di  capitano
di macchina» sono sostituite  dalle  seguenti:  «primo  ufficiale  di
coperta su navi di  stazza  pari  o  superiori  a  3000  GT  o  primo
ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale  pari  o
superiore a 3000 KW»; 
    d) all'articolo 655: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a): 
          1.1.1) al numero 1), le parole «di un titolo di studio  non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  che
non ha superato il 34° anno di eta'» sono sostituite dalle  seguenti:
«di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato
il 35° anno di eta'»; 
          1.1.2) al numero 2): 
  1.1.2.1) dopo le parole «di complemento» sono inserite le seguenti:
«un titolo di studio non inferiore alla laurea»; 
  1.1.2.2) il numero «34» e' sostituito dal seguente: «35»; 
          1.1.3) al numero 3),  il  numero  «32»  e'  sostituito  dal
seguente: «35»; 
          1.1.4) il numero 4) e' sostituito dai seguenti: 
  «4) dai frequentatori dei corsi normali  delle  accademie  militari
che non hanno completato il secondo o  il  terzo  anno  del  previsto
ciclo formativo, purche' in possesso  di  un  titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea; 
  4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari
iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico  che  hanno
superato gli esami  del  terzo  anno  e  sono  idonei  in  attitudine
militare;»; 
          1.1.5) al numero 5): 
  1.1.5.1) le parole «del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea»; 
  1.1.5.2) il numero «34» e' sostituito dal seguente: «35»; 
          1.1.6) dopo il numero 5), e' inserito il seguente: 
  «5-bis) dai volontari in servizio  permanente  in  possesso  di  un
titolo di studio  non  inferiore  alla  laurea  che,  all'atto  della
presentazione della domanda al concorso, non hanno  superato  il  35°
anno di eta' e hanno maturato almeno cinque anni  di  anzianita'  nel
ruolo di appartenenza;»; 
        1.2) alla lettera b), dopo le parole «di completamento»  sono
inserite le seguenti:  «in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea»; 
        1.3) alla lettera c), dopo le parole  «in  ferma  prefissata»
sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea»; 
        1.4) alla lettera d), dopo  le  parole  «accademie  militari»
sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo  di  studio  non
inferiore  alla  laurea,  ovvero  iscritti  ai   corsi   universitari
quinquennali a ciclo unico,»; 
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Gli ufficiali di cui al comma  1,  lettera  a),  numero
4-bis)  e  lettera  d),  che  partecipano  al  concorso  senza   aver
conseguito la laurea devono conseguire tale titolo  di  studio  entro
l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.»; 
    3) al comma 2, lettera a): 
      3.1) al numero  1),  dopo  le  parole  «dei  marescialli»  sono
inserite le seguenti:  «in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea»; 
      3.2) al  numero  2),  dopo  le  parole  «di  complemento»  sono
inserite le seguenti:  «in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea»; 
    e) dopo l'articolo 655 e' inserito il seguente: 
      «Art. 655-bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo  speciale
riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti). - 1. Gli ufficiali
dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1,  possono  essere
tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del  30  per
cento dei posti messi  annualmente  a  concorso  per  ciascuna  Forza
armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale  del
ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e  di
luogotenente in possesso di un titolo di studio  non  inferiore  alla
laurea e dei  requisiti  previsti  per  la  nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente. 
    2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui  al  comma  1,
non vigono i limiti di eta' previsti dall'articolo 655. 
    3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui  al  comma
1, compresa  la  definizione  dei  titoli  e  delle  prove,  la  loro
valutazione, la  nomina  delle  commissioni  e  la  formazione  delle
graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; 
    f) all'articolo 658, comma 1, il numero «32°» e'  sostituito  dal
seguente: «35°»; 
    g) all'articolo 667, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze  in
organico, possono partecipare gli ufficiali  di  complemento  di  cui
all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina  ad  ufficiale
in servizio permanente che alla  data  di  scadenza  dei  termini  di
presentazione della domanda hanno  prestato  almeno  undici  anni  di
servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.»; 
    h) all'articolo 728,  alla  rubrica  e  al  comma  1,  la  parola
«subalterni» ovunque ricorre e' soppressa; 
    i) all'articolo 729: 
      1) alla rubrica, le parole  «dei  subalterni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli ufficiali»; 
      2) al comma 1, la parola «subalterni» e' soppressa; 
    l) all'articolo 731, alla  rubrica,  la  parola  «subalterni»  e'
soppressa; 
    m) all'articolo 732, alinea, dopo la  parola  «anzianita',»  sono
inserite le seguenti: «secondo le modalita'  e  i  requisiti  di  cui
all'articolo 655, comma 1, lettera d)»; 
    n) l'articolo 801 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 801 (Ufficiali in soprannumero agli  organici). -  1.  Il
contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a
un massimo di 155 unita', e' stabilito annualmente  con  decreto  del
Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
      2.  Nei  limiti  del  contingente  di  cui  al  comma  1,   con
determinazione annuale del Capo di stato maggiore della  difesa  sono
individuate le  destinazioni  presso  le  quali  sono  impiegati  gli
ufficiali da considerare in soprannumero agli organici. 
      3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo  il
1° luglio di ogni  anno  nel  numero  corrispondente  agli  ufficiali
assegnati alle destinazioni individuate ai sensi  del  comma  2  alla
data del 30 giugno dello stesso anno. 
      4. Ai fini  della  determinazione  di  cui  al  comma  2,  sono
considerati in soprannumero: 
        a) gli ufficiali che rivestono le cariche di  Ministro  o  di
Sottosegretario di Stato; 
        b) gli ufficiali generali cui e' stata conferita la carica di
consigliere  militare  del  Presidente  della  Repubblica  ovvero  di
consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri; 
        c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello
Stato; 
        d)  gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,   della   Marina
militare e dell'Aeronautica militare distaccati presso  le  Forze  di
polizia a ordinamento militare; 
        e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati  presso  le
direzioni  del  genio  militare  per  la  Marina  militare,  di   cui
all'articolo 162 del regolamento; 
        f)  gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,   della   Marina
militare e dell'Aeronautica militare impiegati presso le  sedi  delle
Rappresentanze diplomatiche  italiane  all'estero  autorizzate  dallo
specifico decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze  concernente  lo  schieramento
degli addetti militari all'estero. 
      5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori  di
corsi di formazione, di durata non inferiore a  un  anno,  presso  le
accademie  militari  o  istituti  universitari  non  sono   computati
nell'organico dei rispettivi ruoli. 
      6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui  al  comma
1, la determinazione prevista al comma 2 puo' indicare un contingente
massimo di 10 unita' a favore di ufficiali dell'Arma dei  carabinieri
impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b),  c),  d)
ed f).»; 
    o) l'articolo 837 e' abrogato; 
    p) all'articolo 838: 
      1) alla rubrica le parole «sino al grado di tenente  colonnello
e corrispondente» sono soppresse; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea, le parole «Ferme restando le attribuzioni  e
le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle
Forze armate fino al grado di tenente colonnello  e  corrispondente,»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 627,  commi  2  e  3,  nonche'  le  attribuzioni  e  le
competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli  ufficiali  delle
Forze armate,»; 
        2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c)  assumono  piena  responsabilita'  per   le   direttive
impartite e per i risultati conseguiti  e,  nell'ambito  degli  stati
maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative,
hanno  anche  la  responsabilita'  di  settori  funzionali,  svolgono
compiti di studio e  partecipano  all'attivita'  dei  superiori,  che
sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;»; 
    q) all'articolo 1053, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i  contrammiragli  del
corpo del genio della Marina sono inclusi  in  un'aliquota  unica  di
valutazione indipendentemente dalla specialita' di  provenienza,  con
l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianita' relativa definita  a
tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in  ordine
successivo: 
        a) a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine  di  precedenza
e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica; 
        b) a  parita'  di  eta'  si  raffrontano  in  successione  le
anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui  non  si
riscontra parita' di anzianita'; 
        c) se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta  di
nomina, e' considerato piu' anziano colui  che  ha  maggior  servizio
effettivo.»; 
    r) dopo l'articolo 1072-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 1072-ter (Ricostruzione  della  carriera  in  determinate
situazioni per il  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  Carabinieri). -
1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non  a
termine presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  per  i  quali  e'
prevista dalla legge o da  altra  fonte  normativa  la  ricostruzione
della  carriera  all'atto   del   rientro   nell'amministrazione   di
appartenenza,  salvo  sussistano  motivi  ostativi   previsti   dalla
legislazione vigente, e' conferita la promozione: 
        a) fino al grado di tenente colonnello e  corrispondenti  con
la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi  che
lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza; 
        b) al  grado  di  colonnello  o  di  generale  di  brigata  e
corrispondenti qualora, oltre  al  possesso  dei  requisiti  previsti
dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale  abbia
rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda
fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale  ovvero  di
quello apicale o superiore o equiparate, con la  medesima  decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito  nei
ruoli di provenienza. 
      2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in  ruolo
in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal  pari
aliquota promosso che  ha  ottenuto  il  miglior  posizionamento  tra
coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza. 
      3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il  periodo
di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o  gradi
corrispondenti presso  altre  pubbliche  amministrazioni  costituisce
elemento di valutazione ai fini della  nomina  a  generale  di  corpo
d'armata e gradi corrispondenti. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  in
relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale
addetto al Dipartimento delle informazioni  per  la  sicurezza  e  ai
servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della
legge 3 agosto 2007, n. 124.»; 
    s) l'articolo 1519 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1519   (Avanzamento   del   maestro   direttore). -   1.
L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo: 
        a) ad anzianita', per l'Esercito italiano, la Marina militare
e l'Aeronautica militare, e a scelta, per l'Arma dei carabinieri,  al
grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti; 
        b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti. 
      2.  L'ufficiale  e'  valutato  dalla  rispettiva  e  competente
commissione di avanzamento al compimento di otto anni  di  permanenza
nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, e'  promosso  al
grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con
decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo  di
permanenza nel grado rivestito. 
      3. Il colonnello maestro direttore della banda non e' computato
ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906.»; 
    t) all'articolo 1520: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «capitano»  e'  sostituita  dalla
seguente: «maggiore»; 
      2) al comma 2, la parola «due» e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
    u) l'articolo 133 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 133 (Comandante generale del Corpo delle  capitanerie
di porto). - 1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto, e' nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo
appartenenti al Corpo delle capitanerie di  porto  con  il  grado  di
ammiraglio ispettore, con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa,  sentito  il  Capo  di  stato  maggiore  della
difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
      2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,
a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e'  conferito  il
grado di ammiraglio ispettore  capo  in  sovrannumero  rispetto  alle
dotazioni organiche e, in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore.  Rimane
in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di eta', e'
richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato. 
      3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,
nella qualita' di Capo di corpo, dipende dal Capo di  stato  maggiore
della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari  attinenti  al
Corpo.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 540 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 540 (Poteri di spesa). - 1. Per il  conseguimento
          degli obiettivi loro affidati,  i  Comandanti  dei  comandi
          periferici  di  Forza  armata  o  interforze  con  funzioni
          logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali
          e ammiragli e gli ufficiali superiori  delle  Forze  armate
          preposti  a  organismi  militari  provvisti  di   autonomia
          amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei
          fondi  loro  assegnati  per  la  realizzazione  di  ciascun
          programma.». 
              - Si riporta l'art. 628 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 628 (Successione e corrispondenza dei gradi degli
          ufficiali). - 1. La successione  e  la  corrispondenza  dei
          gradi degli ufficiali  sono  cosi'  determinate  in  ordine
          crescente: 
              a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; 
              b) tenente: sottotenente  di  vascello  per  la  Marina
          militare; 
              c)  capitano:  tenente  di  vascello  per   la   Marina
          militare; 
              d)  maggiore:  capitano  di  corvetta  per  la   Marina
          militare; 
              e) tenente  colonnello:  capitano  di  fregata  per  la
          Marina militare; 
              f) colonnello:  capitano  di  vascello  per  la  Marina
          militare; 
              g) generale di brigata: brigadiere generale per  l'Arma
          dei  trasporti  e  dei  materiali  e  i   corpi   logistici
          dell'Esercito  italiano;  contrammiraglio  per  la   Marina
          militare; generale di brigata aerea e  brigadiere  generale
          per l'Aeronautica militare; 
              h) generale di divisione: maggiore generale per  l'Arma
          dei  trasporti  e  dei  materiali  e  i   corpi   logistici
          dell'Esercito   italiano;   ammiraglio   di   divisione   e
          ammiraglio ispettore per la Marina  militare;  generale  di
          divisione aerea  e  generale  ispettore  per  l'Aeronautica
          militare; 
              i) generale di corpo  d'armata:  tenente  generale  per
          l'Arma dei trasporti e dei materiali e  i  corpi  logistici
          dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e  ammiraglio
          ispettore capo per la Marina militare; generale di  squadra
          aerea, generale di squadra e generale  ispettore  capo  per
          l'Aeronautica militare; 
              l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato).». 
              - Si riporta l'art. 652, del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  652  (Alimentazione  straordinaria   dei   ruoli
          normali). - 1. Gli ufficiali  in  servizio  permanente  dei
          ruoli normali possono anche essere tratti con il  grado  di
          tenente,  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,   dai
          cittadini  in  possesso  di  uno  dei  diplomi  di  laurea,
          definiti per ciascun ruolo con i decreti  di  cui  all'art.
          647, che non hanno superato il 35° anno di eta'  alla  data
          indicata nel bando di concorso. 
              2. Salvo quanto stabilito nel comma  1,  gli  ufficiali
          del ruolo normale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto
          possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
          dai giovani in possesso del titolo di  primo  ufficiale  di
          coperta su navi di stazza pari o  superiori  a  3000  GT  o
          primo ufficiale di macchina su  navi  con  apparato  motore
          principale pari o superiore a 3000 KW. 
              3. Il presente codice stabilisce quando possono  essere
          banditi i concorsi di cui al comma 1.». 
              - Si riporta l'art. 655 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 655 (Alimentazione dei ruoli speciali). - 1.  Gli
          ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano,  della
          Marina  militare   e   dell'Aeronautica   militare,   fatta
          eccezione per gli ufficiali del ruolo  naviganti  speciale,
          possono essere tratti: 
                a) per concorso per titoli ed esami con il  grado  di
          sottotenente: 
                  1) prevalentemente dal  personale  appartenente  al
          ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo  di  studio
          non inferiore alla laurea che non ha superato il  35°  anno
          di eta' e che  all'atto  dell'immissione  nel  ruolo  degli
          ufficiali ha almeno 5  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di
          provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679,  comma  1,
          lettera a), ovvero  3  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di
          provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679,  comma  1,
          lettera b); 
              2) dagli ufficiali di complemento un titolo  di  studio
          non inferiore alla laurea che all'atto  di  immissione  nel
          ruolo speciale hanno completato  senza  demerito  la  ferma
          biennale e non hanno superato il 35° anno di eta'; 
              3) dal personale giudicato idoneo e non  vincitore  dei
          concorsi per la nomina a ufficiale in  servizio  permanente
          effettivo dei ruoli normali dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare e  che  non  ha
          superato il 35° anno di eta'; 
              4) dai frequentatori dei corsi normali delle  accademie
          militari  che  non  hanno  completato  il  terzo  anno  del
          previsto ciclo formativo, purche' in possesso un titolo  di
          studio non inferiore alla laurea; 
              4-bis)  dai  frequentatori  dei  corsi  normali   delle
          accademie   militari   iscritti   ai   corsi   universitari
          quinquennali a ciclo unico, che abbiano superato gli  esami
          del terzo anno e siano idonei in attitudine militare; 
              5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso  di
          un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto
          della presentazione  della  domanda  al  concorso,  non  ha
          superato il 35° anno di eta' e ha maturato almeno tre  anni
          di anzianita' nel ruolo di appartenenza; 
              5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso
          di un titolo di  studio  non  inferiore  alla  laurea  che,
          all'atto della presentazione della domanda al concorso, non
          hanno superato il 35° anno di eta' e hanno maturato  almeno
          cinque anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; 
                b) per concorso per titoli ed  esami,  con  il  grado
          rivestito,  dagli  ufficiali  inferiori  delle   forze   di
          completamento in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
          inferiore alla laurea che  hanno  aderito  ai  richiami  in
          servizio  per  le  esigenze  correlate  con   le   missioni
          internazionali   ovvero   sono   impiegati   in   attivita'
          addestrative, operative e  logistiche  sia  sul  territorio
          nazionale sia all'estero e che non hanno  superato  il  40°
          anno d'eta'; 
              c) per concorso  per  titoli  ed  esami  con  il  grado
          rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata  in  possesso
          di un titolo di studio non inferiore alla laurea che  hanno
          completato un anno di servizio complessivo; 
              d) a domanda, mantenendo il grado,  l'anzianita'  e  la
          ferma   precedentemente    contratta,    dagli    ufficiali
          frequentatori dei corsi normali delle accademie militari in
          possesso di un titolo di studio non inferiore  alla  laurea
          ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a  ciclo
          unico,  che  non  hanno  completato   il   previsto   ciclo
          formativo,  previo  parere  favorevole   della   competente
          commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di
          transito,  valutati  i  titoli  di  studio,  le  attitudini
          evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 
              1-bis. Gli ufficiali di cui  al  comma  1  lettera  a),
          numero 4-bis) e lettera d),  che  partecipano  al  concorso
          senza aver conseguito la laurea dovranno devono  conseguire
          tale titolo  di  studio  entro  l'anno  di  inserimento  in
          aliquota per la promozione a capitano. 
              2.  Gli  ufficiali   del   ruolo   naviganti   speciale
          dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei
          ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della  Marina  e
          del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: 
                a) per concorso per titoli ed esami, con il grado  di
          sottotenente: 
              1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo
          dei marescialli in possesso di  un  titolo  di  studio  non
          inferiore alla laurea, reclutato ai  sensi  dell'art.  679,
          comma 1, lettera a),  previo  superamento  del  concorso  e
          successivo corso finalizzato al conseguimento del  brevetto
          di pilota o navigatore militare, che  non  ha  superato  il
          ventiseiesimo anno di eta'; 
              2) dagli ufficiali di complemento  in  possesso  di  un
          titolo di  studio  non  inferiore  alla  laurea  del  ruolo
          naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina  e  del
          Corpo delle capitanerie di  porto  muniti  di  brevetto  di
          pilota o di navigatore militare che non hanno  superato  il
          ventottesimo anno di  eta'  e  hanno  almeno  due  anni  di
          servizio; 
                b)  d'autorita',  previo  parere   della   competente
          commissione ordinaria di avanzamento, dagli  ufficiali  del
          ruolo naviganti normale  che,  non  avendo  completato  gli
          studi dell'ultimo anno di  corso,  conseguono  comunque  il
          brevetto di pilota o di  navigatore  militare.  Gli  stessi
          mantengono la ferma precedentemente contratta. 
              3.  Gli  ufficiali  di  complemento  e   il   personale
          appartenente al ruolo dei marescialli  possono  partecipare
          ai concorsi di  cui  al  comma  1  limitatamente  a  quelli
          concernenti il corpo  o  il  ruolo  o  la  categoria  o  la
          specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della
          difesa sono definite le corrispondenze  occorrenti  per  la
          partecipazione  ai  precedenti  concorsi.  4.  I  candidati
          utilmente  collocati  nella  graduatoria  di   merito   dei
          concorsi di cui al comma 1  sono  nominati  sottotenenti  e
          ammessi a frequentare un corso applicativo. 
              5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,  lettere
          b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado
          dello stesso ruolo. 
              5-bis. Gli ufficiali dei ruoli  speciali  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          sono tratti anche  dagli  ufficiali  dei  rispettivi  ruoli
          normali ai sensi degli articoli 726, 728,  729,  732,  833,
          comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.». 
              - Si riporta l'art. 658 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  658  (Alimentazione  straordinaria   dei   ruoli
          speciali). - 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza
          armata, se nei  rispettivi  ruoli  speciali  non  risultano
          ricoperte particolari posizioni organiche,  possono  essere
          indetti annualmente concorsi  straordinari  per  titoli  ed
          esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli  da
          trarre dai giovani che non hanno superato il  35°  anno  di
          eta' alla data indicata dal bando di  concorso  e  sono  in
          possesso di uno dei diplomi di  laurea  previsti  ai  sensi
          dell'art. 647, comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 667 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono  essere
          banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani
          e gradi corrispondenti in  servizio  permanente  nel  ruolo
          speciale delle Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
          genio,  trasmissioni  dell'Esercito  italiano,  nel   ruolo
          speciale del Corpo di  stato  maggiore  della  Marina,  nel
          ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto  e  nel
          ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel  ruolo
          speciale dell'Arma dei carabinieri. 
              2. Ai concorsi di cui al  comma  1,  nei  limiti  delle
          vacanze in organico, possono partecipare gli  ufficiali  di
          complemento di cui all'art. 676, in possesso del diploma di
          istruzione secondaria di  secondo  grado  e  dei  requisiti
          prescritti  per  la  nomina  ad   ufficiale   in   servizio
          permanente  che  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di
          presentazione della domanda hanno  prestato  almeno  undici
          anni di servizio decorrenti  dalla  data  di  inizio  della
          ferma. 
              3.  All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,   ai
          vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e'  applicata  una
          detrazione di anzianita' di  due  anni  senza  effetto  sul
          trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti
          ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi
          sono  iscritti  in  ruolo,  con   l'anzianita'   di   grado
          rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo  l'ordine
          della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei  ruoli
          speciali aventi uguale  o  maggiore  anzianita'  di  grado,
          ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale  o
          maggiore anzianita' di servizio. 
              4. Nei confronti degli ufficiali transitati  nei  ruoli
          speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto
          le  ricostruzioni  di  carriera  operate  a  favore   degli
          ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente. 
              5. I concorsi sono espletati secondo  le  modalita'  di
          cui di cui agli articoli 668 e 669.  Nella  graduatoria  di
          merito e' attribuito un punto per  ogni  anno  di  servizio
          prestato senza  demerito  nella  ferma  contratta  all'atto
          dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per
          navigatori militari.». 
              - Si riporta l'art. 728 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  728  (Formazione  degli  ufficiali   dei   ruoli
          normali). - 1. I frequentatori  dell'Accademia  navale  che
          hanno completato con esito favorevole  il  terzo  anno  del
          ciclo formativo sono  nominati  guardiamarina  in  servizio
          permanente.  Fino  al  completamento  del  ciclo  formativo
          prescritto,  l'anzianita'  relativa  degli   ufficiali   e'
          rideterminata   secondo   le   modalita'   stabilite    nel
          regolamento. 
              2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal
          ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti  in
          ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli  esami  nelle
          sessioni ordinarie. 
              3. Gli ufficiali, che per  motivi  di  servizio  o  per
          motivi   di   salute,   riconosciuti   con   determinazione
          ministeriale,  superano  gli  esami  prescritti  dal  ciclo
          formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto  che
          a essi sarebbe spettato se li avessero superati  nei  tempi
          previsti. 
              4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
          non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo
          formativo sono ammessi a completarli nell'anno  successivo,
          solo  se  non  ne  hanno  gia'  ripetuto  uno  negli   anni
          precedenti. Se ammessi, transitano nel corso  successivo  e
          sono iscritti in ruolo  dopo  l'ultimo  dei  parigrado  del
          corso cui sono aggregati, assumendone la stessa  anzianita'
          assoluta. 
              5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  660,  gli
          ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli
          studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo,  o
          non sono stati ammessi a completarli  nell'anno  successivo
          per  i  motivi  indicati  al  comma   4,   possono   essere
          trasferiti, purche'  idonei  in  attitudine  professionale,
          anche in soprannumero,  con  il  proprio  grado  e  con  la
          propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi
          con le modalita' indicate dall'art. 655, comma  1,  lettera
          d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari  grado  in
          possesso della stessa anzianita' assoluta. 
              5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno  di  corso
          perche'  non  idonei  in  attitudine  professionale,   sono
          dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le  modalita'
          previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis). 
              6. La nomina a  guardiamarina  decorre,  ai  soli  fini
          giuridici,  alla  data  di  acquisizione   del   grado   di
          aspirante.». 
              - Si riporta l'art. 729 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 729 (Conseguimento del diploma di laurea da parte
          degli ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali  dei
          ruoli  normali  devono  conseguire  il  diploma  di  laurea
          prescritto e completare il  periodo  formativo  secondo  le
          modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento  di
          Forza armata. 
              2. Gli ufficiali dei ruoli  normali,  per  i  quali  e'
          previsto  il  completamento  dell'iter  di   studi   presso
          strutture  universitarie,  che  non  hanno  conseguito   il
          diploma di  laurea  entro  il  periodo  prescritto  possono
          avanzare  circostanziata  domanda  intesa  a  ottenere  una
          proroga  di   durata   non   superiore   a   dodici   mesi.
          L'amministrazione ha facolta'  di  accogliere  le  domande,
          previo esame, da parte di una apposita commissione nominata
          con decreto ministeriale, del curriculum di studi  e  degli
          elementi  desunti  dalla  documentazione  valutativa.   Gli
          ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata  superiore
          a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti
          in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado  del  corso  cui  sono
          aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 
              3. Gli ufficiali che conseguono il  diploma  di  laurea
          con ritardo per motivi di servizio o per motivi  di  salute
          riconosciuti con determinazione ministeriale sono  iscritti
          in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero
          conseguito nei tempi previsti. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  660  e
          dall'art. 1137-bis, gli ufficiali, che  non  conseguono  la
          laurea nel periodo prescritto o che non sono stati  ammessi
          al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche  in
          soprannumero,  con  il  proprio  grado  e  con  la  propria
          anzianita', nel ruolo  speciale  dei  rispettivi  Corpi  in
          applicazione di quanto previsto  dall'art.  655,  comma  1,
          lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli  dopo  i  pari
          grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 
              5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali  e'
          stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine
          di  anzianita'   il   giorno   precedente   al   compimento
          dell'anzianita' minima prevista  dal  presente  codice  per
          l'avanzamento al grado superiore,  in  base  all'attitudine
          professionale e al  rendimento  in  servizio  valutati  per
          ciascun   ufficiale   dalla   commissione   ordinaria    di
          avanzamento.  Con  apposito   decreto   ministeriale   sono
          stabilite le modalita' della predetta valutazione.». 
              - Si riporta l'art. 731 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  731  (Formazione  degli  ufficiali   dei   ruoli
          normali). - 1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti
          dai  frequentatori  dell'Accademia  aeronautica  che  hanno
          completato con esito favorevole  il  terzo  anno  di  corso
          secondo  le  modalita'  previste  dal  piano  degli   studi
          dell'Accademia aeronautica. 
              2. Gli ufficiali dei ruoli  normali  devono  completare
          gli studi accademici e  conseguire  il  diploma  di  laurea
          entro  i  periodi  prescritti   dal   piano   degli   studi
          dell'Accademia aeronautica. 
              3. Per gli ufficiali dei ruoli normali  che  completano
          l'ultimo anno di corso  entro  il  periodo  prescritto  dal
          piano  degli  studi  dell'Accademia  aeronautica  il  nuovo
          ordine  di   anzianita'   e'   determinato,   con   decreto
          ministeriale, in base alla somma del punto  complessivo  di
          classifica riportato per la nomina a  sottotenente,  e  del
          punto  attribuito  all'ufficiale  al  completamento   degli
          studi, entrambi ridotti in centesimi ed  elaborati  secondo
          le norme del regolamento. 
              4. Gli ufficiali che  superano  gli  esami  dell'ultimo
          anno del corso  regolare  nelle  sessioni  successive  alla
          prima sono iscritti in ruolo dopo i pari  grado  che  hanno
          superato detti esami nella precedente sessione. 
              5.  Gli  ufficiali  che,   per   motivi   di   servizio
          riconosciuti con determinazione ministeriale o  per  motivi
          di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con  ritardo,
          se superano gli studi previsti, sono iscritti in  ruolo  al
          posto che a essi sarebbe spettato se avessero  superato  il
          corso al loro turno. 
              5-bis.  Gli  ufficiali   che   conseguono   la   laurea
          magistrale nella sessione  straordinaria  dell'ultimo  anno
          del corso regolare, sono iscritti  in  ruolo  dopo  i  pari
          grado che  hanno  conseguito  il  titolo  nelle  precedenti
          sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi. 
              6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi  al
          termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite
          dal  regolamento  sono  ammessi  a  completarli   nell'anno
          successivo.  In  tale  caso  essi   transitano   al   corso
          successivo a quello di  appartenenza  e  sono  iscritti  in
          ruolo dopo l'ultimo pari grado  appartenente  al  corso  al
          quale sono transitati,  assumendone  la  stessa  anzianita'
          assoluta. 
              7. La nomina  a  sottotenente  decorre,  ai  soli  fini
          giuridici, dalla data di acquisizione  della  qualifica  di
          aspirante.». 
              - Si riporta l'art. 732 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 732 (Mancato completamento degli iter formativi).
          - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli
          studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio  grado  e
          la propria anzianita', secondo le modalita' e  i  requisiti
          di cui all'art. 655, comma 1, lettera d): 
              a)  nel  ruolo  naviganti  speciale,   mantenendo   gli
          obblighi di  ferma  contratti,  se  appartenenti  al  ruolo
          naviganti normale  una  volta  conseguito  il  brevetto  di
          pilota militare o di navigatore militare; 
              b)  nel  ruolo  speciale  delle  armi,  se  non   hanno
          conseguito il brevetto di pilota militare o  di  navigatore
          militare, tramutando  gli  obblighi  di  ferma  assunti  in
          precedenza con quelli previsti dall'art. 724, comma 2,  con
          decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; 
              c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma
          contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi. 
              2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che  hanno
          completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota
          militare  o  di   navigatore   militare   sono   trasferiti
          d'autorita', con il proprio grado e la propria  anzianita',
          nel ruolo normale delle armi, tramutando la  ferma  di  cui
          all'art. 724, comma 2, in luogo di  quella  precedentemente
          assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai  pari  grado  e
          anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito  sulla  base  del
          punteggio di merito elaborato ai sensi dell'art. 731, comma
          3. Ai  fini  della  promozione  ad  anzianita'  si  computa
          l'anzianita' complessiva maturata nel grado. 
              3. I frequentatori  dei  corsi  regolari  destinati  al
          reclutamento degli ufficiali  in  servizio  permanente  del
          ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al  volo  dopo
          l'inizio della prima  sessione  di  esami  del  primo  anno
          accademico, possono essere  trasferiti  a  domanda,  previo
          parere  favorevole  espresso  da   parte   di   un'apposita
          commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia
          per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli
          normali dei corpi, in relazione alla  corrispondenza  degli
          esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 
              4. Gli ufficiali di  cui  al  comma  1,  che  non  sono
          trasferiti  nei  ruoli  speciali,  cessano   dal   servizio
          permanente e sono collocati nella categoria del congedo  in
          qualita'  di  ufficiali  di  complemento   del   ruolo   di
          appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi,  se  non
          sono in possesso del brevetto di  pilota  o  di  navigatore
          militare. 
              4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno  di  corso
          perche' non idonei in attitudine militare  e  professionale
          sono  posti  in  congedo  secondo  le  modalita'   previste
          dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis). 
              5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, se non
          esistono  vacanze  nei  nuovi  ruoli,  gli  ufficiali  sono
          trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita  al
          verificarsi della prima vacanza.  L'avanzamento  nel  nuovo
          ruolo non puo' avere  decorrenza  anteriore  alla  data  di
          trasferimento.». 
              - Si riporta l'art. 838 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 838  (Ufficiali).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito  dall'art.  627,  commi  2  e   3,   nonche'   le
          attribuzioni e  le  competenze  stabilite  dall'ordinamento
          militare, gli ufficiali delle Forze  armate,  in  relazione
          alle specifiche qualificazioni cui sono correlate  autonoma
          responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': 
              a) esercitano compiti  di  comando,  di  direzione,  di
          indirizzo, di coordinamento e  di  controllo  delle  unita'
          poste alle loro dipendenze; 
              b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse
          loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza  ed
          economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il
          conseguimento degli obiettivi prefissati; 
              c) assumono  piena  responsabilita'  per  le  direttive
          impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli
          stati  maggiori,  dei  comandi,  degli   uffici   o   delle
          articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilita' di
          settori  funzionali,   svolgono   compiti   di   studio   e
          partecipano all'attivita' dei superiori, che  sostituiscono
          in caso di assenza o di impedimento; 
              d)  adottano  i  provvedimenti  loro  delegati   e   le
          iniziative  connesse  con   l'espletamento   del   servizio
          nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; 
              e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo
          superiore gerarchico.». 
              - Si riporta l'art. 1053 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1053 (Formazione delle  aliquote  di  valutazione
          degli ufficiali). - 1. Il  31  ottobre  di  ogni  anno,  il
          Direttore  generale  della  Direzione   generale   per   il
          personale militare, con apposite determinazioni, indica per
          ciascuna Forza armata,  per  ciascun  grado  e  ruolo,  gli
          ufficiali da valutare  per  la  formazione  dei  quadri  di
          avanzamento per l'anno successivo. In  tali  determinazioni
          sono inclusi: 
              a) gli ufficiali non ancora  valutati  che,  alla  data
          suddetta, hanno raggiunto tutte  le  condizioni  prescritte
          dall'art. 1093; 
              b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e  non  iscritti
          in quadro; 
              c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'  sono
          venute a cessare le cause che  ne  avevano  determinato  la
          sospensione della valutazione o della promozione. 
              1-bis.   A   decorrere   dal   31   ottobre   2017,   i
          contrammiragli  del  corpo  del  genio  della  Marina  sono
          inclusi    in    un'aliquota    unica    di     valutazione
          indipendentemente dalla  specialita'  di  provenienza,  con
          l'ordine di iscrizione derivante  dall'anzianita'  relativa
          definita  a  tal  fine  sulla  base  dell'applicazione  dei
          seguenti criteri in ordine successivo: 
              a)  a  parita'  di  anzianita'  assoluta,  l'ordine  di
          precedenza e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica; 
              b) a parita' di eta' si raffrontano in  successione  le
          anzianita' assolute nei gradi inferiori fino  a  quello  in
          cui non si riscontra parita' di anzianita'; 
              c)  se  si  riscontra  parita'  anche   nell'anzianita'
          assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano  colui  che
          ha maggior servizio effettivo. 
              2. 
              3. 
              4. Il Direttore generale della Direzione  generale  per
          il personale militare con  proprie  determinazioni  indica,
          altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per
          l'avanzamento  per  non  aver   raggiunto   le   condizioni
          prescritte dagli  articoli  1093  e  1096.  Essi  sono  poi
          inclusi nella prima  determinazione  annuale  dell'aliquota
          successiva alla  data  del  raggiungimento  delle  predette
          condizioni.». 
              -  Si  riporta  l'art.   1520,   del   citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1520 (Avanzamento del maestro vice direttore).  -
          1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice  direttore  di
          banda ha luogo ad anzianita', fino al grado di  maggiore  e
          gradi corrispondenti. 
              2. Il predetto  ufficiale  e'  valutato  dai  superiori
          gerarchici, al compimento di cinque anni di  anzianita'  di
          grado; l'eventuale eccedenza e' riassorbita  con  la  prima
          vacanza.».