Art. 3 Disposizioni transitorie in materia di ufficiali 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalita' definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; 1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.»; b) dopo l'articolo 2233-ter e' inserito il seguente: «Art. 2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi corrispondenti: a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016; b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica: 1) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di maggiore, o grado corrispondente, di cui hanno beneficiato; 2) agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di permanenza nel grado prevista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore.»; c) all'articolo 2236-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, 2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, e' richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore. 1-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 1-bis promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unita' navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale. 1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.»; d) l'articolo 2238-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.»; e) dopo l'articolo 2242, e' inserito il seguente: «Art. 2242-bis (Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.». 2. Al Comandante generale delle capitanerie di porto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conferito il grado di ammiraglio ispettore capo con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 2196-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'art. 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni; b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) estensione anche ai volontari in servizio permanente; d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni. 1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto: a) per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalita' definite dall'art. 668, comma 1, lettere a), b) e c), in particolare, valutano: 1) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; 2) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; c) ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui al numero 1) e non piu' di 15 per quelli di cui al numero 2). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui al numero 1) sono dichiarati non idonei.». - Si riporta l'art. 2236-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica. l-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, 2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, e' richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore. l-ter. Per gli ufficiali di cui al comma l-bis promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unita' navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale. 1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'art. 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'art. 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.».