Art. 5 
 
         Disposizioni transitorie in materia di marescialli 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2197-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art.  2197-ter  (Concorso  straordinario  per  il  ruolo   dei
Marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per
il solo anno 2018 e' bandito un concorso straordinario per titoli  ed
esami per il reclutamento nei  ruoli  dei  Marescialli  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 
  2. Il concorso di cui al comma 1 e'  riservato  al  solo  personale
appartenente ai ruoli sergenti e  volontari  in  servizio  permanente
arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, e transitato in servizio  permanente  ai  sensi  degli
articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12  maggio  1995,
n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
    b) non aver riportato nell'ultimo biennio  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna. 
  3. Con decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il  numero  dei
posti a concorso ripartiti per  ruoli  di  provenienza  e  per  Forza
armata di appartenenza. 
  4. In relazione alla natura straordinaria del concorso: 
    a) i vincitori sono immessi nel  ruolo  dei  marescialli  con  il
grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze: 
      1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018; 
      2)  se  provenienti  dal  ruolo  dei  volontari   in   servizio
permanente: 1° luglio 2018; 
    b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di
formazione  della  durata  massima  di  tre  mesi,  qualora  ritenuto
indispensabile dalla  Forza  armata  di  appartenenza  nel  grado  di
maresciallo; 
    c) ai vincitori del concorso e' assicurata la permanenza,  almeno
biennale, nella propria sede di servizio.»; 
    b) l'articolo 2251 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2251 (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado
di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
dell'Aeronautica  militare  fino  al  conferimento  delle  promozioni
relative all'aliquota di avanzamento dell'anno  2016). - 1.  Fino  al
conferimento delle promozioni relative  all'aliquota  di  avanzamento
dell'anno 2016, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene: 
    a) a scelta, in misura non inferiore al 70 per  cento  dei  posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno; 
    b) per concorso per titoli  di  servizio  ed  esami,  nel  limite
massimo del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno. 
  2. Con decreto del direttore generale del  personale  militare,  su
proposta  degli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  sono   definite
annualmente le percentuali di cui al comma 1. 
  3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio  ed  esami  e'
riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso  del
diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al
concorso e' limitata a non piu'  di  due  volte,  elevate  a  quattro
esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati,  in  tutti  i
precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non  utilmente
collocati nelle relative graduatorie di merito. 
  4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti  i
periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo  capo  e  gradi
corrispondenti di seguito indicati: 
    a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; 
    b) quattro anni, per l'avanzamento per  concorso  per  titoli  di
servizio ed esami. 
  5. Il numero delle promozioni  a  primo  maresciallo  e'  stabilito
annualmente con decreto del  Ministro  della  difesa  in  misura  non
superiore  a  un   trentesimo   della   consistenza   del   personale
appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per  l'anno
precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle
capitanerie di porto, dall'articolo 814. 
  6. Il numero di  promozioni  non  conferito  con  la  procedura  di
avanzamento di cui al comma 1, lettera a), puo'  essere  devoluto  in
aumento al numero di promozioni da  conferire  con  la  procedura  di
avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa. 
  7. I marescialli capi e gradi  corrispondenti  giudicati  idonei  e
iscritti nel quadro di avanzamento  o  vincitori  del  concorso  sono
promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della  graduatoria
di merito, con decorrenza  dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello nel quale e' formata l'aliquota di avanzamento. I  marescialli
capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del  comma  1,  lettera
a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b). 
  8. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota
al 31 dicembre 2016 e  non  promossi,  sono  inclusi  in  un'aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado  di
primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1,  lettera  a),
nell'ordine di ruolo con le seguenti modalita': 
    a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017.  Essi  seguono
in ruolo i  primi  marescialli  promossi  in  pari  data  secondo  le
previsioni del comma 5; 
    b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
    c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.»; 
  c) dopo l'articolo 2251 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2251-bis (Disposizioni transitorie per  l'avanzamento  al
grado di  primo  maresciallo  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e  dell'Aeronautica  militare  fino  al  conferimento  delle
promozioni  relative  all'anno  2021). -  1.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2251, fino al conferimento  delle  promozioni  relative
all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene: 
        a) a scelta; 
        b) per concorso per titoli di servizio ed esami. 
  2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio  ed  esami  e'
riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso  del
diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al
concorso e' limitata a non piu'  di  due  volte,  elevate  a  quattro
esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati,  in  tutti  i
precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non  utilmente
collocati nelle relative graduatorie di merito. 
  3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti  i
periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo  capo  e  gradi
corrispondenti di seguito indicati: 
    a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; 
    b) per l'avanzamento per  concorso  per  titoli  di  servizio  ed
esami: 
      1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di  grado
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; 
      2) sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 
  4. Le promozioni sono conferite: 
    a) per l'avanzamento  a  scelta,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1273, comma 2; 
    b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio  ed
esami, nel numero massimo di seguito indicato: 
      1) Esercito italiano: n. 56; 
      2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle
capitanerie di porto; 
      3) Aeronautica militare: n. 78. 
  5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi  del
comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui  al  comma  1,
lettera b). 
  6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota
al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli
promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma  8,  lettera
c). 
  7. Fino al conferimento delle promozioni  relative  all'anno  2026,
non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis. 
      Art. 2251-ter (Disposizioni transitorie  per  l'assunzione  del
grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica  militare). -  1.  Dal  1°  gennaio  2017,  i  primi
marescialli in servizio in possesso della qualifica  di  luogotenente
assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita'
di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 
  2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al  31
dicembre 2016, ai quali  non  e'  stata  conferita  la  qualifica  di
luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi  1,  1-bis  e  1-ter,
nonche' i primi marescialli, che alla data di entrata in  vigore  del
presente articolo hanno una permanenza  minima  nel  grado  uguale  o
superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b),
sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio  2017
e valutati ai sensi dell'articolo 1282. 
  3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui
al  comma  2,  se  giudicati  idonei,  sono  promossi  al  grado   di
luogotenente  in  ordine  di  ruolo  con   decorrenza   giuridica   e
amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari  grado
promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 
  4. Le promozioni di cui al  presente  articolo  non  sono  comunque
conferite  al  personale  che  si  trova  nelle  condizioni  di   cui
all'articolo 1051. 
  5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre  2026,  il  numero  di
promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli
che maturano la permanenza minima nel grado  stabilita  dall'articolo
1278, comma 1, lettera b), e' pari al 75 per cento  della  rispettiva
aliquota. 
      Art 2251-quater (Disposizioni  transitorie  per  l'attribuzione
della qualifica di primo luogotenente ai  luogotenenti  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il
personale  che  ha  assunto  il  grado  di  luogotenente,  ai   sensi
dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle  condizioni  di
cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1°
ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha
decorrenza 1° ottobre 2017. 
  2.  Al  personale  promosso  al  grado  di  luogotenente  ai  sensi
dell'art. 2251-ter, commi 2 e  3,  ai  fini  dell'attribuzione  della
qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri  requisiti,
sono richiesti i periodi di permanenza minima nel  grado  di  seguito
indicati: 
  a) un anno, per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di  primo
maresciallo non oltre il 2006; 
  b) due anni, per il personale  che  rivestiva  il  grado  di  primo
maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; 
  c) tre anni, per il personale  che  rivestiva  il  grado  di  primo
maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 
      Art 2251-quinquies (Regime transitorio per  le  promozioni  del
ruolo dei musicisti). - 1. I primi marescialli e gradi corrispondenti
in possesso della qualifica di luogotenente,  appartenenti  al  ruolo
dei musicisti, in servizio alla  data  del  31  dicembre  2016,  sono
inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio  2017  e
assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita'
di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 
  2. I primi marescialli  e  gradi  corrispondenti,  appartenenti  al
ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono
inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio  2017  e
se in possesso di anzianita' di grado uguale  o  superiore  a  quanto
stabilito dall'articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono  valutati
e promossi al grado di luogotenente con anzianita' 1° gennaio 2017. 
  3. I luogotenenti e gradi corrispondenti,  promossi  ai  sensi  del
comma 1, se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale  a
quanto previsto dall'articolo 1522  sono  inseriti  in  una  aliquota
straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della  qualifica  di
primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. 
  4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del
comma 2, ai fini del compimento  del  periodo  minimo  di  permanenza
previsto  dall'articolo  1522,  e'  computata  la   parte   eccedente
dell'anzianita' maturata nel precedente grado.  Se  da  tale  computo
risulta  una  anzianita'  uguale  o  superiore  a   quanto   previsto
dall'articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota
straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della  qualifica  di
primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di  ruolo
dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3. 
  5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non  devono
ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1051.»; 
    d) all'articolo 2253: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Ai  primi  marescialli,  che  fino  al   2016   maturano
quattordici  anni  di  permanenza  minima  nel  grado,  puo'   essere
conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo  i
criteri stabiliti  dall'articolo  1059,  secondo  la  graduatoria  di
merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione  del
periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno.»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Con  decreto  dirigenziale  sono  determinate  al  31
dicembre di  ciascun  anno  le  aliquote  di  valutazione  dei  primi
marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui  al
comma 1. In  relazione  alle  esigenze  funzionali  e  ordinative  di
ciascuna Forza armata, con  decreto  del  Ministro  della  difesa  e'
stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque  non
deve superare la  misura  di  due  ventiduesimi  degli  organici  del
medesimo grado stabiliti  dal  presente  codice  ovvero  dal  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 2207. 
        1-ter. Per  i  primi  marescialli  con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 15 aprile 2001  ed  il  31  dicembre  2005,  ai  fini
dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della
qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in
riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al
grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel  grado  di
seguito riportato: 
          a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni; 
          b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni; 
          c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni; 
          d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.»; 
      3) al comma 2, le parole «Fino al 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 2016»; 
      4) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 2253 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2253 (Regime transitorio per l'attribuzione della
          qualifica di luogotenente). - 1. Ai primi marescialli,  che
          fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima
          nel  grado,  puo'  essere   conferita   la   qualifica   di
          luogotenente,  previa   valutazione   secondo   i   criteri
          stabiliti dall'art. 1059, secondo la graduatoria di  merito
          a decorrere dal giorno successivo a quello  di  maturazione
          del  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado  piu'   un
          ulteriore anno. 
              1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al  31
          dicembre di ciascun anno le  aliquote  di  valutazione  dei
          primi marescialli  da  valutare  per  l'attribuzione  della
          qualifica di cui al comma 1.  In  relazione  alle  esigenze
          funzionali e  ordinative  di  ciascuna  Forza  armata,  con
          decreto del Ministro della difesa e'  stabilito  il  numero
          delle qualifiche  da  attribuire,  che  comunque  non  deve
          superare la misura di due ventiduesimi degli  organici  del
          medesimo grado stabiliti dal  presente  codice  ovvero  dal
          decreto adottato ai sensi dell'art. 2207. 
              1-ter. Per i primi marescialli con anzianita' di  grado
          compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre  2005,  ai
          fini  dell'inclusione  nell'aliquota  di  valutazione   per
          l'attribuzione della qualifica di luogotenente  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati
          periodi di conferimento della promozione al grado di  primo
          maresciallo,  il  requisito  di  anzianita'  nel  grado  di
          seguito riportato : 
              a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni; 
              b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni; 
              c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni; 
              d) dal 1° gennaio 2005  al  31  dicembre  2005:  undici
          anni. 
              2. Fino al 2016, allo scopo  di  assicurare  l'armonico
          sviluppo del ruolo,  il  conferimento  della  qualifica  di
          «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina  militare
          e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle  esigenze
          ordinativo-funzionali di  ciascuna  Forza  armata  e  della
          trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
          professionale. 
              3. (abrogato). 
              4. I marescialli aiutanti  dell'Arma  dei  carabinieri,
          comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al  31  agosto
          1995 rivestivano  il  grado  di  maresciallo  maggiore,  la
          qualifica  di  "carica  speciale"  o  di   "aiutante"   del
          disciolto ruolo sottufficiali i quali  alla  medesima  data
          del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti
          di cui all'art. 1324, comma 1, conseguono la  qualifica  di
          "luogotenente", con  decorrenza  dal  giorno  successivo  a
          quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso art.
          1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste. 
              5. Per il conferimento della qualifica di  luogotenente
          riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008,  in  deroga  ai
          requisiti di anzianita' previsti dall'art. 1324, comma 1, e
          fermi restando gli altri requisiti e le condizioni  di  cui
          al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei
          carabinieri e' richiesta una permanenza minima nel grado di
          sette  anni  per  il  personale  con  anzianita'  di  grado
          compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995  e
          di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di
          grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001. 
              6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i  requisiti
          previsti dai commi 4 e 5, nonche' accertati quelli  di  cui
          all'art. 1324, comma 1, la qualifica di  "luogotenente"  e'
          conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri
          di  maggiore  anzianita'  in  ordine  di  ruolo  fino  alla
          concorrenza dei posti annualmente disponibili. 
              7. Per i marescialli aiutanti con anzianita'  di  grado
          compresa tra il 15 aprile 2001  ed  il  31  dicembre  2007,
          fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste
          dall'art. 1324, comma 1, per  l'ammissione  alla  procedura
          selettiva  per  il   conseguimento   della   qualifica   di
          luogotenente e' richiesto il requisito  di  anzianita'  nel
          grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato: 
              a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; 
              b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; 
              c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; 
              d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; 
              e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; 
              f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.».