Art. 8 
 
        Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 630, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti
puo' essere attribuita la seguente qualifica: qualifica  speciale.  I
caporal  maggiori  capi  scelti  qualifica   speciale   hanno   rango
preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica
speciale, si tiene conto della data di conferimento della  qualifica,
anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»; 
    b) all'articolo 701, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata  quadriennale  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'   per
l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono  disciplinati  con
decreto del Ministro della difesa che puo' prevedere la  possibilita'
per le  Forze  armate,  nei  limiti  delle  consistenze,  di  bandire
concorsi straordinari per  il  reclutamento  di  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di
un anno in possesso di specifici requisiti,  al  fine  di  soddisfare
specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla
necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative.»; 
    c) all'articolo 841, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti,
con qualifica speciale, compatibilmente  con  gli  ordinamenti  e  le
disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita'
posseduta e le competenze acquisite: 
        a)  ricoprono  incarichi  di  maggiore  responsabilita',  fra
quelli di cui al comma 1, individuati  dall'ordinamento  di  ciascuna
Forza armata; 
        b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici,  che
possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; 
        c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o  di
coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.»; 
    d) all'articolo 957, comma 1: 
      1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
        «e-bis) mancato superamento dei corsi  basici  di  formazione
previsti per la  ferma  prefissata  di  un  anno,  salvo  i  casi  di
infermita' dipendente da causa di servizio;»; 
      2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
        «f)    perdita    dell'idoneita'    fisio-psico-attitudinale,
richiesta per il reclutamento quale volontario in  ferma  prefissata,
salvo quanto previsto dall'articolo 955,  accertata  con  riferimento
alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del  Ministro
della difesa;»; 
    e) all'articolo 1306, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.   Ai   caporal   maggiori   capi   scelti,   e    gradi
corrispondenti,  puo'  essere  conferita   la   seguente   qualifica:
qualifica speciale.»; 
    f) all'articolo 1307, comma 3, la parola «cinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattro»; 
    g) dopo l'articolo 1307, e' inserito il seguente: 
      «Art.  1307-bis  (Attribuzione  della  qualifica  speciale   ai
caporal maggiori capi scelti  e  gradi  corrispondenti  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La
qualifica speciale e' attribuita,  previa  verifica  da  parte  della
commissione di cui all'articolo 1047, comma 1,  ai  caporal  maggiori
capi scelti in possesso dei seguenti requisiti: 
        a) otto anni di anzianita' di grado; 
        b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; 
        c)  aver  riportato  nel  triennio  precedente,  in  sede  di
valutazione caratteristica, la qualifica di  almeno  «superiore  alla
media» o giudizio equivalente; 
        d)  non   aver   riportato   nell'ultimo   biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna. 
  2. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo  a  quello  del
compimento del periodo minimo di anzianita'  di  grado  previsto  dal
comma 1, lettera a). 
  3. Con decreto dirigenziale sono  determinate  al  31  dicembre  di
ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare
per l'attribuzione della qualifica. 
  4. Al personale escluso dalle aliquote di cui  al  comma  3  per  i
motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo  V  del  titolo  VII,  in  materia  di
rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; 
    h) all'articolo 1318: 
      1) al comma 1, le parole «rispettivamente a primo maresciallo o
a maresciallo aiutante sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza»
sono sostituite dalla seguente: «a luogotenente»; 
      2) al comma 2, le parole «primo  maresciallo  o  a  maresciallo
aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza»  sono  sostituite
dalla seguente: «luogotenente»; 
    i) all'articolo 704, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Con il decreto del Ministero della  difesa  di  cui  al
comma 1 sono  altresi'  definite  le  modalita'  di  riammissione  in
servizio, a domanda, dei volontari in ferma  prefissata  quadriennale
ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei
ruoli dei volontari in servizio permanente  in  quanto  sottoposti  a
procedimento penale,  nei  casi  in  cui  successivamente  sia  stata
disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con
sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non  sussiste  o  che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non  costituisce  reato.
La domanda di riammissione deve essere presentata  entro  centottanta
giorni dalla data in cui il provvedimento e'  divenuto  irrevocabile.
Resta fermo  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente per la permanenza in servizio.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 630 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 630 (Successione e corrispondenza dei  gradi  dei
          graduati). - 1. La  successione  e  la  corrispondenza  dei
          gradi  dei  graduati  sono  cosi'  determinate  in   ordine
          crescente: 
              a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^  classe  per
          la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare;
          carabiniere; finanziere; 
              b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe  per
          la Marina militare; primo aviere scelto  per  l'Aeronautica
          militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; 
              c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la
          Marina  militare;  primo  aviere  capo  per   l'Aeronautica
          militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e  il  Corpo
          della Guardia di finanza; 
              d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe
          scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per
          l'Aeronautica militare; appuntato  scelto  per  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. 
              1-bis.  Al  caporal  maggiore  capo  scelto,  o   gradi
          corrispondenti   puo'   essere   attribuita   la   seguente
          qualifica: qualifica  speciale.  I  caporal  maggiori  capi
          scelti qualifica speciale hanno rango preminente  sui  pari
          grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale,
          si tiene conto della data di conferimento della  qualifica,
          anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». 
              - Si riporta l'art. 701 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 701 (Modalita' di reclutamento dei  volontari  in
          ferma  prefissata  quadriennale).  -  1.  Le  modalita'  di
          reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale
          nonche' i criteri e  le  modalita'  per  l'ammissione  alle
          ulteriori rafferme biennali sono disciplinati  con  decreto
          del  Ministro  della   difesa   che   puo'   prevedere   la
          possibilita'  per  le  Forze  armate,  nei   limiti   delle
          consistenze,  di  bandire  concorsi  straordinari  per   il
          reclutamento di volontari in ferma prefissata  quadriennale
          destinato ai volontari in ferma prefissata di  un  anno  in
          possesso di specifici  requisiti,  al  fine  di  soddisfare
          specifiche e mirate esigenze  delle  singole  Forze  armate
          connesse  alla  necessita'  di   fronteggiare   particolari
          esigenze operative. 
              2. I  volontari  sono  ammessi  alla  ferma  prefissata
          quadriennale con il grado di caporale ovvero di  comune  di
          1^ classe o di aviere scelto.». 
              - Si riporta l'art. 841 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 841  (Appartenenti  al  ruolo  dei  volontari  in
          servizio permanente). - 1.  Al  personale  appartenente  al
          ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di  norma,
          attribuite  mansioni  esecutive  sulla   base   del   grado
          posseduto,  della  categoria,  della  specializzazione   di
          appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi  di  comando
          nei confronti di uno o piu' militari. 
              2.   I   volontari   in   servizio   permanente    sono
          prioritariamente  impiegati  nelle   unita'   operative   o
          addestrative dell'Esercito italiano, della Marina  militare
          e dell'Aeronautica militare. 
              3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari  in
          servizio permanente del Corpo delle  capitanerie  di  porto
          svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche  del
          proprio  ruolo,  anche  funzioni  di  agente   di   polizia
          giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e  delle
          altre leggi che lo prevedono. 
              2-bis.  I  caporal  maggiori  capi  scelti,   e   gradi
          corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con
          gli ordinamenti e le disposizioni di  impiego  di  ciascuna
          Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze
          acquisite: 
              a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra
          quelli di cui al comma 1, individuati  dall'ordinamento  di
          ciascuna Forza armata; 
              b)  sono   i   diretti   collaboratori   di   superiori
          gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o
          di assenza; 
              c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo
          o  di   coordinamento   con   piena   responsabilita'   per
          l'attivita' svolta. 
              3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari  in
          servizio permanente del Corpo delle  capitanerie  di  porto
          svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche  del
          proprio  ruolo,  anche  funzioni  di  agente   di   polizia
          giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e  delle
          altre leggi che lo prevedono.». 
              - Si riporta l'art. 957 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 957 (Casi di proscioglimento dalla ferma o  dalla
          rafferma). - 1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto,
          oltre che  per  le  cause  previste  per  il  personale  in
          servizio permanente di cui all'art. 923, comma  1,  lettere
          i), l) ed m), nei seguenti casi: 
              a) domanda presentata dall'interessato; 
              b) assunzione  in  servizio  nel  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco; 
              c) esito positivo degli  accertamenti  diagnostici  per
          l'abuso  di  alcool,  per   l'uso,   anche   saltuario   od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
              d)  superamento   del   limite   massimo   di   licenza
          straordinaria di convalescenza; 
              e) motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357,  comma
          1, lettera c); 
              e-bis)  mancato  superamento  dei   corsi   basici   di
          formazione previsti per la ferma  prefissata  di  un  anno,
          salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio; 
              f)  perdita  dell'idoneita'   fisio-psico-attitudinale,
          richiesta per il reclutamento  quale  volontario  in  ferma
          prefissata, salvo quanto previsto dall'art. 955,  accertata
          con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate
          con decreto del Ministro della difesa; 
              g) scarso rendimento di cui all'art. 960. 
              2.  Il  proscioglimento  per   esito   positivo   degli
          accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per  l'uso,
          anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti,
          nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a  scopo  non
          terapeutico, e' disposto sulla  base  della  documentazione
          attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 
              3. Il provvedimento di proscioglimento dalla  ferma  e'
          adottato dalla Direzione generale per il personale militare
          e determina la cessazione del rapporto di servizio.». 
              - Si riporta l'art. 1306 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1306 (Articolazione  della  carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo di carriera dei volontari in  servizio  permanente
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica  militare   prevede   i   seguenti   gradi
          gerarchici: 
              a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente; 
              b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente; 
              c) caporal maggiore capo o grado corrispondente; 
              d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente. 
              1-bis.  Ai  caporal  maggiori  capi  scelti,  e   gradi
          corrispondenti,   puo'   essere   conferita   la   seguente
          qualifica: qualifica speciale.». 
              - Si riporta l'art. 1307 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1307  (Avanzamento  dei  volontari  in  servizio
          permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore o  corrispondente,
          che ha un anno di anzianita' nel  servizio  permanente,  e'
          conferito ad  anzianita',  previo  giudizio  di  idoneita',
          espresso  dalle  commissioni  d'avanzamento,  il  grado  di
          caporal maggiore scelto o corrispondente. 
              2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che  ha
          cinque  anni  di  anzianita'  di  grado,  e'  conferito  ad
          anzianita', previo giudizio di  idoneita',  espresso  dalle
          commissioni d'avanzamento, il  grado  di  caporal  maggiore
          capo o corrispondente. 
              3. Al caporal maggiore capo o  corrispondente,  che  ha
          quattro anni  di  anzianita'  di  grado,  e'  conferito  ad
          anzianita', previo giudizio di  idoneita',  espresso  dalle
          commissioni d'avanzamento, il  grado  di  caporal  maggiore
          capo scelto o corrispondente. 
              4. I gradi di cui ai commi precedenti  sono  conferiti,
          con  decreto  ministeriale,  con  decorrenza   dal   giorno
          successivo a quello del compimento del  periodo  minimo  di
          servizio o di permanenza nel grado. 
              5. Nei periodi di servizio di cui al presente  articolo
          non sono computati gli anni durante i quali gli interessati
          sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'  i
          periodi di detrazione di anzianita' subiti per  effetto  di
          condanne penali, di sospensioni  dal  servizio  per  motivi
          disciplinari o di aspettative per motivi privati.». 
              - Si riporta l'art. 1318 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1318  (Nomina  al  grado   vertice   dei   ruoli
          marescialli e ispettori). - 1. I graduati e i  militari  di
          truppa  dell'Esercito  italiano,  della  Marina   militare,
          dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei  carabinieri,  in
          godimento di pensione vitalizia o  assegno  rinnovabile  di
          prima   categoria   con    diritto    agli    assegni    di
          superinvalidita' di cui  alla  lettera  A  e  alla  lettera
          A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,
          possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente. 
              2. La stessa nomina puo' essere conferita,  a  domanda,
          ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui  al
          comma 1 e che sono iscritti nel  ruolo  d'onore  con  gradi
          inferiore a quello di luogotenente.». 
              - Si riporta l'art. 704 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei  volontari  in
          servizio  permanente).  -  1.  Al   termine   della   ferma
          prefissata  quadriennale  ovvero  di  ciascun  anno   delle
          rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente
          collocati nella graduatoria annuale di merito sono  immessi
          nei ruoli dei  volontari  in  servizio  permanente  con  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministero della difesa. 
              1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui
          al  comma  1  sono  altresi'  definite  le   modalita'   di
          riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma
          prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi
          dalle procedure di immissione nei ruoli  dei  volontari  in
          servizio permanente in  quanto  sottoposti  a  procedimento
          penale, nei casi in cui successivamente sia stata  disposta
          l'archiviazione o il procedimento penale  si  sia  concluso
          con sentenza irrevocabile che dichiari  che  il  fatto  non
          sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
          non costituisce reato.  La  domanda  di  riammissione  deve
          essere presentata entro centottanta giorni  dalla  data  in
          cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta  fermo
          il possesso dei requisiti previsti dalla normativa  vigente
          per la permanenza in servizio. 
              2. La ripartizione  in  misura  percentuale  dei  posti
          annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio
          permanente tra le categorie di volontari di cui al comma  1
          e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della   difesa,
          riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti  al
          personale in ferma prefissata quadriennale.».