Art. 9 
 
      Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2255 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2255-bis (Disposizioni transitorie per  l'avanzamento  al
grado  di  caporal  maggiore  capo  scelto  e  gradi   corrispondenti
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare). - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al  grado  di  caporal
maggiore  capo  scelto  e  gradi  corrispondenti  sono  conferite  ad
anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso  dalle  commissioni
di avanzamento, con le  decorrenze  giuridiche  e  amministrative  di
seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel  grado  di
caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste: 
        a) 1° gennaio 2017, per  i  caporal  maggiori  capi  e  gradi
corrispondenti con anzianita' di grado 2012 e almeno quattro  anni  e
sei mesi di permanenza nel grado; 
        b) 1° aprile 2017, per i restanti  caporal  maggiori  capi  e
gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012; 
        c) 1° luglio 2017,  per  i  caporal  maggiori  capi  e  gradi
corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni  di
permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017; 
        d) 31 dicembre 2017, per i  caporal  maggiori  capi  e  gradi
corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni  di
permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017. 
  2. I caporal maggiori capi  sono  comunque  promossi  in  data  non
anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono  nel
ruolo. 
      Art.  2255-ter  (Disposizioni  transitorie  per  l'attribuzione
della qualifica speciale ai caporal  maggiori  capi  scelti  e  gradi
corrispondenti  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare   e
dell'Aeronautica militare). - 1. I caporal  maggiori  capi  scelti  e
gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016  hanno  compiuto  sette
anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria  al  1°
ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica speciale  ha  decorrenza
1° ottobre 2017. 
  2. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti  comunque
in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione  di
cui  al  comma  1,  che  non  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 1051, la qualifica speciale e' attribuita al  compimento
di sette anni di permanenza nel grado e comunque con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre 2017.»; 
    b) dopo l'articolo 2204, e' inserito il seguente: 
      «Art. 2204-bis (Riammissione in servizio dei volontari in ferma
prefissata quadriennale ovvero in  rafferma  biennale  esclusi  dalle
procedure  di  immissione  nei  ruoli  dei  volontari   in   servizio
permanente negli anni dal 2010 al 2016). - 1. I  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano  stati
esclusi dalle procedure di immissione  nei  ruoli  dei  volontari  in
servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016  compreso  in
quanto  sottoposti  a  procedimento   penale,   nei   casi   in   cui
successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il  procedimento
penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che  il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato, possono presentare la domanda di  riammissione
di cui all'articolo 704, comma  1-bis,  entro  centottanta  giorni  a
decorrere dalla data di pubblicazione del relativo  avviso  sul  sito
istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il  possesso
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la  permanenza  in
servizio.».