Art. 9 Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2255 sono inseriti i seguenti: «Art. 2255-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste: a) 1° gennaio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado; b) 1° aprile 2017, per i restanti caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012; c) 1° luglio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017; d) 31 dicembre 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017. 2. I caporal maggiori capi sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo. Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale e' attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.»; b) dopo l'articolo 2204, e' inserito il seguente: «Art. 2204-bis (Riammissione in servizio dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente negli anni dal 2010 al 2016). - 1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704, comma 1-bis, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.».