IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera  r),  della  legge  7  agosto
2015,  n.  124,  recante   deleghe   al   Governo   in   materia   di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  Unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisiti  i  pareri  della   Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                 150 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2  le  parole:  «secondo  modalita'  conformi  alle
direttive impartite dalla Commissione di cui  all'articolo  13»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  le  modalita'  indicate   nel
presente Titolo e gli  indirizzi  impartiti  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114»; 
    b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed  alla  performance»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  componenti  del   trattamento
retributivo  legati  alla  performance   e   rileva   ai   fini   del
riconoscimento delle progressioni  economiche,  dell'attribuzione  di
incarichi di responsabilita' al personale, nonche'  del  conferimento
degli incarichi dirigenziali.»; 
    c)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.   La
valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito  del  sistema  di
misurazione  e  valutazione  della  performance,   rileva   ai   fini
dell'accertamento  della  responsabilita'  dirigenziale  e  ai   fini
dell'irrogazione   del   licenziamento    disciplinare    ai    sensi
dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art. 17 (Riordino della  disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
          legislativi per il riordino della disciplina in materia  di
          lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  e
          connessi  profili  di  organizzazione  amministrativa  sono
          adottati, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
          cui all'art. 16: 
                a) - q) (omissis); 
                r)  semplificazione  delle  norme   in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione;». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192 del 18  agosto
          1990. 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          227 del 28 settembre 2000. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
          n. 254 del 31 ottobre 2009. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3 (Principi generali). - 1. La misurazione  e  la
          valutazione della performance sono volte  al  miglioramento
          della qualita' dei servizi  offerti  dalle  amministrazioni
          pubbliche,   nonche'   alla   crescita   delle   competenze
          professionali, attraverso la valorizzazione  del  merito  e
          l'erogazione dei  premi  per  i  risultati  perseguiti  dai
          singoli e dalle unita' organizzative in un quadro  di  pari
          opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
          delle amministrazioni pubbliche e delle  risorse  impiegate
          per il loro perseguimento. 
              2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta  a  misurare
          ed   a   valutare   la    performance    con    riferimento
          all'amministrazione  nel   suo   complesso,   alle   unita'
          organizzative o aree di responsabilita' in cui si  articola
          e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate  nel
          presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  ai  sensi   dell'art.   19   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
              3. Le amministrazioni pubbliche  adottano  modalita'  e
          strumenti di  comunicazione  che  garantiscono  la  massima
          trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
          le valutazioni della performance. 
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche  adottano  metodi  e
          strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare   la
          performance individuale  e  quella  organizzativa,  secondo
          criteri   strettamente    connessi    al    soddisfacimento
          dell'interesse  del  destinatario  dei  servizi   e   degli
          interventi. 
              5. Il rispetto delle disposizioni del  presente  Titolo
          e'  condizione  necessaria  per  l'erogazione  di  premi  e
          componenti  del   trattamento   retributivo   legati   alla
          performance e  rileva  ai  fini  del  riconoscimento  delle
          progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi  di
          responsabilita'  al  personale,  nonche'  del  conferimento
          degli incarichi dirigenziali. 
              5-bis.  La  valutazione  negativa,  come   disciplinata
          nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione  della
          performance,  rileva  ai   fini   dell'accertamento   della
          responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
          licenziamento disciplinare ai  sensi  dell'art.  55-quater,
          comma 1, lettera f-quinquies), del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ove resa  a  tali  fini  specifici  nel
          rispetto delle disposizioni del presente decreto. 
              6.   Fermo   quanto    previsto    dall'    art.    13,
          dall'applicazione delle disposizioni  del  presente  Titolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a  tale
          fine  le   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».