Art. 12 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.»; c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 16. (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale). - 1. Abrogato. 2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata. 3. (abrogato).».