Art. 13 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. L'articolo 19  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009  e'
sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri  per  la  differenziazione
delle  valutazioni).  -  1.  Il   contratto   collettivo   nazionale,
nell'ambito  delle  risorse  destinate   al   trattamento   economico
accessorio collegato alla  performance  ai  sensi  dell'articolo  40,
comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
stabilisce  la  quota   delle   risorse   destinate   a   remunerare,
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale  e
fissa   criteri   idonei   a   garantire   che   alla   significativa
differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1,  lettera
d),  corrisponda  un'effettiva   diversificazione   dei   trattamenti
economici correlati. 
  2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al
comma  1  e'  applicato  con   riferimento   alla   retribuzione   di
risultato.». 
  2. Dopo  l'articolo  19  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  19-bis
(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali).  -  1.  I
cittadini, anche in  forma  associata,  partecipano  al  processo  di
misurazione  delle  performance  organizzative,   anche   comunicando
direttamente all'Organismo indipendente  di  valutazione  il  proprio
grado di soddisfazione per le attivita'  e  per  i  servizi  erogati,
secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo. 
  2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado
di soddisfazione degli utenti  e  dei  cittadini  in  relazione  alle
attivita' e ai servizi erogati, favorendo ogni piu'  ampia  forma  di
partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e). 
  3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al  processo
di  misurazione  delle  performance  organizzative  in  relazione  ai
servizi strumentali e di supporto secondo  le  modalita'  individuate
dall'Organismo indipendente di valutazione. 
  4. I risultati della rilevazione del  grado  di  soddisfazione  dei
soggetti di cui ai commi da  1  a  3  sono  pubblicati,  con  cadenza
annuale, sul sito dell'amministrazione. 
  5. L'organismo indipendente  di  valutazione  verifica  l'effettiva
adozione  dei  predetti   sistemi   di   rilevazione,   assicura   la
pubblicazione dei risultati in forma  chiara  e  comprensibile  e  ne
tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa
dell'amministrazione e in  particolare,  ai  fini  della  validazione
della Relazione sulla performance di cui all'articolo  14,  comma  4,
lettera c).».