Art. 15 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Progressioni economiche). - 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 3. (abrogato).».