Art. 15 
 
                      Modifiche all'articolo 23 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «come introdotto  dall'articolo  62  del
presente decreto,» sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.   23   (Progressioni   economiche).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le
          progressioni economiche di cui all'art.  52,  comma  1-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base
          di quanto previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  e
          integrativi  di  lavoro  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili. 
              2. Le progressioni economiche sono attribuite  in  modo
          selettivo,  ad  una  quota  limitata  di   dipendenti,   in
          relazione allo sviluppo delle competenze  professionali  ed
          ai risultati individuali e collettivi rilevati dal  sistema
          di valutazione. 
              3. (abrogato).».