Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilita'» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7,»; b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai quali e' attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva»; c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate»; d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonche' di quelli specifici definiti nel contratto individuale.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale). - 1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unita' organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita', secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7, e' collegata: a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilita', ai quali e' attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualita' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonche' ai comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate; d) alla capacita' di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 1.bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonche' di quelli specifici definiti nel contratto individuale. 2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla qualita' del contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale.».