Art. 9 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono: a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14; c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione; d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».