Art. 2 Attestato di conoscenza delle due lingue 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «2. Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2. 3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe': 1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.». 2. Nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, la parola «diciassettesimo» e' sostituita dalla parola «sedicesimo».
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si vedano le note alle premesse.