Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in 18.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.